02.3663 · Postulato · 2002-11-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la disposizione dell'articolo 36 capoverso 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), l'aliquota ridotta del 2,4 per cento viene applicata alla fornitura e al consumo proprio di beni di uso corrente, medicinali e stampati. Negli articoli 32 e 33 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201) il Consiglio federale ha disciplinato in maniera esaustiva che cosa s'intende per stampati.
2. La messa a disposizione di informazioni in forma elettronica non è considerata una fornitura come quella in forma stampata, bensì una prestazione di servizi. La prestazione di servizi consiste nella concessione del diritto di consultare programmi, banche dati e simili. Non può pertanto trattarsi di una fornitura, poiché non si dispone di tali beni.
3. Le uniche prestazioni di servizi imponibili all'aliquota ridotta del 2,4 per cento sono quelle delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (articolo 36 capoverso 1 lettera b LIVA). Di conseguenza, per tutte le altre prestazioni di servizi imponibili è applicabile l'aliquota normale, fatte salve le prestazioni del settore alberghiero, per le quali è prevista un'aliquota speciale.
4. I motivi della presente richiesta sono assolutamente comprensibili, poiché s'intende sgravare le biblioteche che hanno acquistato pubblicazioni elettroniche all'aliquota normale del 7,6 per cento. L'autrice del postulato asserisce giustamente che oggigiorno le informazioni scientifiche - la materia prima per ricercatori, studenti e insegnanti - sono divulgate in gran parte in forma elettronica e quindi le biblioteche sono obbligate ad acquistare i testi non solo in forma stampata, bensì anche in forma elettronica. Visto che le prestazioni di servizi di biblioteche, archivi e centri di documentazione, segnatamente la consultazione di supporti di testo, di suono e d'immagini nei loro locali, sono escluse dall'imposta in conformità dell'articolo 18 numero 14 lettera d LIVA, queste istituzioni non possono far valere la deduzione dell'imposta precedente per i corrispondenti acquisti. D'altra parte si può affermare che la maggior parte delle biblioteche universitarie, nella misura in cui effettua operazioni imponibili, conteggia l'imposta con le aliquote forfettarie, ragion per cui l'imposta precedente media è già presa in considerazione. Di regola, il prestito di media (libri, CD ecc.) è gratuito cosicché, non essendovi un'operazione imponibile, non è dovuta alcuna imposta.
5. In occasione dell'elaborazione del messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2007, il Consiglio federale si è già espresso contro l'introduzione di un'ulteriore aliquota ridotta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Per tale ragione, si oppone anche all'introduzione di un'aliquota d'imposta ridotta per altre operazioni, come ad esempio le prestazioni di servizi nel settore delle informazioni elettroniche nell'ambito scientifico, della ricerca e dell'insegnamento.
6. A sfavore di una tale introduzione vi è anche il principio della redditività di riscossione, secondo il quale occorre strutturare l'imposta sul valore aggiunto in maniera più semplice e non più complicata. Un'estensione dell'aliquota d'imposta ridotta ad altre operazioni comporterebbe invece problemi supplementari di delimitazione.
7. Per quel che concerne il diritto della CE in materia di imposte sulla cifra d'affari, va rilevato che agli Stati membri è consentito applicare una o due aliquote ridotte, di un livello minimo del 5 per cento, unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi appartenenti alle categorie indicate nell'allegato H della Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. L'allegato H non contempla le prestazioni di servizi in questione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.