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03.3146 · Postulato · 2003-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 20 marzo 2003, nell'ambito dei dibattiti concernenti la revisione parziale in corso della legge sull'assicurazione malattie (00.079), il Consiglio degli Stati ha deciso di completare nel senso richiesto dall'autore del postulato l'articolo 59 LAMal, che disciplina l'esclusione di fornitori di prestazioni in caso di violazione degli obblighi di economicità o di garanzia della qualità.

D'ora in poi si dovranno poter escludere dall'esercizio a carico dell'assicurazione sociale malattie i fornitori di prestazioni che, al fine di eludere la legge o per ottenere vantaggi materiali personali, concluderanno accordi con altri fornitori di prestazioni. Inoltre, dovrà essere possibile escludere anche fornitori di prestazioni che influenzeranno o limiteranno - a proprio vantaggio - i loro pazienti nella libera scelta di un altro fornitore di prestazioni (ad es. di un farmacista). Questa disposizione completa la normativa dell'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gennaio 2002 nel settore dei medicamenti, che prevede che la concessione o l'accettazione di vantaggi pecuniari illegali e la mancata ripercussione delle riduzioni di prezzo ottenute siano punibili. Il Consiglio federale sostiene la normativa decisa dal Consiglio degli Stati. Qualora essa dovesse essere approvata anche dal Consiglio nazionale e, in seguito, entrare in vigore (la revisione parziale in corso della LAMal potrebbe entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2004), la richiesta dell'autore del postulato sarebbe soddisfatta. Il Consiglio federale ritiene quindi superfluo elaborare una proposta di legge in merito.