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03.1029 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto / LIVA). Non sono assoggettati all'imposta, tra l'altro, i selvicoltori che forniscono prodotti forestali della propria azienda (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA).

2. Nella vendita di legname in piedi il proprietario di foreste (selvicoltore) vende all'impresa forestale del legname definito esattamente nel contratto e l'impresa stessa s'impegna ad abbatterlo e rimuoverlo. Con questi accordi l'impresa forestale effettua una prestazione chiaramente definita, nel senso che il contratto definisce esattamente quale legname dev'essere abbattuto. L'impresa forestale s'impegna inoltre ad acquistare a un prezzo fisso il legname abbattuto (legname in piedi). Il proprietario di foreste che effettua forniture di prodotti forestali della propria azienda non soggiace all'IVA conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA. L'impresa forestale effettua a sua volta prestazioni di lavoro (lavori forestali) imponibili all'aliquota normale del 7,6 per cento. Il valore dei lavori forestali viene dedotto dal valore del legname, cosicché l'impresa forestale paga soltanto la differenza. L'impresa forestale che in seguito vende il legname abbattuto a un terzo effettua un'altra prestazione imponibile all'aliquota normale, con diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 38 LIVA.

Nell'interrogazione ordinaria viene messa in discussione la prassi vigente dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, secondo cui le vendite di legname in piedi del proprietario di foreste all'impresa forestale sono operazioni di compensazione. L'autore dell'interrogazione ravvisa una doppia imposizione nel fatto che la prestazione effettuata dall'impresa forestale al proprietario di foreste viene di nuovo imposta allo stadio di commercializzazione successivo, ossia al momento della vendita di legname al terzo da parte dell'impresa forestale.

3. Sul piano contrattuale, la vendita di legname in piedi e i lavori forestali sono strettamente correlati. Questi ultimi provocano una riduzione del prezzo di vendita del legname. Si tratta quindi senza dubbio di una compensazione tra due prestazioni, ossia tra i lavori di raccolta e la fornitura di legname. Per queste operazioni commerciali entrambi i contraenti sono sia prestatori sia destinatari della prestazione e, in caso di assoggettamento, le prestazioni sono da imporre (art. 33 cpv. 4 LIVA).

A causa dell'esenzione soggettiva dall'assoggettamento (art. 25 cpv. 1 lett. b LIVA), il selvicoltore non è tuttavia tenuto a rendere conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni delle forniture dei prodotti della propria azienda. D'altra parte, egli non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente gravante le sue spese; i suoi prodotti restano gravati dell'imposta precedente, la quale influenza i prezzi. Per evitare questa tassa occulta, nell'articolo 38 capoverso 6 LIVA si concede al suo acquirente (impresa forestale) contribuente il diritto a una deduzione forfettaria dell'imposta precedente. In sede di rendiconto con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'acquirente contribuente che ha acquistato da un selvicoltore non contribuente prodotti forestali per la propria attività commerciale imponibile può dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,4 per cento dell'importo fatturatogli. Questo 2,4 per cento corrisponde approssimativamente all'aggravio d'imposta precedente sui costi dei produttori naturali. In tal modo si permette di esentare questi ultimi dall'assoggettamento senza creare loro svantaggi concorrenziali. Occorre altresì precisare che, secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'impresa forestale contribuente può dedurre un importo d'imposta precedente più elevato, poiché la deduzione forfettaria del 2,4 per cento non si riferisce all'importo netto bensì al prezzo di vendita lordo, che include i lavori di abbattimento del legname.

Tuttavia, il selvicoltore non contribuente può optare per l'assoggettamento, imponendo quindi volontariamente le cifre d'affari realizzate (art. 27 cpv. 1 LIVA). In questo caso egli può dedurre l'imposta precedente così come può fare il suo acquirente contribuente, purché il legname sia utilizzato per realizzare cifre d'affari imponibili (art. 38 LIVA).

In sintesi, la supposta doppia imposizione viene impedita dalla deduzione dell'imposta precedente, da quella forfettaria del 2,4 per cento presso l'acquirente di un selvicoltore non contribuente o da quella effettiva del 7,6 per cento presso l'acquirente di un selvicoltore contribuente.

Risposta del Consiglio federale.