02.3614 · Interpellanza · 2002-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un eventuale accordo con l'UE e i suoi Stati membri esplica effetti unicamente tra gli Stati contraenti firmatari. Le trattative in materia di imposizione dei redditi da interessi attualmente in corso non possono essere considerate senza tener conto delle strette relazioni politiche ed economiche della Svizzera con l'UE e i suoi Stati membri. La disponibilità della Svizzera a una possibile cooperazione con l'UE nel settore dell'imposizione dei redditi da interessi rappresenta una grossa concessione, che è comprensibile solamente alla luce della fitta rete di relazioni ed è senza pregiudizio nel confronto internazionale.
Le relazioni fiscali esterne nel settore delle imposte dirette sul reddito e sul patrimonio vengono disciplinate in campo internazionale attraverso convenzioni bilaterali per eliminare la doppia imposizione ("CDI"), che la Svizzera ha concluso con la maggior parte dei Paesi sviluppati e con un numero sempre maggiore di Paesi emergenti e in via di sviluppo.
Diversamente dalla politica commerciale internazionale, nel diritto fiscale internazionale non esiste uno standard di trattamento della nazione più favorita. A livello mondiale gli accordi fiscali vengono sempre stipulati bilateralmente. Nell'UE esistono alcune direttive con prescrizioni fiscali che non presentano però nessuna caratteristica del trattamento della nazione più favorita. Alcune convezioni concluse dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale contengono una clausola sul trattamento della nazione più favorita, in particolare in riferimento alle aliquote d'imposta alla fonte su dividendi, interessi o canoni; queste disposizioni si riferiscono tuttavia unicamente all'eliminazione della doppia imposizione e sono applicabili solo nel rapporto tra la Svizzera e lo Stato che ha conchiuso la relativa CDI.
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che non sia necessario esaminare l'estensione del contenuto della regolamentazione di un eventuale accordo con l'UE e i suoi Stati membri sull'imposizione dei redditi da interessi a tutti gli altri Stati, in particolare a Paesi in via di sviluppo.
2. Come illustrato nella riposta alla domanda 1 più sopra, in caso di accordo con l'UE verrebbe prelevata una trattenuta d'imposta solamente a favore degli Stati membri dell'UE. Nel contesto attuale, una misura di questo tipo con altri Stati in Europa o in altri continenti non è affatto in discussione, e la Svizzera non è stata oggetto di richieste di questo tipo da parte di altri Stati oltre a quelli dell'UE. Non sussiste una discriminazione generale degli Stati non facenti parte dell'UE né dei Paesi in via di sviluppo in particolare.
Risposta del Consiglio federale.