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01.3195 · Interpellanza · 2001-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni generali sul compito e sulla riforma di Pro Helvetia

Pro Helvetia, fondazione di diritto pubblico operante a nome della Confederazione nell'ambito

del mandato sancito per legge, sotto la sorveglianza del Dipartimento federale dell'interno e

l'alta vigilanza del Consiglio federale, agisce in modo autonomo.

È innegabile che Pro Helvetia abbia bisogno di riforme. Da tempo ormai si criticano

specificamente le sue procedure e strutture complesse. Sarebbero poi da verificare il mandato e

la posizione della fondazione nel contesto della promozione culturale nazionale. A questi aspetti

si è dato un certo peso sia nel messaggio sul finanziamento delle attività della Fondazione Pro

Helvetia negli anni 2000-2003 (FF 1999 VII 6677 segg. e 6686 segg.) sia nel dibattito

parlamentare che ne è scaturito.

Nel 1998 la fondazione ha avviato le dovute riforme. Dopo vari lavori preliminari, nel luglio 2000

il consiglio di fondazione ha preso una prima decisione fondamentale (miglioramento delle

strutture esistenti invece di una ristrutturazione radicale), in base a cui la fondazione ha portato

avanti la riforma al suo interno. Alla fine del 2000, Pro Helvetia ha sottoposto proposte concrete

al DFI, quale organo di sorveglianza. In data 23 febbraio 2001, il capo del DFI ha rilasciato in

merito istruzioni precise:

1. Per ottenere entro breve miglioramenti tangibili, la riforma dovrà entrare in vigore il 1°

gennaio 2002 e rispettare il quadro della vigente legge sulla fondazione.

Contemporaneamente verrà insediato il nuovo consiglio di fondazione tenendo conto delle

esigenze scaturite dalla riforma.

2. La riforma deve comportare un miglioramento evidente delle strutture nonché un chiarimento

delle competenze e delle responsabilità dei vari organi della fondazione.

3. La riforma deve consentire un trattamento più efficace delle richieste.

Le proposte rielaborate in base a queste istruzioni, sono state approvate pressoché all'unanimità

(un'astensione) dal consiglio di fondazione il 10 maggio scorso. Il 16 agosto 2001 verranno

decise a titolo definitivo le proposte e le modifiche ai regolamenti nel frattempo perfezionate.

In merito ai costi amministrativi

Come mette giustamente in chiaro l'interpellanza, Pro Helvetia dispone di iter decisionali

complessi e sostiene spese generali elevate. La fondazione si vede esposta a questa critica

anche a livello politico ed è quanto sostiene anche il messaggio sul finanziamento 2000-2003

(FF 1999 pag. 7805 segg.) ai numeri 136 e 147.

Le cifre citate nell'interpellanza (quasi un terzo dei costi complessivi per le spese generali)

devono tuttavia essere poste, almeno in parte, in relazione a determinate circostanze:

- La fondazione svolge i suoi compiti con un consiglio di fondazione qualificato e posto su

solide basi nonché insieme alle sezioni operative della segreteria e dei suoi esperti. Questa

struttura organizzativa garantisce un'elevata qualità artistica dei progetti sostenuti e di

conseguenza l'impiego accurato delle sovvenzioni destinate alla promozione culturale, in

quanto consente l'esame approfondito delle richieste inoltrate. E questo richiede un certo

dispendio di risorse.

- Una parte consistente di spese generali è provocata dalla perizia e dal monitoraggio di

progetti (spese generali di produzione) e va pertanto indirettamente a favore di attività

culturali. La parte delle spese amministrative vere e proprie ammonta invece al 5 per cento

circa delle uscite complessive. Pertanto i costi amministrativi effettivi si situano decisamente

al di sotto dei valori paragonabili degli istituti culturali stranieri (Institut Français, Goethe

Institut), come specificato nel messaggio sul finanziamento oppure, se si pensa ai costi del

consiglio di fondazione, al di sotto delle tariffe della Confederazione per esperte e esperti

esterni.

In merito alla cultura popolare

Nella sua richiesta di finanziamento per gli anni 2000-2003 Pro Helvetia ha sottoposto agli

organi politici un programma di lavoro dettagliato corredato delle esigenze finanziarie

corrispondenti (163.4 milioni di franchi). In esso la fondazione ha posto delle priorità esplicite

concentrando la propria attività sulla comprensione in Svizzera e gli scambi con l'estero. Di

conseguenza erano previste risorse limitate per sostenere la cultura e le tradizioni popolari

nonché l'uso dei dialetti (rispettivamente 430 000 e 450 000 franchi).

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno approvato l'impostazione proposta da Pro Helvetia e,

fondandosi su di essa, hanno assegnato alla fondazione complessivamente 130 milioni di

franchi. Impiegando solo risorse limitate (2000 e 2001: 212 000 franchi ciascuno) a favore della

promozione della cultura e delle tradizioni popolari nonché dell'uso dei dialetti, la fondazione non

fa che applicare le decisioni del Parlamento in merito ai principi e ai tagli.

In merito ai singoli interrogativi dell'interpellanza

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la struttura organizzativa della fondazione

debba essere snellita e districata per aggiornarla ai tempi odierni e che si debba in

particolare provvedere a una chiara separazione tra gestione strategica e operativa nonché

a un'attribuzione dei compiti e delle competenze ai vari organi della fondazione adeguata ai

contenuti e alle funzioni?

Il Consiglio federale condivide l'opinione e approva le disposizioni del capo del DFI

che mirano in questa direzione e le decisioni del consiglio di fondazione di Pro

Helvetia del 10 maggio 2001 che ne sono scaturite.

2. Il Consiglio federale è disposto ad avviare gli adeguamenti eventualmente necessari della

legge federale e del regolamento interno e dei regolamenti che ne derivano, che devono

essere approvati dal DFI?

Il Consiglio federale sostiene le istruzioni del capo del DFI e le decisioni che ne sono

scaturite prese dal consiglio di fondazione di Pro Helvetia il 10 maggio 2001, secondo cui

occorre raggiungere entro breve miglioramenti tangibili e mettere in vigore la riforma per il 1°

gennaio 2002. Questo è possibile soltanto, se i miglioramenti rispettano il quadro della legge

federale (RS 447.1) e se vengono ottenuti adeguando il regolamento dei sussidi (RS 447.12;

approvazione da parte del Consiglio federale) e il regolamento interno (RS 447.11;

approvazione da parte del DFI).

Se seguiranno ulteriori passi e quali dovranno essere verrà deciso in base ai risultati ottenuti

per il 1° gennaio 2002.

3. Il Consiglio federale è disposto alla prossima occasione ad eleggere rappresentanti della

cultura popolare tradizionale nel consiglio di fondazione, allo scopo di considerare

adeguatamente le sue esigenze ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge

federale?

Le riflessioni fondamentali del Consiglio federale verteranno sulla composizione del

consiglio di fondazione in vista del suo rinnovo previsto per il 1° gennaio 2002. Dovrà

comunque rispettare le disposizioni legali in vigore (numero di consiglieri e considerazione

delle regioni linguistiche, delle comunità culturali e dei principali settori della vita culturale in

Svizzera), ma anche del nuovo mansionario del consiglio di fondazione scaturito dalla

riforma, riassumibile nella maggiore assunzione della responsabilità strategica. In questo

contesto si dovrà chiarire la possibilità di eleggere rappresentanti della cultura popolare

tradizionale nel consiglio di fondazione.

Risposta del Consiglio federale.