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03.3410 · Mozione · 2003-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Prestazioni "esportate". Sicurezza finanziaria dell'AVS/AI", che analizza in dettaglio le conseguenze di un'indicizzazione delle rendite dell'AVS/AI versate all'estero al potere d'acquisto del Paese di residenza dei beneficiari.

La modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) richiesta dalla mozione potrebbe comunque avere degli effetti solo sulle rendite percepite da cittadini di un Paese al quale la Svizzera è legata da una convenzione di sicurezza sociale o da un altro accordo internazionale che comprenda le assicurazioni sociali - come l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione europea (UE) o l'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) - e sulle rendite degli Svizzeri all'estero. In effetti secondo il diritto vigente le rendite AI dei cittadini di uno Stato al quale la Svizzera non è legata da alcuna convenzione non sono esportate e i contributi pagati all'AI non sono rimborsati.

Tutte queste convenzioni si fondano sul principio della parità di trattamento tra indigeni e cittadini dello o degli Stati contraenti. Con riserva di rare eccezioni riguardanti il quarto di rendita esse prevedono che le rendite AI siano esportate senza riduzioni d'importo almeno nel Paese di origine del cittadino straniero. La modifica della LAI richiesta dalla mozione non potrebbe dunque essere effettiva se non al prezzo della denuncia e della rinegoziazione di tutte le convenzioni in questione, comprese le parti dell'Accordo di libera circolazione delle persone con l'UE e dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS che riguardano la sicurezza sociale. Una denuncia dell'Accordo sulla libera circolazione comprometterebbe l'integralità degli accordi bilaterali. Date le conseguenze estremamente gravi che ne risulterebbero per la Svizzera, il Consiglio federale è del parere che un tale passo non possa in nessun caso essere preso in considerazione.

D'altro canto per l'AI i risparmi sarebbero molto contenuti: nel gennaio 2003, il 15,5% dei beneficiari di rendita risiedeva all'estero, nell'85% dei casi in un paese dell'UE. Dato che l'importo mensile delle loro rendite è in media pari a 662 franchi, ossia di 360 franchi inferiore a quello delle rendite versate in Svizzera, questi percepivano unicamente il 10,7% della totalità delle rendite versate (di cui l'87,5% in un paese dell'UE).

Dei 47 milioni di franchi di rendite AI versati all'estero nel gennaio del 2003, 5,9 (cioè il 12,5%) sono stati versati in Stati che non fanno parte dell'UE - di questi, 2,3 a cittadini svizzeri all'estero. Un adeguamento dei versamenti al potere d'acquisto del Paese di residenza avrebbe quindi conseguenze soprattutto per questo gruppo di persone.

La denuncia e la rinegoziazione delle convenzioni di sicurezza sociale comporterebbero molto probabilmente delle misure di ritorsione degli Stati interessati nei confronti dei cittadini svizzeri che beneficiano delle prestazioni della sicurezza sociale del Paese in questione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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