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02.3548 · Interpellanza · 2002-10-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 2 capoverso 1 della legge sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120) la Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare tempestivamente i pericoli dovuti, tra l'altro, ad attività di estremismo violento. Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo, conformemente al loro diritto determinante.

Per poter adempiere a questo compito, gli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni devono fornire le informazioni necessarie a questo fine, in base all'articolo 14 capoverso 1 LMSI. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettere b e g della stessa norma, ciò può avvenire anche con la richiesta di informazioni nonché accertando i movimenti e i contatti delle persone.

Si deve inoltre far notare che l'Ufficio federale di polizia (UFP) non elabora i dati su tutti i no global. Nell'ambito del caso sopra ricordato si tratta unicamente degli esponenti violenti di questo raggruppamento.

Il caso descritto dal consigliere nazionale Gysin relativo a una studentessa ceca, non è di conoscenza dell'Ufficio federale di polizia. Dalle ricerche intraprese è emerso che tra le persone colpite da un divieto d'entrata da parte dell'UFP e fermate al confine nel gennaio 2001 non figura alcuna studentessa ceca. Una risposta risolutiva sarebbe possibile soltanto se l'UFP fosse messo al corrente dei dati personali di questa persona. È vero che nel gennaio 2001 sono stati respinti ai confini coloro che dall'estero volevano entrare in Svizzera per partecipare alla dimostrazione non autorizzata di Davos.

Alle domande del consigliere nazionale Gysin, il Consiglio federale risponde come segue:

1. Da parte svizzera non si può valutare da quale fonte straniera provengono i dati ricevuti. Corrisponde comunque al vero che l'UFP, nel quadro della cooperazione internazionale di prevenzione contro la violenza in relazione agli eventi rilevanti nel processo di globalizzazione, ha ricevuto anche dati dalle autorità tedesche. Si tratta in questo caso della comunicazione su singole persone che già in più occasioni sono state arrestate all'estero durante manifestazioni violente. L'elaborazione successiva di tali dati avviene secondo il diritto svizzero, nella fattispecie secondo la LMSI.

2. Nell'ambito della cooperazione regolata dalla legge e sottoposta al controllo di autorità di vigilanza (compreso il Parlamento) con le nazioni straniere, vi sono numerosi collegamenti tramite cui vengono diffusi i dati inerenti a estremisti violenti.

3. Non spetta al Consiglio federale giudicare se le autorità di polizia straniere adottano o meno i criteri giusti per raccogliere i dati sulle persone.

4. Il giudizio se una persona appartiene, secondo il diritto svizzero, alla frangia dell'estremismo violento, è effettuato dall'autorità svizzera responsabile in base all'informazione dettagliata e concreta ottenuta dalla nazione straniera. Una persona può essere considerata un rischio per la sicurezza interna della Svizzera, solo quando vi siano al riguardo informazioni sufficientemente precise sulla sua partecipazione ad avvenimenti violenti. I dati stranieri sono di conseguenza giudicati in maniera differenziata.

5. La Svizzera non può controllare sul posto, per evidenti motivi, l'esattezza delle informazioni raccolte da altre nazioni. Secondo il parere del Consiglio federale tuttavia, nel caso dei collegamenti degli organi di protezione dello Stato, approvati in base alla LMSI dal Consiglio federale e controllabili dal Parlamento, con i corrispettivi servizi stranieri esiste la garanzia sufficiente che la rilevazione dei dati sia stata eseguita in base a principi paragonabili a quelli propri del diritto svizzero. Il Consiglio federale non ha alcuna ragione di supporre che le nazioni straniere trasmettano intenzionalmente alla Svizzera dei dati falsi sulle persone. In base a ciò gli organi di protezione dello Stato svizzeri sono tenuti, in base all'articolo 15 capoverso 1 LMSI, a valutare le informazioni ricevute per quel che concerne la loro esattezza e rilevanza.

6. Si tratta della stessa base giuridica valida per le altre registrazioni nelle banche dati "protezione dello Stato" e "polizia amministrativa". In base all'articolo 15 capoverso 5 LMSI in relazione all'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ordinanza ISIS; RS 120.3) è il servizio Garanzia della qualità banche dati, interno alla divisione Servizio d'analisi e prevenzione (SAP), a dover esaminare il tenore della registrazione provvisoria, segnatamente l'indicazione delle fonti, la valutazione dell'informazione, la data della prossima valutazione globale nonché la durata di conservazione e confermare la registrazione definitiva dei dati. Spetta sempre allo stesso servizio Garanzia della qualità anche in questo settore la valutazione globale periodica (cfr. articolo 16 Ordinanza ISIS).

7. Gli organi federali non devono trasmettere sistematicamente alle autorità estere dati particolarmente degni di protezione, quali informazioni relative a divieti d'entrata, poiché non vi è una base legale formale in tal senso (cfr. art. 17 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Tali dati possono essere trasmessi all'estero soltanto in singoli casi, nella misura consentita dai requisiti pertinenti della LPD e della LMSI, o in caso di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

8. Detta procedura di ricorso si svolge secondo la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Questa permette in casi motivati una limitazione nella visione degli atti, quando al ricorrente viene fornita un'informazione sufficiente sul contenuto della parte segreta dell'atto, fintanto che siano rilevanti per la procedura (cfr. articolo 27 e 28 PA). Questa regolamentazione non vale per procedure di ricorso riguardanti divieti d'entrata ed è irrefutabile dal punto di vista del diritto.

9. Chiunque ha, in base all'articolo 18 capoverso 1 LMSI, il diritto di richiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati di verificare se, nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale di polizia (in casu ISIS), vengono trattati in conformità con la legge dati che lo concernono (cosiddetto diritto indiretto all'informazione). Se l'Incaricato nota qualche errore nel trattamento dei dati, indirizza una raccomandazione all'Ufficio federale volta a correggerli. Inoltre egli può, eccezionalmente, informare il richiedente in modo adeguato se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile. I diritti processuali nelle procedure di ricorso contro il divieto di entrata sono esercitabili anche senza la visione completa degli atti e si svolgono nel resto esattamente secondo le disposizioni della PA.

Risposta del Consiglio federale.