02.3076 · Mozione · 2002-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- L'imposizione delle opzioni di dipendenti si fonda sull'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), secondo cui sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente retta dal diritto privato, compresi i proventi accessori. L'assegnazione di opzioni può comprendere una prestazione valutabile in denaro.
Nella pubblicazione della circolare numero 5 del 30 aprile 1997, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha suddiviso le opzioni di dipendenti in opzioni trasferibili liberamente e opzioni bloccate, con le seguenti ripercussioni fiscali:
* Nel caso di opzioni trasferibili liberamente, a titolo di prestazione valutabile in denaro di un'attività dipendente, è imposta, al momento dell'assegnazione al dipendente, la differenza tra il valore effettivo e il prezzo d'acquisto che il dipendente deve eventualmente pagare.
* Le cosiddette opzioni di dipendenti bloccate valutabili con una durata non superiore a 10 anni e un termine d'attesa di al massimo cinque anni vengono, nell'imposta federale diretta, pure imposti al momento dell'assegnazione. Si tiene conto del termine d'attesa fino all'esercitabilità con la riduzione del valore dell'azione preso in considerazione nel calcolo del valore dell'opzione. La valutazione è eseguita con diversi parametri in base a una formula matematica riconosciuta.
* Se sono di lunga durata o hanno un termine d'attesa oppure prevedono numerose condizioni individuali (come ad es. la scadenza senza indennizzo in caso di fusione o licenziamento), le opzioni di dipendenti non sono oggettivamente valutabili e l'Amministrazione federale delle contribuzioni le considera in questo caso come semplici aspettative. Lo stesso vale per le opzioni prive dei parametri necessari al calcolo del valore dell'opzione, ciò che costituisce la regola per le nuove ditte non quotate in borsa (start up) ma talvolta anche per le imprese consolidate. Per tale ragione, le autorità fiscali effettuano l'imposizione delle opzioni oggettivamente non valutabili il giorno del loro esercizio. Se i corsi borsistici sono in rialzo, l'imposizione della differenza tra il corso dell'azione e il prezzo dell'esercizio può implicare un reddito imponibile maggiore di quanto previsto in caso d'imposizione al momento dell'assegnazione. I sostenitori degli start up lo ritengono uno svantaggio rilevante.
2.- Dopo l'adozione della legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di concepire il trattamento fiscale delle opzioni di dipendenti assegnate dalle nuove PMI, aggiornando la circolare vigente in modo da promuovere la piazza economica Svizzera. L'aggiornamento della circolare avrebbe permesso di offrire in breve tempo una soluzione più adeguata per la maggioranza delle opzioni di imprese start up. Allo stesso tempo, il DFF è stato incaricato di esaminare la necessità di una soluzione normativa per l'imposizione delle opzioni di dipendenti.
3.- Nella seduta del comitato della Conferenza fiscale svizzera del 14 dicembre 2000, tutti i rappresentanti delle amministrazioni fiscali cantonali hanno sottolineato la necessità di trovare una soluzione normativa. Essi hanno per contro deciso e respinto all'unanimità un immediato aggiornamento della circolare poiché, secondo l'avviso dei Cantoni, una soluzione separata per le opzioni di dipendenti degli start up avrebbe comportato una disparità di trattamento rispetto agli altri generi di opzioni di dipendenti.
Il DFF ha preso conoscenza di questa decisione e, nella primavera del 2001, ha incaricato un gruppo di lavoro misto, costituito da rappresentanti dei Cantoni, della consulenza fiscale, dell'economia e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, di elaborare varianti per un disciplinamento normativo dell'imposizione delle opzioni nonché di proporre una soluzione. Nel frattempo il rapporto del gruppo di lavoro è stato redatto. Esso presenta un chiaro piano globale e contiene formule di proposte per adeguare la LIFD nonché la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) così come per emanare un'ordinanza del Consiglio federale concernente l'imposizione delle azioni e opzioni di dipendenti.
4.- Il Governo propone di porre in consultazione il rapporto del gruppo di lavoro ancora durante l'estate 2002 affinché tutte le cerchie interessate abbiano la possibilità di prendere posizione sulla questione della regolamentazione dell'imposizione delle opzioni di dipendenti. Non appena in possesso dei risultati della consultazione, il Consiglio federale si pronuncerà sulla procedura ulteriore e presenterà un messaggio alle Camere federali. In vari punti le proposte della mozione si distanziano notevolmente da quelle del gruppo di lavoro e il Consiglio federale non intende, attraverso manovre precipitose, pregiudicare le decisioni da prendere in una fase successiva nel settore dell'imposizione delle azioni e opzioni di dipendenti. Esso raccomanda quindi di accettare il presente intervento come postulato.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.