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02.1007 · Interrogazione ordinaria · 2002-03-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'entrata in vigore il 1° aprile 2000 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (legge sull'aiuto alle università; LAU) sono state create le basi per l'accreditamento e la garanzia della qualità nel settore universitario. La legge prevede l'istituzione di un organo indipendente (art. 7 cpv. 2 LAU) incaricato di:

- definire le esigenze relative alla garanzia della qualità e verificare regolarmente la loro osservanza;

- formulare proposte per attuare a livello nazionale una procedura che consenta di accreditare le istituzioni che intendono ottenere l'accreditamento per se stesse oppure per taluni dei loro cicli di studio;

- verificare in base alle direttive stabilite dalla Conferenza universitaria la legittimità dell'accreditamento.

La Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, costituisce l'atto istitutivo di questo organo per l'accreditamento e la garanzia della qualità (OAQ) nel settore universitario. Il direttore dell'OAQ ha assunto la carica il 1° agosto 2001 e ingaggiato 5 collaboratori/trici scientifici/che. Nel frattempo la Conferenza universitaria svizzera (CUS) ha nominato i cinque membri del Consiglio scientifico dell'OAQ. Al momento l'OAQ sta elaborando, in collaborazione con la CUS e la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS), le direttive per la garanzia della qualità e il programma annuale delle attività.

1. Uno degli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale - formulato nel messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003, nella LAU (art. 2 cpv. 1 lett. d) e nella Convenzione sulla cooperazione nel settore universitario (art. 3) - è il promovimento della qualità dell'insegnamento e della ricerca. Il compito principale dell'OAQ non è pertanto l'accreditamento, ma la garanzia e il promovimento della qualità dell'insegnamento e della ricerca. Come sottolineato dall'autore dell'interrogazione, la qualità dell'insegnamento e della ricerca non deve essere promossa unicamente nel settore universitario, ma in tutti gli ordini scolastici. Una politica efficiente in materia di educazione e ricerca deve vertere su una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. In questo contesto la Confederazione è tuttavia tenuta a rispettare le competenze costituzionali nei diversi settori dell'educazione. L'OAQ è espressione della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni universitari. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) stanno valutando se istituire un organo di monitoraggio comune anche negli altri settori dell'educazione.

2. Con la LAU sono stati creati un nuovo modello per il calcolo dei sussidi di base e nuovi strumenti per incentivare la collaborazione e l'innovazione che si basano sul duplice principio della cooperazione e della concorrenza. Gradualmente si sta passando dal vecchio sistema di calcolo dei sussidi di base (partecipazione della Confederazione ai costi di gestione delle università cantonali) vertente sui costi a quello basato sulle prestazioni delle università nei settori dell'educazione e della ricerca. Per quanto attiene all'insegnamento, i sussidi sono concessi in modo proporzionale all'effettivo di studenti tenendo conto in particolare della durata regolamentare degli studi e del numero di immatricolati in determinate discipline accademiche. Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono prese in considerazione le prestazioni nel campo della ricerca e l'acquisizione di fondi terzi (finanziamenti del Fondo nazionale per la ricerca scientifica, di progetti dell'UE, della CTI come pure quelli provenienti da fondi privati o di altri enti pubblici).

3. Come già detto, una politica efficiente in materia di educazione e di ricerca si basa sulla stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. La Conferenza universitaria svizzera (CUS), in quanto espressione del partenariato tra Confederazione e Cantoni, costituisce un buon esempio del federalismo cooperativo. Due membri (il segretario di Stato per la scienza e la ricerca e il presidente del Consiglio dei PF) rappresentano la Confederazione in seno a questo organo comune. Sia i Cantoni sia la Confederazione hanno trasmesso alla CUS la competenza settoriale per prendere decisioni vincolanti nell'ambito universitario. La concretizzazione dell'auspicata politica universitaria nazionale è così sostenuta tramite un maggiore coinvolgimento dei Cantoni e anche del settore dei PF. Con la Convenzione sulla collaborazione sono state create le basi per la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. La responsabilità per l'attuazione degli strumenti finanziari previsti dalla LAU spetta esclusivamente alla Confederazione. Competono invece al Consiglio federale le decisioni in merito alle richieste di sussidi delle università o di istituti universitari (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università).

Risposta del Consiglio federale.