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Previdenza professionale per la vecchiaia. Ridurre l'età minima degli assicurati

05.3615 · Mozione · 2005-10-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della LPP grazie al quale gli assicurati potranno anticipare il versamento dei contributi in vista del pensionamento.

Begründung

Secondo il diritto vigente tutti i lavoratori che hanno compiuto i 17 anni e riscuotono un salario annuo di oltre 18 990 franchi devono essere assicurati nel quadro della LPP contro i rischi di morte e invalidità (art. 2 e 7 LPP). Attualmente, il processo di risparmio inizia soltanto il 1° gennaio successivo al compimento del 24esimo anno di età. Anticipando la data a partire dalla quale si devono versare i contributi per il secondo pilastro al giorno successivo al compimento del 22esimo anno di età, l'obiettivo costituzionale assegnato alla previdenza professionale potrà essere raggiunto con più facilità, e questo anche nel caso in cui l'assicurato scelga il pensionamento anticipato. Egli avrà così l'opportunità di determinare l'età alla quale cesserà di esercitare la sua attività professionale.

Inoltre, se il tasso di conversione dovesse subire un'ulteriore riduzione, le prestazioni della cassa pensioni saranno meglio garantite di quanto non lo sono attualmente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente, l'assicurato deve iniziare a versare i contributi per il capitale di vecchiaia a partire dal 1° gennaio successivo al suo 24esimo compleanno. La presente mozione propone di anticipare il processo di risparmio, per esempio, all'età di 22 anni. L'autore dell'intervento sottolinea il fatto che un capitale di previdenza più elevato permetterebbe all'assicurato di percepire una rendita più elevata, segnatamente in caso di pensionamento anticipato, e di compensare la riduzione del tasso di conversione.

Una tale anticipazione comporta tuttavia diversi inconvenienti. Toccherebbe i giovani, che spesso, prima dell'età di 25 anni, seguono ancora una formazione e di conseguenza non sono disponibili sul mercato del lavoro. Attualmente questa categoria di persone è alla ricerca di un primo impiego e incontra le maggiori difficoltà a trovarne uno. Un'anticipazione significherebbe non solo un allungamento della durata di contribuzione, ma anche un aumento dell'onere sociale complessivo a carico di salariati e datori di lavoro. L'incremento dei contributi cagionato dall'anticipazione del processo di risparmio rischierebbe di dissuadere ancor più un datore di lavoro dall'assumere giovani collaboratori. La mozione complicherebbe dunque ulteriormente l'entrata dei giovani sul mercato del lavoro. Inoltre, non va dimenticato che tra i 22 e i 25 anni di età i cambiamenti di datore di lavoro sono frequenti e i rapporti di lavoro spesso di breve durata (stage, ecc.). Poiché ad ogni cambiamento di datore di lavoro si dovrebbe calcolare l'importo del capitale di vecchiaia, durante questo periodo di mobilità professionale la mozione cagionerebbe un aumento dell'onere amministrativo a carico delle aziende e degli istituti di previdenza. La fascia d'età compresa tra i 22 e i 25 anni, nella quale si conseguono i salari più bassi, genererebbe così costi troppo elevati rispetto ai vantaggi a livello previdenziale.

D'altro canto la mozione, non precisando se l'obbligo di contribuzione debba continuare fino all'età di 65 anni o terminare a 62, potrebbe spingere i salariati a scegliere il pensionamento anticipato, quando invece, considerando il costante allungamento della speranza di vita, si deve fare il possibile per mantenere i collaboratori più anziani sul mercato del lavoro al fine di ovviare ad un'eventuale carenza a lungo termine di mano d'opera qualificata.

D'altronde va rilevato che nel 2001, nel quadro della revisione LPP, erano già state presentate proposte d'anticipazione in seno alla CSSS-N, in merito alle quali l'UFAS aveva elaborato un rapporto che illustrava le conseguenze di un'anticipazione del processo di risparmio. Finalmente queste proposte sono state ritirate visti gli inconvenienti summenzionati ed evidenziati dal rapporto dell'UFAS. Nel 1998, una proposta in questo senso era già stata respinta dalla maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione sull'avamprogetto dell'11a revisione AVS.

Un'anticipazione generale del processo di risparmio nel quadro della LPP non è giustificata. Questo non esclude assolutamente un'eventuale anticipazione nell'ambito della previdenza non obbligatoria, sulla base del regolamento dell'istituto di previdenza o dei contratti collettivi di lavoro negoziati tra le parti sociali, quando i bisogni specifici del ramo professionale in questione lo richiedono.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.