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02.3283 · Interpellanza · 2002-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. I negoziati in corso con l'UE, in particolare il dossier dei redditi da risparmio, toccano interessi economici importanti per il nostro Paese. Il 17 giugno 2002 l'UE ha adottato anche gli ultimi mandati relativi a tali negoziati e ciò significa che il nostro Paese ha raggiunto un primo obiettivo intermedio: grazie alla fermezza dimostrata sul principio delle trattative parallele sarà ora possibile negoziare contemporaneamente in tutti i settori. Il Consiglio federale intende attenersi alla propria strategia. I negoziati paralleli costituiscono il presupposto per lo sviluppo di trattative coordinate, così come auspicato dalla Svizzera nell'intento di conseguire un risultato complessivo equilibrato.

2. Il Consiglio federale ha chiaramente escluso la possibilità di uno scambio automatico d'informazioni fra autorità fiscali. Ciò vale anche per il periodo successivo alla fase transitoria prevista dall'UE nel settore dei redditi da risparmio.

3. Il Consiglio federale ha offerto all'UE un sostanziale miglioramento della collaborazione nei settori delle imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte speciali sul consumo) e dei sussidi. In particolare è prevista la possibilità di applicare misure coercitive in favore dello Stato richiedente non solo in caso di frode fiscale, ma anche in caso di evasione fiscale commessa per mestiere, incluso dunque anche il contrabbando organizzato a titolo professionale. Le misure coercitive potrebbero essere adottate sia per via amministrativa che nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria e le persone colpite dal provvedimento disporrebbero di un unico rimedio giuridico. Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo il Consiglio federale si è inoltre detto disposto a esaminare un'eventuale estradizione, a determinate condizioni, degli stranieri autori di reati e il perseguimento penale in via sostitutiva degli svizzeri indiziati. Inoltre la Svizzera sarebbe disposta a prestare assistenza all'UE e ai Paesi membri per recuperare le somme dovute.

4. Il successo della piazza finanziaria svizzera e in particolare della gestione patrimoniale privata è dovuto a diversi fattori come la qualità dei servizi offerti, la stabilità politica, le condizioni quadro economiche e fiscali favorevoli e il segreto bancario. Il Consiglio federale intende preservare questi fattori - segreto bancario compreso - anche per il futuro. A lunga scadenza però il segreto bancario potrà essere mantenuto solo se sarà continuata con determinazione la lotta per l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Perciò la Svizzera già attualmente non applica il segreto bancario in caso di reati penali e nell'ambito dell'assistenza giudiziaria mette a disposizione delle autorità giudiziarie estere le informazioni richieste. Secondo il Consiglio federale queste limitazioni della sfera privata sono ammissibili solo se gli atti all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria costituiscono un reato qualificato e sono punibili anche in Svizzera (principio della doppia punibilità). Il rispetto di questo principio non sarebbe più garantito se la Svizzera concedesse la propria assistenza giudiziaria e la propria collaborazione amministrativa per tutte le infrazioni relative alla fiscalità indiretta perseguibili nell'UE, poiché talune non sono punibili in Svizzera. Inoltre si è già potuto constatare che è difficile operare una netta distinzione fra fiscalità diretta e indiretta.

5. Il Consiglio federale è cosciente del fatto che per vari motivi alcuni aspetti del segreto bancario svizzero vengono vieppiù criticati a livello internazionale: alcuni Paesi cercano di salvaguardare il proprio substrato fiscale, altri intendono lottare più efficacemente contro gli atti delittuosi, mentre altri ancora cercano di incrementare la competitività della propria piazza finanziaria. La Svizzera è disposta anche in futuro a offrire la propria collaborazione, nei limiti dei principi della sua legislazione, nei casi in cui si tratta di proteggere il substrato fiscale degli altri Paesi o di affinare la lotta alla criminalità e ne ha dato la dimostrazione proponendo di tassare alla fonte i redditi da risparmio dei cittadini dell'UE. Il Consiglio federale non è invece assolutamente disposto a discutere le richieste che mirano soprattutto a incrementare la competitività delle piazze finanziarie di altri Paesi e inoltre non condivide l'opinione secondo cui la Svizzera si limiterebbe a reagire in modo difensivo agli impulsi provenienti dall'estero. La Svizzera infatti rispetta pienamente le norme internazionali vigenti nella lotta contro il terrorismo, i soldi provenienti dai potentati e il riciclaggio di denaro sporco. Nella seduta plenaria del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) tenutasi a Washington dal 29 al 31 ottobre 2001 la Svizzera si è fatta promotrice di un'iniziativa ambiziosa nel contesto della "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF) che mira a perfezionare notevolmente gli attuali standard internazionali in materia di identificazione dell'avente economicamente diritto ("Know-your-customer").

6. Il 17 giugno del 2002 il Consiglio dell'UE ha adottato anche gli ultimi mandati di negoziazione relativi agli Accordi bilaterali II, permettendo quindi l'avvio delle trattative in tutti i settori.

Entro il 2002 l'UE desidera concludere le trattative sulla tassazione dei redditi da risparmio con tutti i Paesi terzi menzionati nell'accordo di Feira, tra cui anche la Svizzera. La Svizzera è pronta a favorire l'avanzamento veloce dei negoziati anche se questo termine è stato fissato dall'UE in modo unilaterale, ma è evidente che il ritmo dei negoziati dipende dall'atteggiamento di ambedue le parti. A seconda dello sviluppo dei negoziati, la Svizzera potrà anche essere disposta a giungere velocemente a una conclusione nella misura in cui complessivamente i negoziati si concluderanno con un risultato equilibrato. Ciò sarà possibile solo con la messa in atto di negoziati paralleli.

Nell'ambito della flessibilità la Svizzera ha inoltre sempre ritenuto possibile la conclusione anticipata di alcuni negoziati nella misura in cui questo "hearly harvest" risulti equilibrato e non pregiudichi la possibilità di giungere a un risultato finale pure complessivamente equilibrato.

Risposta del Consiglio federale.