05.3098 · Interpellanza · 2005-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Numerosi casi di giovani cileni che chiedono di essere riammessi in Svizzera dopo avervi beneficiato di un permesso di domicilio hanno recentemente scosso l'opinione pubblica.
Questi giovani sono accomunati dal fatto di discendere da famiglie cilene che godevano di uno statuto stabile in Svizzera (permesso C o B), di essere nati in Svizzera o di esservi giunti nell'infanzia e di avervi effettuato la totalità o parte essenziale delle scuole. Minorenni o giovani adulti, hanno dovuto loro malgrado seguire i genitori che hanno voluto rientrare in Cile. Una volta adulti e dopo aver conosciuto gravi difficoltà di adattamento in uno Stato che è per loro come straniero, questi giovani hanno tentato di rientrare in Svizzera, che considerano il loro Paese. Sinora si sono tuttavia scontrati, a livello federale, con una porta ermeticamente chiusa.
Questi giovani (e talvolta anche i loro genitori, che hanno dovuto constatare l'insuccesso del loro progetto di ritorno in Cile) sono completamente integrati. Essi parlano perfettamente il francese, hanno ritrovato amici e conoscenti e, per quanto possibile dato il loro statuto instabile, del lavoro. Amano la Svizzera, vi si sentono "a casa loro". Hanno svolto tutte le formalità amministrative per ottenere una reintegrazione e un permesso di dimora.
Praticamente tutti adempirebbero alle condizioni poste dalla legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera per quel che concerne la durata della residenza in Svizzera. Tutti hanno ottenuto un importante appoggio nel loro intento, dimostrando così la loro integrazione: gruppi di sostegno locali comprendenti insegnanti, parlamentari, membri delle Chiese, petizioni a livello cantonale o federale.
I mass-media hanno riportato queste situazioni particolarmente toccanti, in quanto concernono giovani e famiglie che hanno vissuto per oltre dieci anni in Svizzera, che hanno scelto di ritornarvi con cognizione di causa e che lottano con la forza della disperazione e con ostinazione per potervi rimanere. In certi casi non si possono escludere gravi problemi di salute (possibile suicidio).
Questa ostinazione nel chiudere loro le porte pone problemi ed è discutibile, in quanto la legge ha previsto la possibilità di applicare le norme in modo meno restrittivo in simili casi. Rispondendo all'interrogazione Zisyadis 03.5213 sul diritto al rientro in Svizzera dopo assenza prolungata, la consigliera federale Metzler si riferiva all'articolo 13 lettera f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), che autorizza deroghe "in casi personali particolarmente rigorosi".
Il disegno di legge federale sugli stranieri (LStr), tuttora in fase di revisione, prevede parimenti deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30). La lettera b riprende la nozione di casi personali particolarmente gravi. Alla lettera h, un nuovo capoverso menziona inoltre esplicitamente una deroga possibile "onde agevolare la riammissione dello straniero che fu già titolare di un permesso di dimora o di domicilio". Le lettere b e h dell'articolo 30 non sono state emendate dalle due Camere in fase di revisione.
Visto quanto precede, chiedo al Consiglio federale:
1. Come interpreta il Consiglio federale la nozione di "casi personali particolarmente gravi"? Non reputa che le situazioni sopra descritte ne facciano parte?
2. Nell'ambito del dibattito relativo alla legge sugli stranieri, il Consiglio federale propone una nuova disposizione applicabile a tali situazioni. Per quale motivo non vi fa riferimento, né nel messaggio, né ammorbidendo la sua prassi attuale sulla base di questo futuro articolo e della libertà di apprezzamento concessagli dal vigente articolo 13 OLS?
3. Non reputa il Consiglio federale particolarmente assurdo il fatto di non sfruttare le possibilità offerte dalle proprie leggi nei casi di giovani che, se in possesso di un permesso di dimora, soddisfarebbero le condizioni richieste per la naturalizzazione?
4. Non teme il Consiglio federale che la sua interpretazione estremamente restrittiva della legge e delle deroghe possibili renda perlomeno poco credibili i numerosi articoli della LStr redatti in forma potestativa e non sottoforma di diritti?
5. Il dibattito sull'integrazione e le condizioni della stessa assume proporzioni viepiù considerevoli in Svizzera. La conoscenza della lingua e degli usi e costumi è vista quale elemento indispensabile per l'integrazione. Quale segnale pensa di dare il Consiglio federale alla popolazione facendo espellere dei giovani che hanno frequentato le scuole nel nostro Paese? Del resto, non è uno spreco il fatto di non agevolare la riammissione di questi giovani mentre sono in età di poter lavorare, dopo aver finanziato la loro formazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, affinché possa essere riconosciuto un caso personale particolarmente grave, occorre che le condizioni di vita ed esistenziali dello straniero interessato, se raffrontate con quelle della media degli stranieri, siano messe in causa in maniera accresciuta. Il fatto che lo straniero abbia soggiornato in Svizzera per un periodo abbastanza lungo e sia ben integrato non basta da solo a costituire un caso particolarmente grave. Segnatamente, occorre parimenti che il suo legame con la Svizzera sia talmente stretto da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese, segnatamente in patria (domanda 1).
Nel caso di questi giovani Cileni, il competente Ufficio federale della migrazione ha negato l'esistenza di un caso personale particolarmente grave. Per la valutazione sono state determinanti le circostanze concrete di ogni singolo caso. È stato tenuto conto tra l'altro del fatto che gli stranieri in questione hanno trascorso in Cile una parte importante della loro adolescenza (diversi anni) e conservano ancora oggi in questo Paese stretti vincoli familiari. Nei casi giudicati finora, anche il Tribunale federale ha confermato la legalità delle decisioni emanate dall'Ufficio federale.
Per quel che concerne la riammissione degli stranieri (domanda 2), il messaggio relativo alla legge sugli stranieri prevede quanto segue (n. 2.9.2) :
"Il Consiglio federale può inoltre facilitare il ritorno degli stranieri il cui permesso ha da poco perso ogni validità (art. 30 cpv. 1 lett. h). Lo straniero che ha soggiornato per un lungo periodo in Svizzera e che desidera ritornarvi può ottenere un permesso se si trova in una situazione personale particolarmente rigorosa ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b (sinora art. 13 lett. f OLS)". Il Consiglio federale ha dunque esplicitamente ribadito di volere attenersi alla prassi attuale.
Inoltre, la regolamentazione vigente tiene conto nel modo seguente della problematica evocata: secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera c LDDS il permesso di domicilio può essere mantenuto, su domanda, fino a due anni dalla partenza dalla Svizzera del suo titolare.
È vero che, prima della loro partenza, questi giovani Cileni avrebbero adempito le condizioni per l'acquisto della cittadinanza svizzera (domanda 3). La concessione della cittadinanza svizzera presuppone tuttavia un atto volontario da parte del richiedente: deve essere presentata una domanda formale, e il richiedente deve essere bene integrato e particolarmente legato al nostro Paese. Ora, nei casi in narrativa non sono stati intrapresi passi in tal senso. La legislazione in materia di stranieri non ha quale obiettivo di rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare dall'assenza di azioni intraprese in vista di ottenere la cittadinanza svizzera.
La nuova legge sugli stranieri prevede di mantenere l'attuale prassi, che ha dato buoni risultati, in materia di deroghe al contingente (art. 13 lett. f OLS; domanda 4). In virtù di tale prassi umanitaria, nel 2004 sono stati rilasciati in Svizzera 3 344 permessi di dimora. Tale normativa permette di tener conto delle vere situazioni di rigore.
L'integrazione della popolazione straniera è un processo bilaterale, che oltre ai cittadini stranieri coinvolge anche quelli svizzeri (domanda 5). Il compito che consiste nel garantire il successo dell'integrazione assume un'importanza sempre maggiore. Anche la nuova legge sugli stranieri tiene conto di questo nuovo dato di fatto. Per il regolamento del soggiorno, le autorità competenti dovranno tener conto del grado d'integrazione. La situazione è diversa nei casi in narrativa. In seguito a un soggiorno prolungato all'estero, questi giovani hanno perso il loro diritto ad ottenere un permesso. Al momento di lasciare la Svizzera, le famiglie interessate erano state ampiamente informate sulle conseguenze che un ritorno in patria avrebbe comportato.
Risposta del Consiglio federale.