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02.3371 · Interpellanza · 2002-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le direttive sui sussidi ai sensi della legge del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341) e della relativa ordinanza d'esecuzione del 29 ottobre 1986 (OPPM, RS 341.1, stato il 9 ottobre 2001), evocate dall'autore dell'interpellanza, hanno il carattere di ordine di servizio per i responsabili del dossier. Inoltre, devono garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari dei sussidi. In occasione del trattamento di nuove domande di riconoscimento del diritto ai sussidi nonché in occasione dell'approvazione delle modifiche concernenti la concezione degli istituti riconosciuti, è stata esaminata la questione relativa al raggiungimento dell'effettivo del personale qualificato richiesto. Non è tuttavia possibile procedere a un esame sistematico e regolare di tutti gli istituti che sono riconosciuti dal 1990 e che da allora non hanno più modificato la loro concezione dato che non vi sono sufficienti risorse di personale.

2. I valori di riferimento menzionati dall'autore dell'interpellanza esistono da molti anni e sono stati introdotti con la collaborazione dei Cantoni e degli istituti. Nel mese di gennaio 2002 sono stati espressamente integrati nelle direttive. Questi valori concretizzano l'esigenza secondo cui, parallelamente alla presenza di un educatore di giorno e di notte, un gruppo di 8-10 fanciulli e adolescenti deve essere assistito da due educatori durante momenti importanti sotto il profilo pedagogico. In una decisione del 13 dicembre 1991, il Tribunale federale ha stabilito che la Confederazione ha la competenza di fissare tali valori di riferimento e di negare il riconoscimento di una casa d'educazione che non rispettasse le esigenze qualitative e quantitative in materia di personale.

Spetta al Cantone in questione decidere se intende far riconoscere un istituto dalla Confederazione. Se è il caso, l'istituto deve soddisfare i criteri di qualità imposti.

3. e 4. In caso di primo riconoscimento di un istituto, le condizioni poste, in particolare quelle relative alle qualifiche e all'effettivo del personale, devono essere completamente adempiute.

Se un istituto già riconosciuto modifica la propria concezione, l'UFG esamina con il Cantone e l'istituto in questione se le condizioni richieste per il riconoscimento sono adempiute. Se un istituto riconosciuto non le soddisfa più, l'UFG concorda con gli interessati delle misure volte a conseguire l'adempimento delle condizioni. In tal caso, l'UFG pronuncia una decisione suscettibile di ricorso che enuncia i compiti da svolgere. Se questi ultimi non sono svolti, il riconoscimento del diritto ai sussidi è revocato. Tuttavia, di norma è possibile trovare una soluzione nell'interesse dei fanciulli e degli adolescenti interessati.

Risposta del Consiglio federale.