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04.1181 · Interrogazione · 2004-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice civile svizzero prevede una causa di nullità del matrimonio qualora un coniuge abbia contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l'onore propri o di una persona a lui strettamente legata (art. 107 n. 4 CC). Se tali condizioni sono soddisfatte il fatto può, di principio, essere qualificato come una coazione (art. 181 CP) e quindi essere perseguito d'ufficio e punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa. Se una coazione ai sensi dell'articolo 181 CP è commessa in ambito coniugale e causa un pregiudizio psichico e/o fisico, la vittima può ricorrere all'aiuto di un centro di consulenza. A seconda della situazione, può essere procurato anche un alloggio d'emergenza. Gli specialisti in materia di aiuto alle vittime possono preparare l'interessato ad affrontare la procedura penale e, se lo desidera, assisterlo. Il fatto che un matrimonio forzato non possa, tuttavia, essere perseguito penalmente è sicuramente riconducibile al silenzio della vittima, la quale non osa esporre il suo problema per liberarsene. La difficoltà o addirittura l'impossibilità di offrire le prove contribuisce ad aggravare la situazione. Ciò vale soprattutto quando è trascorso un importante lasso di tempo.

A livello di tecnica legislativa sarebbe sicuramente possibile creare una nuova fattispecie penale denominata "matrimonio forzato", nel senso di una coazione qualificata. Essa non permetterebbe tuttavia di risolvere i problemi pratici summenzionati. Con ogni probabilità l'utilità di una tale nuova norma penale si esaurirebbe in una maggiore consapevolezza - peraltro assolutamente auspicabile - del problema. Ma questo non basta per giustificare una revisione del Codice penale, in primo luogo perché, in Svizzera, l'importanza dei matrimoni forzati non è confermata da conoscenze consolidate.

Secondo il diritto svizzero, per contrarre il matrimonio gli sposi devono essere maggiorenni, vale a dire aver compiuto i 18 anni d'età. (art. 94 cpv. 1 CC). Il diritto tedesco, per contro, prevede la capacità al matrimonio anche per le persone che hanno compiuto 16 anni d'età (§ 1303 cpv. 2 del Codice civile tedesco). Questa differenza potrebbe contribuire a distinguere la situazione svizzera da quella tedesca. In Germania, quando si parla di matrimonio forzato ci si riferisce spesso a donne minorenni.

Il diritto svizzero in materia di nullità del matrimonio si differenzia da quello tedesco anche in altri punti: da noi le esigenze relative alla copertura di alimenti sono rette dalle disposizioni concernenti il divorzio. In caso di nullità di un matrimonio, inoltre, i diritti ereditari decadono sempre. Non s'impone pertanto l'adozione di misure di diritto civile.

Il Consiglio federale è invece pienamente d'accordo sul fatto che i matrimoni forzati non possano essere accettati, tanto più che la Svizzera, secondo l'articolo 16 capoverso 1 della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, è espressamente tenuta a garantire alla donna lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso. Si potrebbe lottare contro i matrimoni forzati già istruendo in modo mirato le potenziali vittime, rendendole consapevoli dei loro diritti prima e dopo la conclusione del matrimonio.

Risposta del Consiglio federale.

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