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03.3038 · Interpellanza · 2003-03-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), chiunque vuole ottenere una concessione deve "osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali del settore".

Spetta all'autorità concedente verificare che le condizioni per il rilascio della concessione siano effettivamente rispettate. Secondo l'articolo 5 LTC, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) è l'autorità concedente. Quest'ultima, oppure l'UFCOM in qualità di autorità d'istruzione, verifica, anche durante procedure di vigilanza conformemente all'articolo 58 LTC, se un concessionario ha violato la legge sulle telecomunicazioni, altre disposizioni legali o le condizioni per il rilascio della concessione; in caso di violazione adotta le misure necessarie a ripristinare la situazione legale. Nel diritto amministrativo generale è inoltre possibile decidere misure cautelari se vi sono i presupposti necessari. Secondo l'articolo 56 capoverso 2 LTC, la ComCom non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento ed è indipendente dalle autorità amministrative.

Poiché l'attuale legge sulle telecomunicazioni non precisa cosa s'intende per condizioni di lavoro abituali del settore, per decidere la ComCom deve interpretare questo vago concetto giuridico. A tale scopo la Commissione, o l'UFCOM, può rifarsi anche a periti esterni. Le controversie tra impiegati e datori di lavoro non devono essere trattate dall'autorità concedente ma da un tribunale del lavoro.

L'obbligo di cui all'articolo 16 capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione [LATC, RS 784.11], secondo cui l'azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro, si limita all'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda). Il Consiglio federale constata con soddisfazione che, con il dialogo, i partner sociali sono riusciti a giungere ad un accordo amichevole e che la disposizione prevista dall'articolo 16 LATC non è stata finora oggetto di critiche.

2. A questo proposito, l'UFCOM sta svolgendo un'indagine per determinare se sono state rispettate le condizioni di lavoro abituali del settore. L'autorità concedente è nel frattempo stata informata che nel caso di Orange i dipendenti e il datore di lavoro hanno trovato una soluzione relativa alle condizioni contestate. Ciononostante, l'Ufficio prosegue la sua indagine durante la quale verranno sollevate e trattate questioni di fondo in merito all'applicazione delle disposizioni legali oggetto di discussione. Poiché l'autorità concedente sta esaminando la questione del rispetto delle condizioni per il rilascio della concessione nonché alcune questioni di fondo, il Consiglio federale non ritiene sia necessario intervenire, o comunque non prima di aver preso visione dei risultati dell'inchiesta.

3. Come menzionato nella risposta alla domanda 1, spetta alla ComCom determinare cosa s'intende per "condizioni di lavoro abituali del settore". Il Consiglio federale non ha facoltà di decidere su una questione d'interpretazione, pertanto, si astiene da ogni parere.

4. La verifica del rispetto delle condizioni per il rilascio della concessione spetta esclusivamente alla ComCom. Il Consiglio federale si attiene alla ripartizione delle competenze prevista dalla legge. La sorveglianza del rispetto delle condizioni per il rilascio della concessione è garantita dalla ComCom e dall'UFCOM.

Inoltre, il Consiglio federale constata con piacere che nel settore delle telecomunicazioni vengono conclusi contratti collettivi di lavoro (CCL). Se i datori di lavoro e i sindacati del settore giungono ad un accordo su un CCL di un sindacato (sarebbe tuttavia necessario che prima più datori di lavoro si riuniscano in una sola associazione), il Consiglio federale è disposto a conferire a tale CCL il carattere obbligatorio generale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311).

Risposta del Consiglio federale.