02.3337 · Interpellanza · 2002-06-20
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella Costituzione federale la salute e la libertà economica sono ben tutelate. Le limitazioni della libertà economica implicano necessariamente l'esistenza di un interesse pubblico preponderante e devono attenersi al principio di proporzionalità. In caso di messa in pericolo della salute di esseri umani, animali e piante sono adottate quelle misure che meglio tutelano la salute e che intervengono il meno possibile nella libertà di commercio.
2. La tutela della salute della popolazione rappresenta un obiettivo importante per ogni Stato. Nell'ambito dell'OMC, in particolare nell'accordo sull'adozione di misure sanitarie e fitosanitarie, tale compito è stato espressamente lasciato ai singoli Stati membri. Essi hanno il diritto di adottare provvedimenti a salvaguardia della vita e a protezione della salute dell'uomo, di animali e di piante che derogano da norme internazionali, direttive e raccomandazioni, per quanto siano scientificamente fondate e non siano finalizzate all'introduzione di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra i Paesi che presentano situazioni uguali o analoghe, o ad una limitazione camuffata del commercio.
Il Consiglio federale ritiene che l'assetto giuridico vigente permette di tutelare la salute della popolazione svizzera. Con la liberalizzazione del commercio anche i produttori e gli importatori sono tenuti ad assumersi maggiori responsabilità e ad esaminare, nell'ambito dell'obbligo del controllo autonomo sancito dalla legge, se i loro prodotti rispondono ai requisiti della legge. In questo contesto acquista sempre maggior importanza la tracciabilità della singola derrata alimentare, considerato che è più difficile effettuare controlli sul prodotto finale che verificare il mezzo di produzione utilizzato o i metodi di produzione adottati.
Tuttavia, negli ultimi tempi si sono verificati diversi casi in cui, nell'ambito di analisi di derrate alimentari eseguite nell'UE e anche in Svizzera, sono state costatate impurità e metodi di produzione non ammessi. È anche emersa una carenza di mezzi a disposizione delle autorità per rilevare e affrontare situazioni del genere. Inoltre, per la Svizzera, il fatto di non essere integrata nel sistema di allerta rapida dell'UE costituisce di certo uno svantaggio, malgrado gli sforzi compiuti da più parti. A quanto è avvenuto con i volatili e altri prodotti di origine animale provenienti dall'Asia e dal Sud America, con i prodotti biologici contaminati in Germania nonché con le gassose e i foraggi contaminati nel Belgio, si è potuto porre rimedio senza conseguenze negative per la salute della nostra popolazione. Le autorità svizzere, ciononostante, hanno dovuto in brevissimo tempo sviluppare e applicare nuovi metodi di analisi, stabilire principi per una valutazione tossicologica e adeguare i valori limite e quelli di tolleranza. L'insufficienza di risorse non permette alle autorità svizzere di agire sempre con la stessa rapidità o di informare in modo esaustivo come avviene negli altri Paesi europei. Si è dovuto inoltre ritardare la realizzazione di altri obiettivi a causa della scarsità di risorse.
3. Il Consiglio federale esamina costantemente la situazione per quanto concerne i rischi per la salute e all'occorrenza adotta i necessari provvedimenti, dalla produzione naturale fino alle derrate alimentari finite. In coerenza con questo obiettivo è stato introdotto il divieto di utilizzare farina animale nei foraggi e nei concimi. Nell'ambito della politica agricola (PA 2007) il Consiglio federale propone altre misure preventive che possano essere adottate in caso di sospetto fondato. In questo stesso contesto il Consiglio federale intende migliorare la tracciabilità e il controllo autonomo nel settore foraggiero. Il 1° maggio del 2002 è entrata in vigore la revisione di un consistente pacchetto della legislazione sulle derrate alimentari. Secondo le nuove disposizioni, in futuro si esigerà anche per derrate alimentari contenenti una minima parte di carne un attestato di assenza di rischi, così come già oggi avviene per la carne e per i prodotti a base di carne. Si è pure tenuto conto dei rischi attuali, adattando i valori limite e di tolleranza dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti. Sono stati apportati cambiamenti anche alla dichiarazione di provenienza delle derrate alimentari di origine animale e dei prodotti a base di carne. D'ora in poi semplici fasi di produzione non daranno più diritto ad indicare per Paese di produzione lo Stato in cui una derrata alimentare ha subito unicamente una lavorazione di scarso rilievo.
Il Consiglio federale, da parte sua, ritiene assolutamente indispensabile che questi sforzi continuino anche in futuro. Si tratta in particolar modo di migliorare il sistema di rilevamento precoce dei rischi per la salute nonché di mettere in atto in modo mirato la competenza delle autorità federali, introdotta con la revisione parziale della legge sulle derrate alimentari, di prescrivere un'unitarietà dell'esecuzione cantonale. Nell'ambito legislativo deve essere ancora appurata la possibilità di migliorare la tracciabilità nel settore delle derrate alimentari, la coordinazione del controllo dell'impiego di farmaci per uso animale e deve essere esplicitamente sancito il principio dell'approvvigionamento nella legge sulle derrate alimentari.
4. In linea di massima la Confederazione non si assume i rischi prodotti dal libero mercato. Essa ne fissa invece le condizioni quadro. Se i produttori si attengono alle condizioni fissate dalla legge guadagneranno la fiducia dei consumatori e potranno così profilarsi sul mercato. Chi invece vorrà profittare della liberalizzazione del commercio senza rispettare più severi requisiti concernenti l'autoresponsabilità ad esso legati dovrà sopportarne le conseguenze.
Risposta del Consiglio federale.