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01.3237 · Mozione · 2001-05-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La situazione iniziale descritta era nota alle autorità competenti al momento della conclusione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Quest'ultimo non contiene disposizioni in materia di ricongiungimento familiare per i cittadini svizzeri o per gli stranieri provenienti da Stati terzi al beneficio del permesso di domicilio, purché essi non abbiano fatto uso dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Ciascuna parte contraente è libera di emanare un disciplinamento autonomo in materia. La presente mozione mira a creare, per ambo i gruppi di persone e mediante una revisione parziale della LDDS (art. 7 e 17 cpv. 2), un diritto al ricongiungimento familiare giusta le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Unitamente al messaggio relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento anche gli adeguamenti di legge necessari nonché misure collaterali d'accompagnamento per fronteggiare eventuali conseguenze dei sette accordi. Nell'ottica del principio dell'unità di materia e della costituzionalità, nel modificare la legge si è dovuto rinunciare a disciplinamenti più circostanziati non direttamente necessari per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (vedi anche il messaggio relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone; FF 1999 5097). Fra questi disciplinamenti avrebbero dovuto figurare anche le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare richieste dalla presente mozione.

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, con l'introduzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini svizzeri debbano beneficiare dei medesimi diritti, in materia di ricongiungimento familiare, che i cittadini degli Stati dell'UE. Esso si distanzia invece dalla richiesta dell'autore della mozione volta ad estendere tale regolamentazione anche ai cittadini di Stati terzi al beneficio del permesso di domicilio. Ciò implicherebbe un'applicazione unilaterale di determinate parti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nei confronti di questi Stati e provocherebbe inoltre un netto aumento dell'immigrazione.

Con la nuova legge sugli stranieri, si prevede di introdurre un nuovo disciplinamento generale del ricongiungimento familiare all'infuori dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. L'avamprogetto per la procedura di consultazione prevede per gli Svizzeri i medesimi diritti dell'accordo in materia di ricongiungimento familiare per i membri della loro famiglia di nazionalità estera. Onde evitare abusi e salvo eventuali eccezioni, esso prevede anche che il diritto al raggruppamento familiare è subordinato alla condizione di principio della convivenza effettiva dei membri della famiglia. Questa esigenza non si potrà però far valere nei confronti dei cittadini dei paesi membri dell'UE.

In vista della soluzione globale prevista nel contesto della nuova Legge sugli stranieri, il Consiglio federale ha rinunciato a una revisione parziale della LDDS relativa a questo solo punto. Dato che anche in altri settori è manifesta la necessità di intervenire d'urgenza modificando le disposizioni di questa legge che data del 1931, una revisione parziale anticipata rischierebbe di suscitare ulteriori domande di modifica, ostacolando così considerevolmente, e magari ritardando la stesura di una nuova legge coerente in materia di stranieri.

Contemporaneamente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrerà in vigore anche la modifica dell'ordinanza federale che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), decisa dal Consiglio federale. Pertanto i familiari stranieri di cittadini svizzeri, menzionati dalla mozione, saranno liberati dalle misure limitative. Ciò consentirà alle autorità competenti di accordare il ricongiungimento familiare allargato senza che esista un pertinente diritto. In tal modo è garantita la parità di trattamento dei cittadini Svizzeri rispetto ai cittadini dell'UE in materia di ricongiungimento familiare, fino all'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri. Tale modo di procedere ha trovato ampio consenso nel contesto della procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dell'OLS. Nessuna cerchia consultata ha espresso il desiderio -avanzato dalla mozione - di un disciplinamento immediato in materia nel contesto della LDDS.

Non è dunque necessario procedere a una revisione parziale della LDDS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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