Lexipedia

03.3289 · Interpellanza · 2003-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla domanda 1

Secondo un rapporto pubblicato congiuntamente da UFCOM, UFAFP e ARE, nel 2002 4295 (63%) dei complessivi 6858 impianti di trasmissione di telefonia mobile sorgevano negli agglomerati. A volte tali impianti si trovano a una distanza inferiore a 50 metri da edifici abitativi o commerciali. Non sono tuttavia stati effettuati rilevamenti e pertanto non è possibile presentare una stima circa il loro numero. Né la Confederazione né i Cantoni dispongono delle risorse necessarie per rilevare statisticamente la documentazione dettagliata d'autorizzazione, nella quale sono descritte le adiacenze degli impianti di trasmissione.

Alla domanda 2

Il risarcimento dei danni può essere rivendicato se il comportamento di terzi non è conforme alla legge. In assenza di un danno oggettivo la causa illecita non sussiste. Per danno oggettivo si intende, per esempio, il danno causato a persone, animali o vegetali da una radiazione d'intensità vietata. I proprietari di immobili interessati non possono pertanto far valere alcun diritto di risarcimento né nei confronti degli operatori di telefonia mobile né nei confronti dell'ente pubblico che concede l'autorizzazione.

Alla domanda 3

Sempre che possa essere provato, un risarcimento per i danni causati dalle radiazioni della telefonia mobile può fondarsi su diverse disposizioni legali. Entrano in linea di conto la responsabilità ambientale a tenore della legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 59a), la responsabilità del proprietario giusta il Codice civile (art. 679) e la responsabilità del proprietario di un'opera ai sensi del Codice delle obbligazioni (art. 58). Secondo la legge sulla protezione dell'ambiente risponde esclusivamente l'operatore di telefonia mobile. Per quanto concerne la responsabilità del proprietario del fondo, in base alla giurisprudenza in casi analoghi, si suppone che il risarcimento possa essere rivendicato nei confronti dell'operatore di telefonia mobile e non del proprietario del fondo sul quale sorge l'antenna. Per contro, secondo la responsabilità del proprietario di un'opera, è di solito chiamato a rispondere il proprietario del fondo sul quale si trova l'opera. L'operatore di telefonia mobile risponde in vece del proprietario del fondo solo se ha motivato il diritto di costruzione per l'antenna (ai sensi degli art. 779a segg. CC). Il tribunale potrebbe eventualmente considerare l'operatore come proprietario di un'opera, dato che gestisce la telefonia mobile in base a una concessione di diritto pubblico. Un esito in tal senso non è tuttavia scontato. Spetta infatti sempre alla giurisprudenza decidere quali disposizioni applicare e se accogliere una richiesta di risarcimento.

Risposta del Consiglio federale.