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02.3221 · Mozione · 2002-06-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è cosciente dell'importanza dei consultori di gravidanza. Conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza (RS 857.5) e alla relativa ordinanza del 12 dicembre 1983 (RS 857.51) l'organizzazione e il riconoscimento dei consultori sono tuttavia di esclusiva competenza dei Cantoni. La Confederazione non ha nessuna specifica funzione di vigilanza e non contribuisce nemmeno al finanziamento. Il suo compito si limita essenzialmente alla pubblicazione annua di un elenco dei consultori riconosciuti.

L'importanza della consulenza è destinata ad aumentare ulteriormente con l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del CP. Infatti, se è vero che non cambia nulla per quel che riguarda l'esclusiva competenza dei Cantoni e non contempla alcuna base per eventuali sussidi federali, la nuova normativa prevede però alcune prescrizioni finalizzate a rendere ancora più efficace la consulenza. Nell'opuscolo informativo, che il medico consegna alla donna incinta in occasione della consulenza, dovrà essere esplicitamente menzionata la possibilità dell'adozione. Gli studi e gli ospedali indicati da parte del Cantone devono essere in grado di offrire consulenze approfondite. Inoltre devono essere disponibili consultori specializzati per i giovani.

In questo senso i Cantoni sono invitati ad intensificare ulteriormente gli sforzi per l'aumento delle offerte di consulenza e a rafforzare il sostegno alle istituzioni che consigliano ed aiutano in caso di conflitto dovuto a gravidanza e svolgono un'attività di prevenzione. Per l'attuazione delle disposizioni rivedute i Cantoni possono fare capo, se lo desiderano, all'assistenza specialistica dei relativi uffici federali. Anche diverse ONG attive nel campo della pianificazione familiare o che si sono impegnate per una nuova regolamentazione dell'interruzione della gravidanza hanno presentato alcune proposte su come i Cantoni potrebbero adempiere al meglio ai propri doveri e coordinare la propria attività. A questo proposito, il Consiglio federale segnala inoltre il suo parere riguardo alla mozione Simoneschi (02.3222).

Ad 1

La legge federale sui consultori di gravidanza non contiene basi per il finanziamento dei consultori da parte della Confederazione. Basi di questo tipo erano sempre state previste in progetti precedenti riguardanti la nuova regolamentazione dell'interruzione della gravidanza che comprendevano anche i consultori quali provvedimento d'appoggio. In relazione alla regolamentazione dei termini approvata in occasione della votazione popolare del 2 giugno 2002 anche il Parlamento non ha apportato modifiche alle disposizioni sui consultori, il cui sovvenzionamento da parte della Confederazione è respinto dal Consiglio federale. I consultori di gravidanza sono di esclusiva competenza dei Cantoni, come del resto le altre offerte di aiuto e di consulenza della sanità pubblica e del settore sociale. Una partecipazione al finanziamento da parte della Confederazione sarebbe inoltre in contrasto con i principi della nuova perequazione finanziaria. Anche ai consultori matrimoniali ai sensi dell'articolo 171 CC non vengono messi a disposizione mezzi finanziari federali. Il numero 1 della mozione va pertanto respinto.

Ad 2

Al momento non esiste una panoramica analitica stabilita su scala nazionale per quanto riguarda i consultori di gravidanza. Quindi non si sa, ad esempio, quali siano le loro attività, le loro strutture organizzative e tantomeno la provenienza geografica delle persone che li frequentano. Bisogna quindi avere un quadro preciso della situazione prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa (revisione legislativa, raccomandazioni ecc.) volta a riorganizzare il settore.

Queste informazioni saranno disponibili a partire da quest'autunno, su richiesta del servizio "Gender health" dell'Ufficio federale della sanità pubblica. A partire dalla fine dell'anno saranno ugualmente disponibili raccomandazioni operative fatte sulla base di questo rilevamento.

Da quel momento sarà possibile intervenire in modo mirato a livello federale e collaborare strettamente con i Cantoni per un'eventuale nuova definizione dei loro compiti, nel caso si dovessero riscontrare lacune importanti. Bisognerà tuttavia agire nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Cantoni e Confederazione e nel quadro delle possibilità finanziarie della Confederazione.

In questo contesto, e qualora si dovesse rivelare necessario, il Consiglio federale è disposto a valutare l'opportunità di una revisione della legge federale sui consultori di gravidanza o dell'ordinanza che la disciplina al fine, ad esempio, di esaminare il rapporto contrattuale che lega i consultori ai Cantoni (criteri di qualità, convenzioni di prestazione, destinatari). Tale revisione dovrebbe essere realizzata in stretta collaborazione con i Cantoni.

Nel frattempo il DFI si è detto disposto a chiedere ai Cantoni di armonizzare le pratiche in materia di consulenza sull'interruzione di gravidanza e di raccolta di dati statistici, possibilmente sulla base di documentazione già esistente (come ad esempio quella di PLANeS, fondazione svizzera per la salute sessuale e riproduttiva). La signora Alice Scherrer, presidente della Conferenza dei direttori cantonali degli affari sanitari si è resa disponibile ad intervenire in merito.

Ad 3

Non spetta alle autorità federali controllare l'organizzazione, la struttura e la funzione dei singoli consultori. La vigilanza sui consultori è di esclusiva competenza dei Cantoni. Tuttavia i Cantoni - e non i consultori stessi - hanno determinati obblighi d'informazione nei confronti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Devono in particolare comunicargli il riconoscimento di consultori di gravidanza, l'elenco dei loro consultori e i rapporti annuali degli stessi. Grazie a queste informazioni l'UFAS può aggiornare ogni anno il suo elenco complessivo. Non è esatto che i Cantoni non adempiono all'obbligo d'informare. Tuttavia l'UFAS non dispone sempre della documentazione aggiornata di tutti i Cantoni, in particolare non sono disponibili i rapporti annuali di tutti i consultori. Il Consiglio federale disporrà che l'UFAS, nella lettera circolare che accompagna annualmente l'edizione aggiornata dell'elenco complessivo dei consultori, ricordi ai Cantoni con particolare chiarezza e segnalando la presente mozione il loro obbligo d'informare. In questo modo si può avere una panoramica completa e aggiornata delle regolamentazioni e dell'organizzazione di tutti i consultori in tutti i Cantoni. Inoltre, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia e il capo del Dipartimento federale dell'interno hanno chiesto ai Cantoni, con lettera del 2 giugno 2002 alla Conferenza dei direttori cantonali della sanità, di sostenere maggiormente i consultori di gravidanza. Anche se la Confederazione non può mettere a disposizione mezzi finanziari per i consultori, se richiesto, può offrire un certo aiuto tecnico attraverso gli uffici federali interessati. Il Consiglio federale è quindi disposto ad accettare il numero 3 quale postulato.

Ad 4

Finora i Cantoni non hanno comunicato il numero degli aborti a nessun ufficio federale, ammesso che siano essi stessi in possesso di queste informazioni. Le modifiche alle disposizioni del CP prevedono che gli aborti vengano comunicati a fini statistici alle autorità sanitarie cantonali competenti. Non viene comunque richiesta esplicitamente una comunicazione dei Cantoni alle autorità federali. Il Consiglio federale è comunque disposto a studiare il modo migliore per centralizzare i dati raccolti dai Cantoni in modo da creare una statistica federale in materia d'interruzione di gravidanza. Esso emanerà a medio termine le direttive necessarie a questa realizzazione.

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