01.3288 · Mozione · 2001-06-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il mozionante vorrebbe che fosse riconosciuto ai sopravvissuti a genocidi e alla loro discendenza come anche ad associazioni dedite alla lotta contro il razzismo un ruolo più attivo nel processo penale, in particolare che fosse loro riconosciuto il diritto di impugnare, mediante ricorso per nullità, le sentenze cantonali. Mira all'istituzione di una norma analoga a quella emanata quest'anno nel Canton Ginevra secondo la quale i parenti di sopravvissuti a un genocidio possono costituirsi parte civile. Pertanto, nelle grandi linee, il mozionante ricalca il tema espresso 13 giugno 2000 (00.3268) dalla mozione Schwaab, respinta dal Consiglio nazionale il 20 marzo 2001 (Boll. uff. 2001 N 294). In entrambi i casi si tratta, nella procedura contro la discriminazione razziale, del riconoscimento di costituirsi parte civile a determinate persone fisiche o giuridiche.
Il Consiglio federale è molto sensibile alle riflessioni esteriorate nella presente mozione. Condivide infatti l'intento di affrontare con risolutezza la discriminazione razziale onde impedire lo sviluppo dell'ideologia che si cela dietro la medesima.
Il diritto penale moderno è retto però da un importante principio che riconosce il potere di comminare pene unicamente allo Stato, rappresentato dai propri organi di perseguimento penale e da quelli d'accusa. Questi esaminano d'ufficio la pertinenza alla fattispecie dell'azione e la colpevolezza delle persone e, all'occorrenza, interpongono ricorso contro le sentenze. Con il progredire del tempo, la legislazione ha riconosciuto nel processo penale un ruolo attivo alla parte lesa. Se dichiarato esplicitamente, questa può costituirsi parte civile al processo. Per parte lesa s'intendono le persone che hanno subito un danno diretto da un delitto (cfr. DTF 120 I 223, consid. con 3 riferimenti). La suprema autorità giudiziaria non ha mai deciso in modo esplicito se il sopravvissuto a genocidio o il suo discendente, danneggiato secondo la procedura penale svizzera dalla negazione o dalla banalizzazione di siffatto crimine, abbia facoltà di costituirsi parte. Il Tribunale federale, nelle due decisioni riguardanti il Cantone di Ginevra, ha però confermato (decisione del 10 agosto 1999, 125 IV 206, e decisione del 10 agosto 2000, 6S.292/2000) sotto l'aspetto della legittimazione del ricorso per nullità, la decisione cantonale che non riconosceva il ruolo di parte lesa. Nella dottrina la questione è controversa come pure è controverso il fatto che un discendente da vittima di genocidio possa essere offeso nella sua dignità personale dalla negazione del genocidio.
I sopravvissuti a genocidio e i loro parenti hanno già oggi il diritto di denunciare la negazione del genocidio e quindi di far aprire un procedimento penale che l'autorità deve perseguire d'ufficio. Gli organi preposti al perseguimento penale adempiono scrupolosamente quest'obbligo. Ciò risulta evidenziato molto chiaramente dalla DTF 125 IV 206; in siffatta decisione la Corte di cassazione non è entrata nel merito del ricorso per nullità da parte di associazioni antirazzistiche ma ha accolto quello del procuratore contro un giudizio cantonale liberatorio. Quindi, già il diritto vigente dispone comunque di uno strumento efficace per perseguire penalmente la discriminazione razziale.
Il Consiglio federale è disposto a esaminare l'istituzione di un disciplinamento federale sull'esempio dell'articolo 25 capoverso 2 della procedura penale ginevrina. Vuole anzitutto chiarire se - contrariamente a quanto deciso negativamente dal Parlamento in proposito alla mozione Schwaab - non debbano essere ammesse come querelanti anche le persone giuridiche, nonché ampliata la cerchia di quelle fisiche. Sarebbe opportuno chiedersi se non sia giudizioso includervi i parenti e non soltanto i discendenti, in particolare anche in parenti morti nel genocidio ( e non soltanto quelli di sopravvissuti, come chiesto nella mozione). Il Consiglio federale ritiene pertanto opportuno che la mozione venga trasmessa in forma di postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.