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02.3722 · Mozione · 2002-12-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In merito ai quattro punti della mozione, il parere del Consiglio federale è il seguente:

Punti 1 e 2

I concetti di "Paese d'origine" e "Paese di produzione" differiscono notevolmente tra loro, a seconda della finalità e del contesto a cui si fa riferimento. È necessario distinguere le prescrizioni della statistica del commercio esterno, dalle regole non preferenziali in materia di origine ("autonome") o da quelle preferenziali, come pure dai dati apposti dal Paese di produzione sui prodotti stessi.

Regole non preferenziali in materia di origine

I criteri non preferenziali ("autonomi") in materia di origine fanno parte del diritto internazionale, anche se per la loro trasposizione sul piano nazionale ogni Stato gode di grandi spazi di manovra. In Svizzera, le regole internazionali sono state inserite nel diritto interno tramite l'ordinanza sull'attestazione dell'origine (OAOr).

Nel caso di merci per le quali non viene fatta richiesta di trattamento preferenziale per l'importazione in Svizzera, non è necessario presentare alle autorità doganali svizzere un certificato d'origine. Da decenni il nostro Paese si attiene ad un principio contenuto in un accordo della Società delle Nazioni stipulato nel 1923, il quale stabilisce di rinunciare il più possibile alla presentazione di certificati di origine (delle camere di commercio) all'atto dell'importazione.

Regole preferenziali in materia di origine

Nel caso di prodotti commerciati nel quadro di accordi di libero scambio (come ad esempio l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele, come pure lo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli i tra Svizzera e Israele), valgono speciali regole di origine preferenziali, fissate nell'accordo, che determinano i criteri e i documenti da applicare rispettivamente utilizzare in materia di origine. I beni originari dei territori occupati non sono contemplati dal regime preferenziale dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele.

Per i prodotti considerati dall'accordo e dallo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli e per i quali, al momento dell'importazione in Svizzera, viene richiesto lo sdoganamento con aliquota di dazio preferenziale, l'importatore deve disporre di un certificato d'importazione "preferenziale". Tale documento deve essere rilasciato dall'esportatore nel Paese d'esportazione conformemente alle prescrizioni dell'accordo di libero scambio. Però nel caso in cui una merce importata da Israele in Svizzera non sia compresa né dall'accordo di libero scambio dell'AELS, né dallo scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli, lo Stato d'Israele e gli esportatori israeliani non sono tenuti a presentare alcun documento attestante l'origine.

A tale proposito, si può ricordare che nel 2001 la Svizzera ha importato da Israele beni per un valore di circa 448 milioni di franchi. Di questi:

* soltanto circa il 17% del valore totale (74 milioni di franchi) è stato sdoganato con un'aliquota di dazio preferenziale, conformemente all'accordo AELS di libero scambio o allo scambio di lettere bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli;

* circa l'83% del valore totale (373 milioni di franchi) è stato sdoganato con l'aliquota di dazio normale (aliquote di dazio convenute nell'ambito dell'Accordo OMC).

In totale, nel 2001 la Svizzera ha incassato tributi doganali sulle merci israeliane per un importo di circa 1,2 milioni di franchi.

Statistica del commercio esterno

In linea di massima, per la statistica del commercio esterno il paese d'origine (definito tale conformemente all'ordinanza sull'attestazione dell'origine) corrisponde al paese di produzione. Se una merce viene dapprima esportata dal paese di produzione in un paese terzo, in cui essa è sdoganata all'importazione, per poi in seguito essere inviata in Svizzera, ogni paese terzo vale come "paese di produzione". Perciò, se ad esempio una merce viene esportata da Israele verso la Francia, dove viene "nazionalizzata" per poi essere inviata in Svizzera, per questa merce la Francia vale come "paese di produzione".

Protezione dei consumatori

La mozionante afferma inoltre che una scorretta dichiarazione di provenienza costituirebbe una frode nei confronti dei consumatori svizzeri. Nel settore dei beni di consumo, il diritto svizzero prevede una dichiarazione obbligatoria generale concernente il paese di produzione solo per le derrate alimentari e non per gli oggetti d'uso. In questo, la dichiarazione del paese di produzione prescritta nel diritto sulle derrate alimentari si rifà in larga parte alle regole contenute nell'OAOr: queste ultime vengono però precisate nei casi in cui importanti ingredienti di una derrata alimentare provengano da un paese che non corrisponde a quello di produzione secondo l'OAOr. Di conseguenza, in singoli casi la dichiarazione del paese di produzione prescritta nel diritto sulle derrate alimentari può non corrispondere con la dichiarazione d'origine secondo il diritto doganale.

In generale è necessario tenere presente che le prescrizioni legali in materia di produzione, incluse le prescrizioni concernenti la dichiarazione, riguardano coloro che introducono i beni sul mercato svizzero. Perciò sono questi ultimi ad essere responsabili di una dichiarazione di produzione conforme, e non il paese d'esportazione. Né nel diritto nazionale, né in quello internazionale è possibile trovare una base legale che consenta di obbligare uno Stato a dotare tutti i suoi prodotti destinati all'esportazione di una dichiarazione di provenienza. La creazione di un simile presupposto legale nel diritto nazionale, come auspicato nel punto 2 della mozione, e la sua applicazione a un determinato Stato, rappresenterebbe una discriminazione ingiustificata e inconciliabile con il diritto internazionale.

Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale non vede alcuna possibilità di obbligare Israele o gli esportatori israeliani a munire i loro beni esportati in Svizzera di una dichiarazione d'origine piú dettagliata.

Punto 3

Il Comitato misto istituito dall'accordo AELS-Israele ha il compito di garantire la corretta attuazione e il buon funzionamento dell'accordo medesimo. Il Comitato misto è incaricato dell'amministrazione dell'accordo e facilita lo scambio di informazioni come pure la consulenza tra le parti. Esso promuove la rimozione degli ostacoli commerciali e, unicamente nei casi previsti dall'accordo, dispone di potere decisionale: vale a dire nell'eventualità di cambiamenti concernenti l'allegato e i protocolli. In tutti gli altri casi può emanare raccomandazioni.

L'accordo affida al Comitato misto la competenza in materia di formazione di sottocomitati o gruppi di lavoro, affinché possa essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti summenzionati. Così, un sottocomitato preposto alle questioni doganali e d'origine delle merci si riunisce regolarmente allo scopo di risolvere le questioni tecniche riguardanti lo scambio delle merci per poi informare della sua attività il Comitato misto. Esso può essere sollecitato ad occuparsi dei problemi sollevati dalla mozionante, vale a dire della questione riguardante l'autenticità delle dichiarazioni d'origine rilasciate dalle autorità israeliane, per poi far rapporto al Comitato misto. In ogni caso, quest'ultimo non può assumere il ruolo di un organo di controllo: esso può invece decidere, di comune accordo con tutte le parti contraenti, di costituire un organo ad hoc avente il compito di esaminare questo particolare aspetto.

Tra la Svizzera e i suoi partner dell'AELS vi è stato un permanente scambio di opinioni in merito alla necessità di un'ulteriore riunione del Comitato misto dell'AELS. Allo stesso modo, nello scorso autunno i Paesi dell'AELS hanno proposto un'altra volta ad Israele di tenere una seduta del Comitato misto. Anche il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha ripetutamente preso contatto con i rappresentanti israeliani. Attualmente, sembra che da parte israeliana vi sia disponibilità ad accettare l'idea di una simile riunione. Sarebbe necessario intraprendere in fretta i lavori preparatori affinché la riunione del Comitato misto possa svolgersi ancora nel corso del primo semestre di quest'anno. Inoltre, il sottocomitato di esperti che si occupano delle questioni doganali e di origine delle merci dovrebbe in precedenza riunirsi allo scopo di discutere gli aspetti di sua competenza, compresi quelli inerenti alle dichiarazioni d'origine. Successivamente dovrà presentare un rapporto al Comitato misto.

Punto 4

Il Consiglio federale richiama l'attenzione sul fatto che già il 5 dicembre 2001, a Ginevra, si è tenuta una conferenza delle Alte Parti contraenti della Quarta Convenzione di Ginevra concernente l'applicazione del diritto internazionale umanitario ai territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est.

Questa conferenza, richiesta dall'Assemblea generale dell'ONU e organizzata, nonché diretta, dalla Svizzera, in quanto Stato depositario della Convenzione di Ginevra, in una sua dichiarazione ha ribadito l'applicabilità della Quarta Convenzione ai territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est. Nell'intento di proteggere la popolazione civile, questa dichiarazione rammenta gli obblighi generali di tutti gli Stati contraenti, gli obblighi rispettivi delle Parti in conflitto e gli obblighi specifici della Potenza occupante. Inoltre, essa conferma nuovamente l'illegalità degli insediamenti e della loro estensione nei territori summenzionati. Altri forum, in particolare l'Assemblea generale dell'ONU, si occupano già in modo molto specifico del problema degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, Gerusalemme Est inclusa, e considerano tali insediamenti come violazioni del diritto internazionale.

Il Consiglio federale reputa inopportuna una nuova conferenza sulla problematica delle summenzionate colonie, nonché dell'esportazione dei beni in esse prodotti, considerando dubbie la fattibilità e l'efficacia di tale proposta.