03.3255 · Interpellanza · 2003-06-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Giunta, in base alle Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di sicurezza del Consiglio federale, è un organo del Consiglio federale che ha lo scopo di rafforzare le capacità di condotta della Confederazione. Essa prepara in particolare le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti le questioni di politica di sicurezza. Nell'ambito della ripartizione costituzionale delle competenze tra Confederazione e Cantoni, la Giunta, in quanto organo preparatorio a livello strategico, ha adempiuto i propri compiti nei confronti del Consiglio federale prima e dopo il vertice del G8.
2. Spetta in linea di massima ai Cantoni, in virtù della loro sovranità in materia di polizia, stabilire il dispositivo di sicurezza e la tattica adeguata alla situazione nonché i mezzi e il momento in cui effettuare un intervento. Spetta di conseguenza in primo luogo ai Cantoni, in collaborazione con la Confederazione, trarre gli insegnamenti dal G8 dal profilo operativo e in relazione alla dottrina d'impiego per operazioni in comune condotte da polizia, corpo delle guardie di confine ed esercito. Attualmente a livello federale e cantonale le valutazioni delle esperienze e degli insegnamenti tratti dal vertice del G8 sono ancora in corso. I risultati saranno resi noti entro la fine dell'anno.
3. Il diritto alla libertà d'opinione è sancito dalla Costituzione. Non si tratta tuttavia di un diritto assoluto; esso può essere limitato se esiste una base legale appropriata, se sussiste un interesse pubblico per le restrizioni e se esse sono proporzionali allo scopo. Per valutare l'ammissibilità di un provvedimento bisogna tenere conto di tutte le circostanze concrete. La valutazione globale delle circostanze concrete può portare alla decisione di non permettere una manifestazione in un determinato luogo e in un determinato momento, poiché a causa di particolari circostanze, la sicurezza e l'ordine pubblico o la protezione dei diritti fondamentali altrui (p.es. la libertà economica o la garanzia della proprietà) non possono più essere garantiti in altro modo. Tale situazione può verificarsi in particolare quando sono prevedibili tumulti violenti. I Cantoni e i Comuni dispongono perciò delle basi legali per imporre, nel loro ambito di competenza, degli obblighi alle manifestazioni o per vietarle del tutto. Non è quindi necessario adattare le basi legali attuali.
4. Il Consiglio federale è molto turbato dal potenziale di violenza manifestatosi in margine al vertice del G8: già prima della manifestazione aveva accolto favorevolmente il dialogo tra gli organizzatori del corteo e gli organi cantonali competenti in materia di sicurezza. Come già affermato, sono attualmente in corso le valutazioni cantonali relative all'organizzazione della manifestazione, agli obblighi imposti nonché alla collaborazione tra gli organizzatori e le forze dell'ordine prima e durante la manifestazione.
5. Sarà compito delle autorità giudiziarie stabilire se e in che misura gli organizzatori di una manifestazione possano essere resi responsabili per i danni causati da disordini violenti. Come già esposto dal Consiglio federale al punto 4 della risposta all'interpellanza del Gruppo radicale-democratico (03.3020; Provvedimenti contro la violenza dei facinorosi), se gli organizzatori si comportano passivamente, essi possono essere resi responsabili solo in casi eccezionali. Le autorità di giustizia competenti esamineranno la questione dell'eventuale responsabilità sia degli organizzatori sia dei manifestanti violenti, basandosi su tutti i fatti a loro conoscenza.
6. In un primo passo i Cantoni di Ginevra e di Vaud valuteranno l'entità dei danni subiti da persone private a causa delle manifestazioni e non coperti dalle assicurazioni. Poiché non esiste alcuna base legale in base alla quale la Confederazione può eventualmente essere obbligata a risarcire i danni non coperti dalle assicurazioni, essa non può di regola assumersi tale compito. Come rilevato nel parere al postulato Brunner Christiane (03.3267; aiuti finanziari ai danneggiati dagli atti vandalici di Ginevra e Losanna durante il vertice del G8), il Consiglio federale accoglie con soddisfazione la disponibilità dimostrata dalla Francia a partecipare al risarcimento dei danni.
7. Il Consiglio federale avrebbe naturalmente preferito che la sicurezza in occasione del vertice potesse essere garantita dalle forze di polizia svizzere. Viste le dimensioni e la complessità dell'evento, neppure il sostegno di tutti i Cantoni svizzeri nell'ambito di un intervento intercantonale di polizia è stato tuttavia sufficiente a garantire in modo appropriato la sicurezza nel bacino lemanico. Il Consiglio federale ha potuto ovviare entro breve tempo al numero insufficiente di forze dell'ordine a disposizione, fatto presente dal Cantone di Ginevra, soltanto grazie all'accordo di polizia tra Svizzera e Germania (SR 0.360.136.1). Tale accordo ha permesso di organizzare in modo rapido e non burocratico il sostegno da parte di agenti di polizia tedeschi per il Cantone di Ginevra. Un accordo analogo a quello con la Germania, che prevede un sostegno con forze di polizia e con materiale (p. es. idranti), attualmente esiste anche con l'Austria. L'accordo con la Francia invece non giunge a tanto, in quanto non prevede né lo scambio di agenti di polizia con competenze ufficiali, né un sostegno con materiale. Si prevede tuttavia di rivedere l'accordo attualmente in vigore e, in particolare, di rendere possibile i suddetti tipi di sostegno.
Risposta del Consiglio federale.