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01.3247 · Interpellanza · 2001-05-09

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Subito dopo il genocidio del 1994 la Svizzera ha sospeso il programma di cooperazione allo sviluppo a lungo termine con il Ruanda e si è concentrata sulla fornitura di un sostanzioso aiuto umanitario1. A partire dal 1996 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha elaborato un programma speciale poiché le condizioni per una cooperazione durevole erano soltanto parzialmente adempite.

L'orientamento principale del programma speciale - adottato dal Consiglio federale e dal Parlamento nell'ambito del messaggio del 7 dicembre 1998 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo - si è concretizzato nella Strategia 1998-2000 che pone l'accento sulla giustizia, sullo Stato di diritto e sui diritti umani.

I mezzi finanziari del programma speciale della DSC per il Ruanda sono investiti nei settori della governance, della giustizia, dei diritti umani e in quelli della sanità, del rafforzamento della società civile e dello sviluppo rurale per finanziare progetti intesi a migliorare l'infrastruttura sociale e l'aiuto ai gruppi e associazioni di donne.

Dal 1996 al 2000 sono stati stanziati 13,6 milioni di franchi, ossia circa il 40 per cento dei mezzi finanziari, per progetti di organizzazioni multilaterali. Il partner principale della DSC in Ruanda è il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS). Si tratta in questo caso di mezzi destinati esclusivamente a progetti in Ruanda. Questi contributi si distinguono da quelli attribuiti alle organizzazioni multilaterali (come il PNUS, la Banca africana dello sviluppo, la Banca mondiale, ecc.), le quali li utilizzano secondo i loro specifici criteri.

RUANDA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

DSC:

Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2 (inclusi i contributi alle ONG svizzere)

3,8

8,0

10,0

5,4

3,4

6,2

DSC:

Aiuto umanitario3

10,0

8,4

5,7

6,5

7,0

2,2

SECO:

Misure economiche e/o aiuti finanziari2

--

--

--

--

--

--

DSC:

Contributi multilaterali3

--

--

--

--

1,04

--

Totale Svizzera:

13,8

16,4

15,7

11,9

11,4

8,4

2. Fino al 1990, e come tutti gli altri Paesi donatori, la Svizzera ha considerato il Ruanda come uno dei Paesi più poveri dell'Africa, diretto da un governo monopartitico. Dopo l'incursione dell'esercito del Front Patriotique Rwandais (FPR) nell'ottobre 1990 che, pur essendo stata respinta, ha scatenato una guerra civile larvata, i Paesi donatori - tra cui la Svizzera - hanno esercitato pressioni viepiù accentuate sul governo affinché si giunga ad un sistema pluralistico e democratico. La Svizzera si è dimostrata sempre più restia al finanziamento di nuovi progetti. È vero che a partire dalla fine del 1991, la DSC ha versato sostanziosi contributi, ma la durata dei contratti stipulati con il governo era limitata e rinnovabile ogni anno. In tal modo, la Svizzera ha anche cercato di aumentare la pressione sul governo per accelerare i negoziati di pace ad Arusha.

1990

1991

1992

1993

1994

DSC:

Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2 (inclusi i contributi alle ONG svizzere)

11,9

11,5

12,6

18,7

8,8

DSC:

Aiuto umanitario3

0,3

2,1

5,6

10,2

20,1

SECO:

Misure economiche e/o aiuto finanziario2

1,0

10,9

0,1

--

1,3

DSC:

Contributi multilaterali3

--

--

--

--

--

Totale Svizzera:

13,2

24,5

18,3

28,9

30,2

3. Mentre la comunità internazionale prendeva viepiù coscienza dell'importanza delle condizioni quadro essenziali, tra le quali la buona governance, la DSC modificava anche i suoi criteri per la concessione di mezzi finanziari ai suoi programmi rispetto a quelli applicati negli anni '80. I contributi accordati ad un Paese partner per un programma di cooperazione allo sviluppo sono stabiliti oggi secondo i criteri della necessità, della situazione del buon governo e della democrazia5. Le sovvenzioni versate sono decise in base alla situazione attuale e non possono essere comparate con quelle fornite in passato.

Attualmente taluni criteri indispensabili per una cooperazione allo sviluppo a lungo termine non sono soddisfatti in Ruanda. Il motivo principale dell'atteggiamento di riserbo della Svizzera è l'occupazione militare di una parte della Repubblica Democratica del Congo (RDC) da parte delle truppe ruandesi con il conseguente sfruttamento illegale delle risorse naturali6, la violazione dei diritti umani e la titubanza nel processo di democratizzazione del Ruanda.

Alla luce di questi elementi, il budget attuale per il Ruanda è ragionevole. Tuttavia, il volume e gli obiettivi del programma di cooperazione saranno riconsiderati quando il Ruanda avrà ritirato le sue truppe dalla RDC e quando saranno attuate misure concrete per la democratizzazione interna (costituzione democratica ed elezioni generali).

4. Il ripristino della formazione di studenti ruandesi in Svizzera al livello di quella precedente il 1994 presuppone talune condizioni che per il momento non sono soddisfatte:

- la stabilità politica della regione è ancora lungi dall'essere garantita; vi è quindi un forte rischio che al termine della loro formazione gli studenti non vogliano rientrare in patria (accelerazione del fenomeno della fuga di cervelli, cosiddetto "brain-drain").

- il problema del mercato del lavoro in Ruanda non si pone in termini di carenza di quadri superiori dotati di una formazione, ma della capacità economica del Paese a garantir loro un impiego conforme al livello di tale formazione.

La DSC pratica una politica di apertura e di accoglienza che si concretizza in un'offerta diversificata di borse di formazione in Svizzera, in particolare a favore dei Paesi africani. Essa è disposta a riconsiderare la sua posizione in merito ai borsisti ruandesi non appena la situazione politica e le esigenze relative ai quadri saranno state chiarite.

5. Nell'ottobre 1994 il DFAE ha istituito un gruppo di studio sotto la direzione di Joseph Voyame, professore onorario già direttore dell'Ufficio federale di giustizia, con il mandato di analizzare le relazioni della Svizzera con il Ruanda e le attività della cooperazione svizzera allo sviluppo negli anni 1963-1994. Il rapporto del gruppo Voyame è stato pubblicato e il Parlamento ne ha preso conoscenza. Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria de Dardel del 21.9.98, il Consiglio federale ha accettato di conferire al gruppo Voyame un nuovo mandato per uno studio approfondito qualora nuovi elementi lo rendessero necessario. Visto che sinora non vi è stato alcun cambiamento di rilievo, il Consiglio federale rinuncia per il momento ad un'ulteriore indagine.

6. Quale depositaria e Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei loro protocolli aggiuntivi del 1977, la Svizzera ha l'obbligo di perseguire le persone sospette di aver commesso crimini di guerra che si trovano sul suo territorio. È questo un obbligo che la Svizzera adempie, indipendentemente dalla nazionalità delle persone interessate, dal luogo in cui i crimini sono stati commessi come pure dall'estensione del conflitto armato interno o internazionale nel cui ambito il crimine è stato perpetrato.

La giustizia militare è attualmente competente per perseguire e giudicare persone civili che in caso di conflitto armato si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti (articolo 2 numero 9 combinato con gli articoli 108 - 114 del Codice penale militare).

La giustizia militare come pure l'Ufficio dell'uditore in capo collaborano strettamente con il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), ma anche con altri uffici federali come ad esempio l'Ufficio federale degli stranieri o l'Ufficio federale dei rifugiati.

Quando le condizioni formali e materiali per un perseguimento sono adempiute, è l'Ufficio dell'uditore in capo che ordina un'inchiesta penale.

Come risulta dagli esempi seguenti relativi al Ruanda, gli sforzi della Svizzera nel perseguire i criminali di guerra non sono trascurabili.

Un cittadino ruandese, M., la cui istruttoria era stata attribuita a giudici istruttori militari svizzeri, è stato estradato nel 1997 ad Arusha (Tanzania) in seguito ad una domanda d'estradizione del TPIR. Un altro cittadino ruandese, N., è stato recentemente condannato a 14 anni di reclusione per gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra (cfr. la sentenza del Tribunale militare d'appello 1 A del 26 maggio 2000 e la decisione del Tribunale militare di cassazione del 27 aprile 2001 in re N.). Ultimamente, alcuni giudici istruttori militari si sono recati in Ruanda e ad Arusha per raccogliere sul posto informazioni e altri mezzi di prova concernenti presunti criminali di guerra che si trovano in Svizzera.

La giustizia militare svizzera è pertanto impegnata e motivata come prima nel perseguire e nel giudicare i presunti criminali di guerra che si trovano in Svizzera.

Quanto alle due persone menzionate dall'autore dell'interpellanza, in ossequio al principio della separazione dei poteri il Consiglio federale non desidera né può fornire ulteriori spiegazioni.

7. Nel dicembre 2000 il Ruanda ha superato un primo ostacolo in vista dell'ottenimento di una remissione del debito da parte del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale. La Svizzera ha sostenuto le relative proposte presso il direttorio di queste due istituzioni, non senza esprimere tuttavia le sue profonde preoccupazioni e sollevando alcune critiche. Tali riserve sono giustificate da un lato da un bilancio solo relativamente sufficiente sul fronte delle finanze pubbliche e dell'indebitamento dello Stato. D'altro lato, il coinvolgimento del Ruanda nella guerra nella Repubblica Democratica del Congo dà adito a qualche dubbio circa il corretto impiego dei mezzi resi disponibili grazie alla cancellazione del debito.

8. Non solo il Consiglio federale, ma tutta la popolazione svizzera sono stati profondamente scossi e costernati dal genocidio del 1994. È proprio a causa di questi tragici eventi, che hanno colpito anche la cooperazione allo sviluppo, che il Consiglio federale intende trovare la strada giusta per la sua cooperazione con il Ruanda. Esso è cosciente che un Paese che soffre ancora dei traumi di un genocidio necessita di maggiore attenzione, di solidarietà e di pazienza. Ha pure preso atto degli ingenti sforzi del Governo ruandese per rendere possibile il ritorno e la reintegrazione dei rifugiati.

La comunità internazionale sostiene gli sforzi ruandesi per la riconciliazione e la ricostruzione. La Svizzera partecipa a questo processo nell'ambito del programma speciale della DSC. È previsto che la DSC continui il suo programma speciale almeno fino alla fine del 2004.

1 60 milioni di CHF circa (1994-2000)

2 Rapporti annuali della DSC

3 Statistiche interne

4 Contributi all'UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) per un progetto di educazione sanitaria e sessuale dei giovani.

5 Strategia della DSC 2010

6 Rapporto dell'ONU concernente lo sfruttamento illegale di risorse naturali nella Repubblica Democratica del Congo.

Risposta del Consiglio federale.