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02.3714 · Mozione · 2002-12-11

Cancelleria federale

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nelle iniziative parlamentari degli ultimi vent'anni sono state più volte affrontate le questioni inerenti al finanziamento dei partiti e alla sua pubblicità. A tale proposito si è sempre evidenziato come le disposizioni in merito a un divieto di finanziare i partiti e a un obbligo di rendere pubblici i loro finanziamenti non siano in grado di ottenere la maggioranza dei voti né presso gli stessi partiti né nelle Camere federali (cfr. 00.3033 Mozione del Gruppo ecologista, Boll. uff. 2000 N 1081-1083).

La Svizzera è uno degli ultimi Stati a non avere finora regolamentato in maniera specifica il finanziamento dei partiti. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sta attualmente esaminando un progetto di raccomandazione relativa al finanziamento dei partiti politici. Il principio della trasparenza del finanziamento dei partiti rimane indiscusso. Vi sono per contro divergenze d'opinione sulla questione della limitazione delle offerte. Se il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dovesse accogliere la raccomandazione sul finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, in Svizzera la questione andrebbe eventualmente riesaminata tenendo conto di peculiarità istituzionali quali il Governo collegiale, la democrazia semidiretta e il federalismo.

Il Consiglio federale si è occupato della questione anche al momento di trattare l'interpellanza Maillard (01.3767) il 20 febbraio 2002. Ha spiegato che attualmente non vede alcun motivo per proporre norme giuridiche per i partiti.

Sarebbe illusorio credere che i partiti possano venire finanziati unicamente attraverso le quote degli iscritti. Attuare la mozione potrebbe sottrarre ai partiti parti sostanziali della loro base finanziaria. Rendere difficile ai partiti, con simili misure, l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sarebbe difficilmente conciliabile con l'intendimento di sancire nella Costituzione federale il ruolo dei partiti (art. 137 e 147 Cost.). Con ogni probabilità, ciò aumenterebbe soltanto l'influenza di cerchie aventi una migliore posizione finanziaria, come ha mostrato la temporanea comparsa di un multimiliardario sulla scena politica statunitense nel decennio scorso. Talune esperienze fatte all'estero mostrano altre difficoltà connesse all'applicazione di simili normative (cfr. FF 1993 III 387): in considerazione delle innumerevoli possibilità di eludere il divieto, non sarebbe praticamente possibile, con un onere ragionevole, impedire alle imprese di finanziare partiti politici o campagne elettorali, a meno che non si volesse accettare uno Stato di polizia, inconciliabile con una democrazia che si rifà a principi liberali e dello Stato di diritto.

Varie esperienze hanno mostrato che difficilmente campagne elettorali molto costose sono in grado di "comprare" l'opinione degli aventi diritto di voto in Svizzera. Il Consiglio federale rimane perciò convinto che l'influenza del denaro ai livelli decisivi della democrazia semidiretta non debba essere sopravvalutata (cfr. FF 1993 III 328).

Per i suddetti motivi, neanche oggi il Consiglio federale ritiene necessario sottoporre proposte di disciplinamento relative al finanziamento, alla pubblicità o alla limitazione delle spese delle campagne elettorali. Il risultato di un'inchiesta svolta nel 1996 dalla Cancelleria federale indica che con ogni probabilità le Camere federali non entrerebbero neppure nel merito della questione.

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Per contro, fino a un certo punto l'attività dei partiti può essere resa più agevole. Un primo passo in questa direzione l'hanno compiuto nel 2002 Consiglio federale e Parlamento con le basi giuridiche per l'allestimento di un registro dei partiti: nel 2003 i partiti registrati possono godere di agevolazioni amministrative nella preparazione delle elezioni per il Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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