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02.3010 · Interpellanza · 2002-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano "Corriere della Sera", Giulio Tremonti, ministro italiano delle finanze, ha ipotizzato e teorizzato il crollo del segreto bancario elvetico nell'anno 2002, intentando tra l'altro ad un elemento costitutivo del nostro ordinamento che è preservato da norme interne e non dalla formula dell'assistenza giudiziaria.

È probabile che il ministro Tremonti, che dichiara urbi et orbi che i soldi in Svizzera sono soldi morti non abbia presenti alcuni aspetti tutt'altro che sconosciuti invece ai suoi connazionali più accorti: ad esempio il fatto che gli Italiani che hanno depositato i loro sudati risparmi in Svizzera negli ultimi decenni hanno ottenuto delle performances finanziarie sconosciute a chi ha operato in Italia.

Si pensi solo alle ripetute e selvagge svalutazioni della lira negli ultimi decenni ed a quello che è successo al famoso euro svalutatosi, negli ultimi trenta mesi, di oltre il 10 percento nei confronti del franco svizzero.

Pertanto chiedo al Consiglio federale:

1. Prende atto che la politica instaurata - in particolare dal dipartimento diretto da Ruth Metzler - tesa a prestare assistenza giudiziaria anche in situazioni non conformi al nostro diritto si è rivelata controproducente, ed anzi ha determinato un effetto contrario agli intendimenti?

2. Prende pure atto che proprio questa linea di condotta era stata giustificata, a suo tempo, come l'unica via utile e valida alfine di salvaguardare il segreto bancario elvetico?

3. È cosciente che il segreto bancario elvetico è preservato con le norme interne di cui siamo già dotati e non con la formula dell'assistenza giudiziaria, che all'atto pratico si sta dimostrando un grimaldello per scardinare alcune tra le nostre istituzioni?

4. Chiedo inoltre, quali sono gli elementi sulla scorta dei quali il ministro Giulio Tremonti si sente autorizzato ad esprimersi in modo così categorico, tra l'altro fissando egli stesso date e scadenze, per l'abolizione del segreto bancario elvetico già nel 2002.

5. Al Consiglio federale chiedo cosa facesse il procuratore generale della Confederazione, Valentin Roschacher, a Bari nei giorni 29 e 30 ottobre 2001.

6. Per quale ragione l'assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera non è gestita dai magistrati ticinesi, senza dubbio meglio a conoscenza delle procedure e, in ogni caso, culturalmente più preparati per identificare e per trattare in modo adeguato il rapporto con i colleghi italiani?

7. Questo modo di procedere, non sta preservando il segreto bancario in tutta la Confederazione, ed in particolare in Ticino, terza piazza finanziaria elvetica che di sicuro partecipa in modo non indifferente a rimpinguare le casse federali. Al Consiglio federale chiedo se ritiene opportuno continuare, come finora, questo tipo di collaborazione con i magistrati italiani.

8. Il Consiglio federale, dopo la mancata ratifica da parte del "Governo Berlusconi" dell'accordo di assistenza giudiziaria e le ultime dichiarazioni del ministro Giulio Tremonti, non ritiene di autorizzare le nostre autorità ad interrompere ogni collaborazione di assistenza giudiziaria in campo economico, finanziario, fiscale e doganale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha in più occasioni chiaramente affermato che il segreto bancario dev'essere salvaguardato nel lungo termine. Nelle sue asserzioni pubbliche il ministro italiano delle finanze Giulio Tremonti ha invece espresso dubbi in merito alla stabilità del segreto bancario svizzero. Il Consiglio federale non conosce le informazioni su cui il ministro italiano delle finanze basa la sua valutazione. Un motivo importante che spiegherebbe tali asserzioni potrebbe risiedere nel decreto sull'amnistia fiscale emanato il 21 novembre 2001 dal governo italiano. Il decreto si prefigge la moratoria fiscale per i valori patrimoniali che evadono il fisco italiano e che sono depositati all'estero. Questa misura dovrebbe indurre i contribuenti italiani a rimpatriare i fondi depositati all'estero (e in parte anche in Svizzera) e finora mai dichiarati, dietro pagamento di una tassa di legalizzazione del 2,5 percento e senza altra pena a loro carico. Se all'inizio dell'amnistia questi soldi rifluivano solo lentamente verso l'Italia, il rientro di capitali ha assunto notevoli proporzioni verso il termine di scadenza raggiungendo una massa complessiva di oltre 50 miliardi di euro, ritenuta soddisfacente dal ministero italiano dell'economia e delle finanze. All'inizio del 2003 il governo italiano ha esteso l'amnistia alle imprese (fino a settembre 2003) e prorogato quella in favore delle persone fisiche sino al mese di ottobre 2003.

Alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:

1. L'assistenza giudiziaria è disciplinata, da un lato, dagli accordi internazionali ratificati dal nostro paese e, dall'altro, dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale. Le competenti autorità svizzere accordano o negano assistenza giudiziaria compatibilmente con il diritto nazionale e internazionale. Il Tribunale federale giudica in ultima istanza e con piena cognizione i ricorsi presentati da persone interessate. In tal modo anche la nostra Corte suprema provvede dunque alla corretta applicazione dei principi dell'assistenza giudiziaria.

2. Il Consiglio federale ha sempre sostenuto l'avviso secondo cui il segreto bancario non deve in nessun caso coprire attività criminali.

3. Il segreto bancario non ha validità assoluta. L'articolo 47 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche prevede infatti che il segreto bancario possa essere levato. Ciò è possibile nel quadro di un'inchiesta penale o di una procedura di assistenza giudiziaria (vedi art. 3 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale).

4. Come già menzionato nell'introduzione gli elementi su cui si fondano le asserzioni del ministro delle finanze italiano non sono noti.

5. Su invito della procura generale di Bari (Puglia), il procuratore pubblico della Confederazione ha incontrato i procuratori operanti in loco per discutere su questioni concrete riguardanti la collaborazione tra i ministeri. Egli ha combinato il viaggio a Bari con la trasferta del giorno precedente a Roma ove era stato firmato il memorandum tra la Direzione nazionale antimafia e il ministero pubblico della Confederazione. In tale occasione si è trattato soprattutto di questioni concernenti la lotta al contrabbando internazionale di sigarette quale forma del crimine organizzato. È infatti noto che il procuratore di Bari, Scelsi, ha avviato diverse procedure contro trafficanti internazionali di sigarette. Nel quadro di queste indagini il ministero pubblico di Bari ha pure rivolto alla Svizzera domande di assistenza giudiziaria, la cui esecuzione è stata affidata dall'Ufficio federale di giustizia al ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, il procuratore della Confederazione, Roschacher, ha avuto in loco un saggio delle misure concrete che la polizia italiana adotta per far fronte al contrabbando internazionale di sigarette.

6. Di regola, per l'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria sono competenti le autorità giudiziarie del cantone in cui dovrebbero essere prese le misure di assistenza giudiziaria. Se è data la competenza della Confederazione, le domande di assistenza giudiziaria possono essere eseguite dalle autorità federali (segnatamente dal ministero pubblico della Confederazione o dalla Direzione generale delle dogane).

7. Solo una politica penale che persegua l'abuso del segreto bancario nei casi di attività criminali può garantire il mantenimento a lungo termine del segreto bancario stesso.

8. Già nella sua risposta all'interrogazione ordinaria de Dardel 01.1152, del 14 dicembre 2001, il Consiglio federale aveva evidenziato che la mancata ratifica dell'accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ha come unica conseguenza il fatto che le disposizioni di tale accordo non trovano nessuna applicazione. La mancata ratifica non comporta tuttavia nessuna limitazione per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria che la Svizzera fornisce sulla base di altre convenzioni conchiuse con l'Italia. L'interruzione di ogni rapporto di collaborazione con la vicina Penisola costituirebbe un atto sproporzionato e una violazione del diritto internazionale. In base alla giurisprudenza delle alte Corti italiane sull'applicazione della legge italiana del 5 ottobre 2001 relativa alla ratifica di detto accordo, il Consiglio federale lo ha ratificato in data 1° aprile 2003. Dato che questa giurisprudenza è in sintonia con il tenore e lo spirito dell'accordo in questione, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che non vi fossero più ragioni per differirne la ratifica. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2003.

Risposta del Consiglio federale.