01.3006 · Mozione · 2001-02-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta l'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali (RS 455), il Consiglio
federale può, a scopo di protezione degli animali, vietare, limitare o condizionare l'importazione,
l'esportazione e il transito di animali, nonché di prodotti animali. Il Consiglio federale ha fatto
uso di questa competenza a diverse riprese: esso, per esempio, ha limitato notevolmente
l'importazione di cani con le orecchie e la coda recise soprattutto per impedire un aggiramento
del divieto, in vigore in Svizzera, di recidere la coda e le orecchie dei cani.
Il Consiglio federale avrebbe già oggi la competenza di vietare l'importazione delle pelli di gatto
basandosi sull'articolo 9 della legge sulla protezione degli animali. Secondo l'articolo 22,
capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11) non è possibile chiedere
mediante una mozione l'adozione di misure nel settore di competenza legislativa che è delegato
al Consiglio federale.
Per quanto concerne il commercio di merci, la Svizzera deve rispettare i suoi impegni
internazionali, in particolare le norme dell'OMC. Conformemente all'Accordo generale su le
tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), trasposto nel diritto svizzero mediante il
decreto federale del 10 giugno 1959, l'importazione in Svizzera di prodotti animali esteri deve
essere autorizzata se essi non rappresentano un pericolo diretto per l'uomo e per l'ambiente. La
deroga menzionata all'articolo XX di detto accordo autorizza un Paese importatore ad adottare
misure "necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali e alla
conservazione dei vegetali".
Nell'ambito delle prescrizioni che disciplinano i prodotti, i testi importanti sono l'Accordo sugli
ostacoli tecnici agli scambi (RS 0.632.20, Allegato 1 A.6) e la legge federale sugli ostacoli
tecnici al commercio, che traspone tale Accordo nel diritto svizzero (RS 946.51). Un divieto di
importare pelli di gatto potrebbe avere come conseguenza una violazione di tale Accordo.
All'atto dell'importazione, le pelli di gatto e i prodotti fabbricati utilizzando pelli di gatto non sono
registrati separatamente sotto differenti numeri di tariffa doganale, ma sotto numeri di tariffa che
includono anche pelli e prodotti ottenuti con pelli di altri animali. Di conseguenza, non è
possibile indicare o determinare il quantitativo importato annualmente o stabilire da quale
Paese vengono importate tali pelli. Secondo le informazioni assunte presso l'industria del cuoio
risulta che il quantitativo di pelli importate dai Paesi europei o extraeuropei è molto limitato. La
Svizzera copre la maggior parte del suo fabbisogno di pelli di gatto grazie alla propria
produzione. Ciò è autorizzato se il tipo e le condizioni di custodia degli animali nonché
l'uccisione avvengano in modo conforme alle norme della protezione degli animali.
È incontestabile che la protezione degli animali, in numerosi Paesi, non raggiunge di gran lunga
gli standard svizzeri. Quando poi si tratta della protezione di animali che in Europa occidentale
sono amati, come i cani e i gatti, ciò può provocare una comprensibile indignazione.
Il Consiglio federale è convinto che una certa pressione da parte dell'opinione pubblica dei
Paesi occidentali produce effetti maggiori in favore degli animali rispetto a una disposizione
legale. In questo senso esso si felicita della petizione "Katzen sind keine Fell-und
Lederlieferanten" (Divieto di importare pelli di gatto). Tuttavia, esso ritiene che il fatto di
sottoporre al Parlamento un progetto mirante a vietare l'importazione di pelli di gatto
costituirebbe una reazione inadeguata a un'inchiesta televisiva e alla petizione inoltrata in
seguito a tale inchiesta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.