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03.3625 · Interpellanza · 2003-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Entwurf

1. A proposito d'imposta sul valore aggiunto (IVA)In occasione del passaggio dall'ICA all'IVA elettorato e ambienti economici furono tra l'altro rassicurati che l'imposta sul valore aggiunto si sarebbe rivelata un sistema d'imposizione semplice e trasparente. Allora fu spiegato in modo assai semplice che dalle cifre d'affari delle imprese che soggiacciono alla nuova imposta si sarebbe potuto, contrariamente a prima, dedurre l'imposta precedente dalle spese. Quale substrato fiscale sarebbe rimasto unicamente la percentuale del valore aggiunto.La realtà è che, dall'introduzione dell'IVA, l'Amministrazione federale delle contribuzioni cerca sistematicamente di ampliare la base fiscale ricorrendo ad astuzie di diritto amministrativo, creando sempre nuovi espedienti per imporre cifre d'affari e per non ammettere deduzioni d'imposta precedente.2. Il vero tranello dell'IVAUna PMI conclude con un gestore di distributori automatici un contratto, che consente a quest'ultimo di installare un distributore di alimentari. Gli acquisti tramite il distributore automatico vengono pagati in contanti al gestore dai collaboratori della PMI.La prossima revisione dell'IVA da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede di computare annualmente 1'000 franchi a una PMI sotto la voce "costi d'infrastruttura dei distributori automatici di alimentari", in quanto la PMI mette gratuitamente a disposizione del gestore del distributore i costi d'infrastruttura (locazione per un metro quadrato, corrente elettrica, acqua), una situazione normale in luoghi non aperti al pubblico.3. Chiedo perciò al Consiglio federale3.1. Nella mia qualità di ombudsman del PDC Svizzero, il Consiglio federale è in grado di illustrarmi le basi legali di questo "computo" in un linguaggio comprensibile anche a un normale titolare di una PMI senza studi giuridici o esperienze amministrative?3.2. Per finanziare le casse federali è davvero necessario ricorrere a simili tranelli puramente fiscali dall'esito modesto e che non fanno che minare sistematicamente la fiducia nello stato fiscale?3.3. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui spesso intervenendo meno si ottiene di più? Un eventuale snellimento della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto non consentirebbe forse all'AFC di risparmiare almeno quanto mediante l'introduzione di "tranelli IVA" da parte di cavillosi giuristi dell'amministrazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel caso concreto una PMI concede a un gestore di distributori automatici il diritto di installare nei suoi locali un distributore automatico di alimentari in favore dei suoi collaboratori. Di regola la PMI non fattura al gestore di distributori automatici la messa a disposizione dell'infrastruttura (superficie, installazioni per il consumo, acqua, corrente elettrica e simili). Si potrebbe quindi desumere che l'infrastruttura sia messa a disposizione "gratuitamente". Tuttavia ciò non è il caso, poiché nessuna PMI si assumerebbe tali prestazioni o costi gratuitamente, se in cambio non venisse installato un distributore automatico. La contropartita del gestore di distributori automatici risiede nel beneficio che la PMI riceve nel non dovere essa stessa installare e mantenere (ovvero riempimento, pulitura ecc.) un distributore automatico. Nella prassi si è constatato che, ad esempio nelle stazioni, negli ospedali e nelle scuole, ai gestori di distributori automatici la messa a disposizione dell'infrastruttura viene effettivamente fatturata. La concessione di questo diritto è quindi una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 7 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) ed è di conseguenza imponibile. L'imposta per una prestazione imponibile è dovuta indipendentemente se è fatturata o no. La base di calcolo dell'imposta è costituita dal valore locativo della superficie. L'aliquota d'imposta attuale è del 7,6 per cento (articolo 36 capoverso 3 LIVA). La messa a disposizione di corrente elettrica e acqua da parte della PMI costituisce una prestazione accessoria alla concessione del diritto d'installare un distributore automatico nell'azienda della PMI. Anche questa prestazione accessoria va imposta all'aliquota normale (articolo 36 capoverso 4 LIVA).

Il Consiglio federale non si rifiuta però di esaminare la presente fattispecie fiscale nel quadro della panoramica richiesta dal signor consigliere nazionale Hansueli Raggenbass nel postulato del 19 marzo 2003 (03.3087).

2. La fattispecie fiscale in esame non è assolutamente un tranello IVA dettato da mere ragioni fiscalistiche né frutto di un'invenzione, bensì essa discende da un'applicazione della legge sull'IVA fondata sui principi della neutralità concorrenziale e della parità di trattamento. L'Amministrazione federale ha d'altronde descritto e spiegato in maniera chiara e netta proprio questa fattispecie fiscale - oltre a molti altri casi - al numero marginale 319 segg. delle Istruzioni 2001 sull'IVA, edite nell'estate 2000. La prassi amministrativa è quindi trasparente segnatamente anche in questo caso.

3. Il Consiglio federale non ritiene che la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto abbia ingaggiato giuristi dell'amministrazione cavillosi. Anzi è persuaso che i suoi collaboratori si premurano a svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile in un contesto non facile nonché ad applicare correttamente gli atti normativi vigenti.

Risposta del Consiglio federale.