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01.3589 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il DFAE ha invitato le persone che hanno dimostrato contro la violenza della polizia, a mettere a disposizione del dipartimento un rapporto dettagliato nel quale descrivono quanto accaduto durante il fermo. Il 3 agosto 2001 l'incaricato d'affari della nostra ambasciata a Roma ha discusso con il Ministero degli Esteri dei casi di cui si dispone già di un tale rapporto. Egli ha inoltre presentato una traduzione in italiano di questi rapporti e richiesto maggiori informazioni a riguardo. Ha inoltre confermato la posizione della Svizzera che richiede che si trovino i funzionari colpevoli e che siano chieste spiegazioni. È stato inoltre richiesto che l'arresto dei cittadini svizzeri non causi loro danni sproporzionati o ingiusti.

2. Il Consiglio federale ritiene che la violenza delle forze di polizia contro gli arrestati è inaccettabile, e che le azioni violente dei manifestanti per le strade di Genova non si possono tollerare. Nell'ambito dell'intervento della nostra ambasciata presso le autorità italiane a Roma, citato al punto 1, questa considerazione è stata nuovamente fatta presente, insieme alla speranza della Svizzera che i responsabili siano puniti.

3. Durante il summit del G8 a Genova dal 20 al 22 luglio 2001, cittadini svizzeri sono stati arrestati e incarcerati. Il loro rilascio è avvenuto tra il 23 e il 26 luglio. Non appena ricevuta la notizia dell'arresto di cittadini svizzeri, il DFAE si è immediatamente occupato di queste persone e delle loro famiglie e ha offerto sostegno nell'ambito delle sue possibilità. Fino a martedì 24 luglio tutti gli svizzeri arrestati hanno ricevuto personalmente la visita di un rappresentante del consolato generale di Genova. Il consolato generale è intervenuto in particolare quando i familiari di una persona arrestata hanno informato della malattia cronica di quest'ultima o quando, in occasione della visita di un connazionale, ci si è resi conto che quest'ultimo non era in condizioni da sopportare una carcerazione. Il 27 luglio il console ha parlato con il giudice istruttore competente per avere maggiori informazioni sull'arresto di cittadini svizzeri.

4. Il Consiglio federale è stato informato del fatto che, con l'aiuto di avvocati locali, svariati cittadini coinvolti hanno presentato una causa per il trattamento subito e per le misure prese contro di loro presso le autorità italiane di giustizia competenti. Il Consiglio federale segue con attenzione il procedimento legale in corso. L'Italia è uno Stato di diritto. Il Consiglio federale non ha motivo di dubitare che le autorità giudiziarie competenti non siano disposte a chiarire i retroscena di questi avvenimenti e di trarre le dovute conseguenze.

5. Il servizio analisi e prevenzione (SAP) ha ricevuto l'incarico di rilevare tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, alla proliferazione di merci pericolose e all'estremismo violento e di adottare le opportune misure di prevenzione. A questo scopo sono elaborate le informazioni relative alla sicurezza interna ed esterna del paese.

La ricerca di dati personali è disciplinata dall'articolo 14 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza nazionale (LMSI).

I dati personali possono essere raccolti con:

- valutazione delle fonti accessibili al pubblico;

- richiesta di informazioni;

- consultazione di fascicoli ufficiali;

- ricezione e valutazione di comunicazioni;

- ricerca dell'identità o del soggiorno delle persone;

- osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;

- accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

I dati raccolti sono trattati solo fino a quando son necessari a svolgere i compiti del SAP. Un controllo di qualità interno garantisce che i dati di cui non si ha più bisogno vengano distrutti.

Con il requisito ulteriore di terrorismo "violento", il legislatore vuole garantire che il comportamento legittimo delle fazioni estreme dello spettro politico non sia registrato dalla polizia. In particolare, nell'ambito del cosiddetto movimento antiglobalizzazione, l'elaborazione di dati personali è limitata a persone che hanno fatto uso illegalmente della violenza o che hanno mostrato una chiara disponibilità a questo tipo di azioni.

I dati personali concernenti persone residenti in Svizzera sono stati comunicati in modo riservato e su specifica richiesta agli agenti di collegamento di Genova. I fermi effettuati a Genova non hanno alcun collegamento con lo scambio preventivo di dati. Tutte le comunicazioni di dati sono registrate nell'ISIS e possono essere ricostruite dalle autorità di sorveglianza al fine di ottenere un quadro completo dell'entità e del contenuto dei dati trasmessi.

6. In materia di salvaguardia della sicurezza interna, le relazioni con le autorità estere incaricate di compiti di sicurezza incombono al SAP (art. 8 cpv. 1 LMSI, art. 6 cpv.1 OMSI). Non esiste l'obbligo di informare gli incaricati federali della protezione dei dati (IFPD). Inoltre il SAP deve poter svolgere i compiti affidatigli per legge in tempi brevi e in maniera efficiente.

Al contrario l'IFPD svolge una funzione di sorveglianza generale nel quadro dell'esecuzione della legge sulla protezione dei dati (art. 27 LPD). L'IFPD decide indipendentemente se esercitare questa funzione.

7. Per garantire la sicurezza in occasione di grandi conferenze internazionali è necessaria da decenni una stretta collaborazione tra la polizia e le autorità di sorveglianza. In queste occasioni, se necessario, sono trasmessi dati personali nel rispetto degli obblighi di legge.

L'IFPD e la Giunta del controllo di gestione si sono informati dettagliatamente sulla comunicazione di dati all'Italia in relazione al G8 di Genova, e hanno stabilito all'unanimità che la trasmissione di dati alle autorità italiane è avvenuta nel rispetto della legge. In tale occasione è stato sottolineato che i dati trasmessi erano indispensabili per la salvaguardia di notevoli interessi di sicurezza del paese che li ha ricevuti.

8. Conformemente all'articolo 18 capoverso 1 della LMSI, chiunque può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. Per motivi di segretezza, secondo la LMSI la persona interessata non esercita il suo diritto di informazione personalmente, ma tramite l'IFPD che funge da intermediario super partes (diritto di informazione indiretto). L'Incaricato federale della protezione dei dati comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli. La comunicazione automatica alla persona interessata del trattamento dei suoi dati da parte del SAP, potrebbe indurre persone che svolgono o preparano azioni violente a modifichino di conseguenza le loro attività. Il che causerebbe falde nel sistema di sicurezza e costituirebbe un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

9. Per legge l'Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche. In questo caso devono essere osservate le disposizioni di legge per la comunicazione di dati personali (in particolare art. 17 cpv.3 LMSI e i limiti degli art. 3 e art. 17 cpv. 4,5,7 della LMSI).

10. In ogni comunicazione di dati ad autorità di sicurezza estere, si specifica al paese ricevente l'attualità dei dati. I dati sono trasmessi con uno scopo preciso e sempre con riserva del diritto di richiedere in che modo i dati siano concretamente usati. In pratica non si è mai rivelato necessario avanzare tali richieste.

In generale lo scambio di informazioni a livello internazionale tra autorità di sicurezza si svolge in osservanza degli obblighi derivanti dalla comunicazione dei dati. Una perdita di fiducia sarebbe fatale per la futura collaborazione ed è pertanto altamente improbabile.

Risposta del Consiglio federale.

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