01.3023 · Interpellanza · 2001-03-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
a. Dall'inizio di novembre del 2000 la situazione sul mercato svizzero della carne
bovina è peggiorata considerevolmente in seguito ai casi di ESB verificatisi nei Paesi
limitrofi. Già a metà novembre erano state avviate azioni di immagazzinamento di
carne bovina finalizzate a sostenere i prezzi. A fine febbraio la quantità di carne
bovina immagazzinata ammontava a 1600 tonnellate circa. Nell'ora delle domande
del Consiglio nazionale dell'11 dicembre 2000 il Consiglio federale aveva dichiarato
che avrebbe vagliato ulteriori provvedimenti qualora fosse perdurata la situazione
negativa sul mercato della carne bovina. A sostegno dei produttori di carne bovina
colpiti, il 14 febbraio 2001 esso ha messo a disposizione della Direzione dello
sviluppo e della cooperazione un quantitativo di carne bovina del valore di 7 milioni di
franchi da destinare all'aiuto alimentare internazionale. Visto che in aprile i prezzi
hanno registrato un'ulteriore flessione, il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha
deciso di stanziare un importo supplementare di 8,5 milioni di franchi per l'acquisto di
carne bovina da destinare all'aiuto alimentare e per azioni d'immagazzinamento di
carne di vitello. La reazione alla situazione è quindi stata adeguata, anche in
considerazione del fatto che la recente pressione sui prezzi è per lo meno in parte
riconducibile a una maggiore offerta del 6,6 per cento di carne bovina e dell'11,4 per
cento di carne di vitello rispetto allo stesso periodo (gennaio - marzo) dell'anno
scorso. Il Consiglio federale ritiene che non siano necessari provvedimenti
d'indennizzo tanto più che diversi rami del primario, come ad esempio l'orticoltura,
sono perennemente colpiti da eventi inaspettati. L'esistenza del settore della carne
bovina, considerato nel complesso, non è in pericolo. Per le singole aziende che
incorressero in difficoltà finanziarie nonostante l'impiego ragionevole delle possibilità
di credito, vi è la possibilità di inoltrare ai Cantoni domande per l'ottenimento di mutui
nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale.
b. In relazione alla progressiva eliminazione delle proteine animali dalle razioni
somministrate al bestiame da reddito, viene richiesto un maggiore sostegno della
produzione di proteine vegetali. A tal riguardo è doveroso osservare che numerosi
produttori hanno rinunciato da tempo alle proteine animali. Nel 2000 la quota di
alimenti proteici di origine animale ammontava soltanto all'1-2 per cento. Onde
accrescere la competitività della produzione animale, il Consiglio federale ha deciso
di ridurre i prezzi soglia degli alimenti per animali di 5 franchi il quintale con effetto al
1o luglio 2001. Per evitare che la campicoltura indigena subisca i contraccolpi della
riduzione dei prezzi soglia, a partire dal 2001 è previsto un contributo supplementare
di 400 franchi per ettaro di superficie coltiva aperta e di colture perenni. Questo
contributo di superficie andrà a favore della produzione di semi oleosi (colza, soia e
girasole) e di leguminose a granelli. A ciò va aggiunto il contributo di coltivazione di
1260 franchi per ettaro per le leguminose a granelli e di 1500 franchi per ettaro per i
semi oleosi.. Questi provvedimenti contribuiscono ad accrescere la competitività dei
semi oleosi e delle leguminose a granelli rispetto ai cereali. Affinché i contributi di
trasformazione per i semi oleosi, soia compresa, siano maggiormente conformi alle
esigenze del mercato, è all'esame l'eventualità di conferire un mandato di prestazioni
corrispondente all'organizzazione di categoria "swiss granum".
c. In seguito a una modifica della legislazione sulle epizoozie, dall'autunno 1999 tutti
gli ungulati vengono progressivamente contrassegnati applicando un sistema
uniforme. Gli allevatori tengono un elenco dei loro animali e le mutazioni sono
certificate mediante documenti d'accompagnamento. Tutti gli effettivi di bestiame
sono registrati in una banca dati centralizzata sul traffico di animali. Qualsiasi
trasferimento di animali della specie bovina è documentato in questa banca dati. In
futuro questa misura verrà estesa a tutti gli ungulati. In tal modo è possibile risalire
dal macello al produttore. Conformemente a quanto summenzionato, vi sono già
alcuni elementi che consentono una completa tracciabilità dal consumatore al
produttore ("dalla mensa alla stalla"). Per quanto concerne l'origine della carne,
l'articolo 22 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza sulle derrate alimentari prescrive
l'indicazione del Paese di produzione. Alla luce di determinati fatti, tale disposizione è
stata ulteriormente precisata e inasprita mediante l'introduzione del nuovo articolo
22a, il quale sancisce che i prodotti vegetali e animali, carne compresa, sono
considerati "ottenuti in Svizzera" se le piante sono state raccolte nel nostro Paese,
rispettivamente se gli animali hanno vissuto principalmente in Svizzera. L'ordinanza
sulla dichiarazione delle materie prime disciplina la dichiarazione di derrate alimentari
composte. Nella fase di elaborazione di questo atto legislativo si è prestata
particolare attenzione all'applicabilità e al principio della proporzionalità. La normativa
vigente non prescrive l'indicazione del Paese di produzione di tutte le materie prime,
bensì soltanto della materia prima principale, se la sua parte supera il 50 per cento
della massa. Essa è finalizzata a evitare inganni manifesti. Ciò corrisponde ai
presupposti legali ed è pure giustificato dal fatto che le disposizioni emanate dal
Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'interno sull'indicazione del Paese
di produzione vanno ben oltre le norme degli altri Stati europei.
d. Per i prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, l'articolo 18 della legge
sull'agricoltura prevede provvedimenti corrispondenti. Il Consiglio federale ha
introdotto l'obbligo della dichiarazione per la carne prodotta utilizzando ormoni,
antibiotici o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali.
Un obbligo analogo vige pure per le uova di consumo provenienti da allevamenti in
batteria. L'emanazione di prescrizioni in materia di qualità e di controllo compete
invece, per principio, alle rispettive categorie. La base legale è costituita dagli articoli
8 e 9 della legge sull'agricoltura e dall'ordinanza concernente le organizzazioni di
categoria e le organizzazioni dei produttori. Il Consiglio federale ritiene importante e
corretto che l'elaborazione di prescrizioni in materia di qualità e di controllo avvenga
nel quadro di un processo democratico in seno alla categoria e che le decisioni
vengano prese a grande maggioranza in virtù dell'ordinanza citata. In tal modo il
provvedimento gode di maggiore accettazione.
e. Il 14 febbraio 2001 il Consiglio federale ha deciso di mettere a disposizione del
Dipartimento federale dell'economia (DFE) un importo di 2 milioni di franchi al
massimo, prelevato dal Fondo della carne, per finanziare una campagna
d'informazione sulla carne bovina svizzera. La realizzazione è stata affidata agli Uffici
federali dell'agricoltura, di veterinaria e della sanità pubblica che, ad inizio marzo,
hanno pubblicato nei principali quotidiani svizzeri un'intera pagina di informazioni
sull'ESB. Il riscontro è stato molto positivo. Per l'applicazione degli altri provvedimenti
previsti in questo ambito verranno coinvolte le cerchie interessate (organizzazioni dei
consumatori e Proviande). Spetterà all'Ufficio del consumo della Segreteria generale
del DFE coordinare la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori.
Risposta del Consiglio federale.