01.3127 · Interpellanza · 2001-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il progetto "Riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza tecnica nei settori di competenza del DATEC" persegue in primo luogo i seguenti obiettivi:
- separare in modo netto le responsabilità dei produttori/esercenti di impianti, veicoli e apparecchi da quelle degli organismi preposti alla vigilanza,
- fare in modo che, nella misura del possibile, rischi comparabili vengano trattati alla stessa stregua sia a livello legislativo che esecutivo,
- grazie alla creazione di un centro di competenza per la sicurezza tecnica, separare i compiti inerenti alla sicurezza, svolti dagli Uffici, da quelli inerenti alla concessione di sussidi e
- tenere conto dell'evoluzione in atto a livello europeo nel campo della sicurezza tecnica.
Questi obiettivi rendono necessaria l'emanazione di una nuova legge federale sul controllo della sicurezza tecnica. Nell'avamprogetto posto in consultazione sono definiti tre livelli di sicurezza, differenziati in base ai potenziali rischi, ed è prevista la creazione di un'Agenzia per la sicurezza tecnica.
1. La valutazione della sicurezza tecnica nell'ambito di procedure di autorizzazione dopo la riorganizzazione non sarà più onerosa; non verranno infatti introdotte nuove procedure o nuove fasi nelle procedure esistenti. Anzi, nei settori di applicazione dei livelli di sicurezza 1 e 2 si assisterà ad un'ulteriore semplificazione, poiché l'autorità di approvazione dovrà valutare unicamente le dichiarazioni e i certificati di conformità. Questi documenti vengono presentati dal richiedente per l'avvio della procedura di approvazione dei piani. L'autorità di approvazione non deve dunque più occuparsi degli aspetti inerenti alla sicurezza tecnica.
2. In alcuni settori, gli emolumenti e i costi delle procedure di approvazione e di autorizzazione aumenteranno, in altri invece diminuiranno. Ciò è principalmente da ricondurre al fatto che oggi una parte dei costi non viene imputata a chi li causa; ossia, le tasse percepite non coprono i costi. Inoltre, in ragione degli effettivi limitati, in alcuni settori i controlli sono stati fortemente ridotti, cosa che ha implicato una riduzione dei costi nel campo della sicurezza tecnica.
Le esperienze fatte all'estero con l'istituzione di organismi indipendenti consentono tuttavia di concludere che, non da ultimo in ragione della concorrenza tra gli organismi indipendenti privati, i costi non sono eccessivamente elevati.
3. Emolumenti e costi bassi per le procedure di omologazione e ammissione costituiscono un vantaggio per l'economia. Un livello di costo basso viene raggiunto grazie al fatto che l'Agenzia è gestita secondo i principi dell'economia aziendale. Fissare emolumenti e costi al di sotto dei principi dell'economia aziendale non costituisce invece uno strumento adeguato per promuovere la piazza economica elvetica.
4. Come previsto nell'avamprogetto di legge federale posto in consultazione, il regolamento sugli emolumenti dell'Agenzia per la sicurezza tecnica è definito dal Consiglio dell'Agenzia ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale. In tal modo si garantisce che gli emolumenti coprano i costi e siano sostenibili sul piano finanziario.
5. Non vi è alcuna ragione oggettiva per escludere il settore dei trasporti pubblici dal campo di applicazione della nuova legge federale. Anche in questo settore occorre infatti applicare una filosofia di sicurezza che tenga conto del rischio e operare una chiara distinzione tra compiti di vigilanza e compiti inerenti all'approvazione dei piani e alla concessione dei sussidi (cfr. il caso della NFTA).
6. Nell'avamprogetto di legge federale sulla sicurezza tecnica è previsto che, ai sensi dell'art. 62a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA/RS 172.010), l'Agenzia per la sicurezza tecnica assuma la funzione di autorità direttiva della Confederazione. L'autorità di approvazione e di autorizzazione rimane comunque l'Ufficio federale, al quale spettano ugualmente compiti di legislazione. La legge prevede inoltre che, in collaborazione con il Consiglio dell'Agenzia, l'Esecutivo federale fissi degli obiettivi per le prestazioni. In questo modo si evita il rischio di applicare requisiti di sicurezza esagerati.
7. L'orientamento di base della nuova legge si trova già nell'ordinanza sugli impianti di trasporto a fune. La responsabilità per la sicurezza e la garanzia della qualità dev'essere attribuita in misura maggiore ai produttori e agli esercenti. Grazie a strumenti quali la dichiarazione di conformità da parte del produttore e del certificato di conformità da parte di imprese qualificate, riconosciute dallo Stato, è adempiuto il criterio di garanzia della qualità. Questi due strumenti corrispondono peraltro a quelli applicati dall'Ue nell'ambito del "New Approach".
8. L'avamprogetto di legge federale sul controllo della sicurezza tecnica tiene conto degli sviluppi in atto in seno all'Ue e li completa nei settori per i quali, a livello europeo, non è ancora stata emanata alcuna normativa.
Risposta del Consiglio federale.