Genocidio. Cittadino croato residente in Svizzera fermato in Austria sulla base di un mandato d'arresto internazionale
05.1185 · Interrogazione · 2005-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La stampa austriaca ha recentemente riportato che nella notte tra il 16 e il 17 novembre, al posto di frontiera di Nickelsdorf (Austria), un cittadino croato di 48 anni residente in Svizzera è stato arrestato in seguito a un rapido controllo d'identità, sulla base di un mandato d'arresto internazionale per genocidio.
1. Il Consiglio federale è al corrente di questo arresto?
2. Com'è possibile che una persona contro cui è stato spiccato un mandato d'arresto internazionale per genocidio possa vivere legalmente in Svizzera, senza che venga dato seguito alla richiesta d'arresto in vista dell'estradizione?
3. Le autorità cantonali o federali di polizia degli stranieri hanno accesso a questo tipo di informazioni quando rilasciano o rinnovano un permesso (di soggiorno o di domicilio)?
4. Secondo il Consiglio federale, è possibile o probabile che in Svizzera vi siano altre persone ricercate all'estero per crimini internazionali (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità)?
5. In caso affermativo, cosa intende fare affinché in questi casi si agisca in modo più attivo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Né le autorità austriache né quelle croate hanno informato le autorità svizzere dell'arresto avvenuto in Austria. Inoltre una tale informazione non è né prescritta da trattati internazionali né rientra nelle abitudini - almeno non subito dopo l'arresto.
2. Contro la persona in questione e numerose altre persone sospette esistono mandati d'arresto internazionali spiccati da Interpol Zagrabia nel marzo 2004. L'Ufficio federale di giustizia (UFG), in quanto ufficio federale competente per le domande d'estradizione, ha ricevuto la domanda nel maggio 2004 e dopo averla esaminata, nel mese di ottobre 2004 ha iscritto in RIPOL le persone in questione in vista del loro arresto. In occasione dell'iscrizione dell'ordine di ricerca nei confronti della persona ora arrestata in Austria è stato notato che la persona in questione era residente nel canton Grigioni e che era in possesso di un permesso di soggiorno. Un esame più accurato ha rilevato che i fatti descritti nella domanda croata erano lacunosi; l'UFG non ha quindi proceduto all'arresto, ma ha informato le autorità croate e ha indicato loro che i reati imputati alla persona in questione difettavano di concretezza e che quindi non era possibile ordinare in Svizzera un arresto in vista d'estradizione. Alle autorità croate è stato consigliato di inoltrare direttamente una domanda d'estradizione formale. Nel dicembre 2004 le autorità croate hanno assicurato di voler presentare una tale domanda. Poiché una tale domanda si è fatta attendere, nel mese di settembre 2005, l'UFG ha sollecitato le autorità croate.
3. Sin dal 1980 la persona in questione ha ottenuto regolarmente permessi stagionali. Nel 1997 ha ottenuto un permesso annuale in base alle disposizioni speciali vigenti nei confronti degli ex impiegati stagionali di lunga durata. Con decisione del 25 ottobre 2004 l'ufficio per le questioni di polizia del canton Grigioni non ha più rinnovato il permesso annuale. Nel contempo la persona interessata è stata espulsa dal cantone, dato che non esercitava più un'attività lucrativa e veniva quindi a cadere il motivo originario per l'ammissione. Nel novembre 2004 l'UFG, per il tramite dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), ha informato il canton Grigioni in merito alla domanda di Interpol Zagrabia. Fu così accertato che si trattava della stessa persona allontanata con decisione dell'ottobre 2004; in tal modo si rivelò superfluo ogni ulteriore atto ufficiale da parte del cantone. Il ricorso presentato contro la decisione di allontanamento fu respinto il 19 settembre 2005 dal canton Grigioni. Il 21 novembre 2005 su richiesta del cantone l'UFM estese la decisione d'allontanamento cantonale cresciuta in giudicato su tutta la Svizzera. Il 28 novembre 2005 fu ordinato un divieto d'entrata nei confronti della persona in questione.
Dalla cronologia dei fatti risulta quindi che il permesso di soggiorno è stato rilasciato molto prima dell'esistenza del mandato di arresto croato.
Di principio, il cantone consulta le iscrizioni in RIPOL in occasione di ogni rilascio o prolungamento di permesso.
4. Non si può mai escludere che stranieri ricercati da altri Stati per genocidio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità si trovino in Svizzera. È pensabile segnatamente che non esista alcun mandato d'arresto estero o che, se esiste, non sia stato indirizzato alla Svizzera o che la persona ricercata viva illegalmente o sotto falsa identità.
5. Anche in caso di sospetto di un grave reato occorre rispettare scrupolosamente le condizioni legali. Le autorità svizzere competenti in materia di estradizione possono attivarsi soltanto in presenza di una domanda estera. Un arresto precipitoso potrebbe, se del caso, pregiudicare la riuscita dell'estradizione.
Risposta del Consiglio federale.