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05.3068 · Mozione · 2005-03-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è sollecitato a modificare l'ordinanza sull'energia nucleare in modo tale da eliminare tutte le incertezze riguardo all'obbligo di autorizzazione di massima e al conseguente obbligo di sottoporre a referendum le nuove centrali nucleari commerciali. In particolare, si propone la seguente regolamentazione:

1. Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo secondo l'articolo 12 LENu devono essere definiti come tali sulla base dell'inventario di sostanze radioattive dell'impianto.

2. L'ordinanza va completata in modo tale da vincolare tutti i reattori di potenza commerciali all'obbligo di autorizzazione di massima e, di conseguenza, al referendum facoltativo.

Begründung

Una delle principali innovazioni della legge sull'energia nucleare è l'introduzione del referendum facoltativo per le nuove centrali nucleari. Questo cambiamento non è stato contestato da nessuna delle parti. Nell'introduzione al messaggio sulla LENu (pag. 2352), il Consiglio federale ha dichiarato inequivocabilmente: "Considerata la sua notevole portata, la decisione in merito alla costruzione di una nuova centrale nucleare è sottoposta al referendum facoltativo."

L'articolo 12 capoverso 3 LENu stabilisce che soltanto gli impianti nucleari con "esiguo potenziale di pericolo" non abbisognano di un'autorizzazione di massima. L'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare all'articolo 22 si basa tuttavia sul fattore rischio, ambiguità che potrebbe indurre all'interpretazione secondo cui determinati nuovi reattori di potenza non sarebbero sottoposti al referendum facoltativo. In detto articolo il rischio si calcola come segue: frequenza degli incidenti moltiplicata per l'entità del danno. Tale calcolo non corrisponde tuttavia al potenziale di pericolo secondo l'articolo 12 LENu e nemmeno alla norma disciplinata nella legge e nel messaggio. Non è escluso che gli obblighi di autorizzazione di massima e di referendum facoltativo, a cui sono sottoposti i nuovi impianti, possano scatenare complesse controversie dovute a questa imprecisione nell'ordinanza, visto che i valori limite integrati nell'ordinanza sull'energia nucleare sono vicini ai valori dichiarati dai produttori per i reattori attualmente sul mercato (ad esempio EPR, European Pressurized Reactor).

In futuro, appellandosi all'ordinanza un richiedente potrebbe reclamare l'esonero del proprio progetto dall'obbligo di autorizzazione di massima. Ne conseguirebbero controversie interminabili sulla corretta procedura di autorizzazione. Per questo motivo e anche per tutelare i diritti democratici nell'ambito della costruzione di nuove centrali nucleari, è opportuno riformulare chiaramente l'ordinanza sull'energia nucleare, eliminando possibili equivoci e tutelando la sicurezza giuridica ai sensi del messaggio, delle deliberazioni e della legge.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 12 capoverso 2 della legge federale sull'energia nucleare (LENu) è formulato in modo aperto nel senso che non sono stati fissati i criteri per determinare "l'esiguo potenziale di pericolo". Il messaggio concernente la legge sull'energia nucleare commenta come segue questa disposizione: "Il capoverso 2 esonera gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo dall'obbligo di autorizzazione di massima. Questo esonero è eccezionalmente giustificato. In effetti, l'autorizzazione di massima è stata introdotta per tener conto della portata politica della costruzione di impianti nucleari con un grande potenziale di pericolo. Per altri impianti non vi è questo pericolo ...." (FF 2001 2452).

Quanto esposto dimostra che un impianto nucleare può essere considerato un impianto "con esiguo potenziale di pericolo" soltanto eccezionalmente. Per questo motivo, secondo l'interpretazione della legge e delle relative disposizioni esecutive, un reattore di potenza commerciale, quale ad esempio il reattore ad acqua pressurizzata europeo (EPR), è sottoposto automaticamente all'obbligo di autorizzazione di massima.

Con l'analisi degli incidenti secondo l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nucleare (OENu), sono esaminati tutti i possibili incidenti durante i quali potrebbe verificarsi una fuga totale o parziale di materiale radioattivo. Il potenziale di pericolo di un impianto nucleare è determinato dall'entità dell'inventario del materiale radioattivo (il potenziale di pericolo) e dalla qualità delle barriere tecniche per impedire fuoriuscite di sostanze radioattive all'esterno. Ciò vale sia per i reattori di potenza commerciali (impianti nucleari), sia per gli impianti utilizzati per la ricerca e lo sviluppo. Generalmente l'inventario del materiale radioattivo di questi ultimi reattori è molto più limitato rispetto agli impianti commerciali, motivo per cui in caso di incidente con conseguenze all'esterno dell'impianto, la dose di irradiazione risulta inferiore. Tuttavia, nel caso il potenziale di pericolo fosse equivalente a quello di un impianto commerciale, non è escluso che anche gli impianti di ricerca e di sviluppo vengano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di massima.

Nel caso di rari incidenti, che tuttavia non possono mai essere esclusi completamente dal punto di vista fisico, è prassi limitare l'entità del pericolo attraverso un elemento probabilistico. Esempi di elementi probabilistici per la limitazione del potenziale di pericolo sono le frequenze di incidenti nucleari e di fuoriuscite di materiali radioattivi con cui operano le authority del nucleare a livello internazionale. L'articolo 12 capoverso 2 LENu lascia aperta la possibilità di ricorrere a un elemento probabilistico di questo genere.

Secondo le dichiarazioni dei produttori, i reattori attualmente sul mercato, come ad esempio l'impianto EPR, presentano un rischio d'incidente inferiore rispetto agli impianti oggi in funzione. Tuttavia, anche in un impianto EPR potrebbe verificarsi un incidente con una fuga all'esterno di una dose di irradiazione superiore a 1 mSv. Per quanto concerne i futuri reattori nucleari della generazione IV, sul mercato al più presto a partire dal 2030, non sono ancora noti i dati dettagliati riguardo alle possibili dosi di irradiazione che potrebbero fuoriuscire nel caso di un incidente. Gli organismi del settore internazionali hanno tuttavia formulato un criterio generale per i sistemi della generazione IV, secondo cui devono essere concepiti in modo tale da non rendere necessarie misure di protezione d'emergenza dall'esterno. In questo contesto va osservato che in Svizzera l'ordinanza concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR; RS 732.32) non prevede misure in caso di incidenti con una dose d'irradiazione inferiore a 1 mSv per persone non professionalmente esposte a radiazioni. Questo valore limite corrisponde inoltre all'articolo 37 dell'ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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