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01.3757 · Postulato · 2001-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) disciplina, fra le altre cose, anche la competenza per la gestione dell'Amministrazione federale. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 della LOGA, il Consiglio federale è l'organo responsabile dell'organizzazione dell'Amministrazione federale. L'articolo 43 della LOGA affida al Consiglio federale la competenza di creare gli Uffici e di assegnarli ai vari Dipartimenti. La legge conferisce quindi espressamente al Consiglio federale l'autonomia organizzativa necessaria per la regolamentazione delle competenze all'interno dell'Amministrazione federale.

Per il nostro Paese, il settore forestale ricopre una grande importanza, sia dal punto di vista economico che da quello ecologico. La politica forestale dev'essere considerata quindi un fattore fondamentale sia sotto il profilo della protezione offerta dal bosco, sia sotto quello dello sfruttamento sostenibile.

Con l'attuale politica forestale della Confederazione vengono promosse le funzioni di sfruttamento, di protezione, e di spazio ricreativo del bosco, tutte in ambito dello sviluppo sostenibile. In linea di principio, le tre funzioni sono di pari importanza ma, a seconda dei casi, una funzione può risultare più rilevante (ad esempio, la funzione di protezione del bosco di montagna).

Grazie alla promozione dello sfruttamento, l'economia del legno si è guadagnata l'attenzione della Confederazione. Il previsto aumento della produzione e dello sfruttamento del legno crea inoltre le basi per un ampio rinnovamento della foresta.

La Confederazione investe annualmente 22 milioni di franchi per rimboschire e curare la foresta giovane. In seguito a Lothar è stato previsto un aumento. In confronto, le spese federali annuali per le misure di protezione dell'ambiente per boschi e riserve forestali ammontano appena a 500'000 franchi ca. (con tendenza a salire).

Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha illustrato più volte i propri motivi per mantenere le strutture attuali. Già la creazione dell'UFAFP, nel 1989, con la quale furono unificati i compiti della Confederazione nel settore della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, aveva come traguardo di ottimizzare le sinergie di questi compiti sotto uno stesso tetto in previsione di una politica ambientale ampia che ponderasse gli aspetti di sfruttamento e di protezione; allo stesso tempo doveva garantire una gestione efficiente senza che ci fossero inutili accavallamenti. Con l'inclusione dell'UFAFP nell'ATEC (prima DFTCE) nel 1997, il Consiglio federale ha sottolineato ancor più fermamente l'integrazione (e non la separazione) degli aspetti di sfruttamento e di protezione secondo le esigenze dello sviluppo sostenibile.

La Confederazione ha ripetutamente difeso la sua posizione anche recentemente: ad esempio, nelle risposte ai seguenti interventi parlamentari: interpellanza Hess del 2 marzo 1999, 99.3030; interrogazione ordinaria Weyeneth del 3 marzo 1999, 99.1008; interpellanza Ducrot del 19 marzo 1999, 99.3141; mozione Dupraz del 23 marzo 2000, 00.3114.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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