03.3474 · Interpellanza · 2003-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
A inizio dicembre 2003 il Consiglio federale ha adottato le revisioni delle ordinanze divenute necessarie in seguito alla revisione della legge sul servizio civile.
Il dipartimento competente constata che le richieste avanzate dall'autore dell'interpellanza sono soddisfatte:
- nei testi delle ordinanze "l'organo di esecuzione per il servizio civile (organo d'esecuzione)" è indicato come organo esecutivo. Non è prevista alcuna ulteriore struttura organizzativa.
- il testo del riveduto articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza sul servizio civile è il seguente: "essa (vale a dire: la persona soggetta al servizio civile) può utilizzare, nel corso di un impiego, al massimo metà del suo tempo per lavori amministrativi di sostegno oppure per attività artigianali qualificate". (n.d.t.: la versione italiana dell'ordinanza non è ancora definitiva).
Ciò corrisponde alla prassi per il riconoscimento degli istituti d'impiego adottata dalla commissione competente, secondo cui l'elenco dei compiti di una persona soggetta a servizio civile può essere costituito al massimo per il 50% da attività di tipo artigianale.
Finora, tale prassi non ha avuto alcun effetto svantaggioso per l'esecuzione del servizio civile: perciò, essa è stata fissata nella relativa ordinanza.
Nessun tipo di attività lavorativa svolta da una persona soggetta a servizio civile è, in senso stretto, ininfluente sulla concorrenza, se lavori comparabili vengono svolti anche da altri. Considerato che la legge sul servizio civile vieta unicamente distorsioni delle condizioni di concorrenza - non di influire su quest'ultima - in linea di principio essa consente di prestare servizio civile anche ove sussistano tali condizioni. Distorsioni effettive delle condizioni di concorrenza vengono evitate grazie alla limitazione del numero di persone soggette a servizio civile occupate da un istituto d'impiego.
Risposta del Consiglio federale.