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05.3848 · Interpellanza · 2005-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande concernenti l'applicazione e l'obbligo di controllo nell'ambito della LPAM e della LCel.

1. Nell'articolo 11 LPAM è formulato l'obbligo di presentare ogni anno un rapporto sugli interventi di medicina procreativa, i cui risultati devono essere pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. Quali sono i dati statistici per il 2003 e il 2004 che risultano dall'applicazione dell'articolo 11 capoverso 2 lettere a-f LPAM?

2. In merito alla lettera d dell'articolo citato: nel 2003 e nel 2004 quante sono state le gravidanze FIV indotte con tali interventi? Qual è stata la quota di gravidanze FIV e di nascite avvenute senza problemi? Qual è stata la quota di gravidanze FIV e di nascite con complicazioni? E qual è stata la quota di gravidanze FIV interrotte?

3. Attualmente, la notifica degli interventi avviene in modo completo in tutti i cantoni conformemente all'articolo 11 LPAM? In caso negativo, quali sono i cantoni a essere in ritardo nell'applicazione (concreta) della LPAM? Sono state intraprese misure nei confronti di coloro che sottostanno all'obbligo di notifica e che sono in ritardo?

4. L'applicazione dell'obbligo di documentazione per i donatori di spermatozoi avviene in modo corretto conformemente all'articolo 24 LPAM? In caso negativo, quali misure sono state/sono prese?

5. Negli articoli 9, 13 e 16 LCel sono stabiliti gli obblighi di notifica per la derivazione e la conservazione di cellule staminali, nonché gli obblighi di notifica all'Ufficio federale della sanità pubblica nel caso di conclusione o di interruzione del progetto. L'articolo 19 prescrive un obbligo di controllo da parte dell'ufficio citato. Questi controlli vengono effettuati? Le notifiche sono fatte entro i termini prestabiliti? In caso negativo, quali misure sono state/sono prese? In Svizzera quante erano le colture di cellule staminali alla fine del 2005?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. I dati dei rapporti prescritti all'articolo 11 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM) per gli anni 2003 e 2004 sono i seguenti:

a. Numero e tipo di trattamenti: 2003; 2004

- trattamenti iniziati (pazienti donne): 2395; 2771;

- cicli di trasferimento di embrioni freschi: 3172; 3147;

- cicli di trasferimento di embrioni crioconservati: 2361; 2470.

b. Tipo di indicazione: 2003

- sterilità femminile: 1023 (43 per cento);

- sterilità maschile: 1055 (44 per cento);

- femminile e maschile: 179 (7,5 per cento);

- sterilità idiopatica: 125 (5 per cento);

- indicazione sconosciuta: 13 (0,5 per cento).

Per 2004 le dati non sono ancora appurati, le variazioni annue sono tuttavia esigue.

c. Utilizzazione degli spermatozoi donati

- 2003: 50 (1 per cento dei cicli);

- 2004: 68 (1,2 per cento dei cicli).

d. Gravidanze e loro esito

- numero di gravidanze cliniche: 2003, 1274; 2004, 1155;

- numero di parti: 2003, 898;

- numero di neonati: 1071.

Le dati completi e consolidati sull'esito delle gravidanze avvenute nel 2004 saranno disponibili solo a partire da marzo 2006.

e. Conservazione e utilizzazione di gameti e oociti impregnati: 2003; 2004

- embrioni trasferiti: 9958; 9829;

- oociti impregnati conservati: 9184; 9469.

f. Numero di embrioni soprannumerari/distrutti (2003)

- embrioni con un arresto dello sviluppo: 179;

- embrioni con uno scarso potenziale di sviluppo: 185;

- embrioni trasferiti per via vaginale: 322;

- rinuncia da parte della coppia: 18;

- motivo della distruzione sconosciuto: 7;

- totale embrioni (potenzialmente) soprannumerari: 711.

2. Andamento ed esito delle gravidanze nel 2003:

- gravidanze arrivate a termine: 884 (68 per cento);

- aborti: 304 (26 per cento);

- esito sconosciuto (pazienti straniere): 86 (6 per cento);

- quota di neonati sani: 958 (91 per cento);

- quota di nati morti o decessi neonatali: 14 (1,3 per cento);

- quota di neonati con malformazioni: 27 (2,6 per cento);

- stato di salute sconosciuto: 53 (5 per cento).

3. Il controllo dei rapporti annuali e l'eventuale adozione di sanzioni nei confronti delle persone soggette all'obbligo di notifica incombono alla competente autorità cantonale di autorizzazione. Per adempiere questo mandato, in alcuni cantoni si è dovuto creare un'apposita base giuridica cantonale. Sono disponibili dati statistici completi per gli anni 2002 e 2003. Per il 2004 esistono i dati relativi, ad eccezione di quelli sui parti/sulle nascite nonché sul numero di embrioni soprannumerari, che sono registrati in modo regolare e unitario solo dal 2006 con il nuovo modulo di rilevazione statistica.

4. Secondo l'articolo 25 LPAM, al momento della nascita di un bambino concepito con spermatozoi donati il medico curante deve trasmettere i dati sull'origine all'Ufficio federale dello stato civile. La vigilanza sulla medicina della procreazione incombe ai cantoni (art. 8 e 12 LPAM). Nel 2002, l'Ufficio federale di giustizia ha però invitato i cantoni ad attirare espressamente l'attenzione dei medici autorizzati a eseguire l'inseminazione eterologa sulla situazione giuridica. Nella sua pianificazione per il 2006, l'Ufficio federale di giustizia ha inoltre previsto una valutazione dell'obbligo di notifica dei dati sui donatori di sperma. Tra il 2001 e il 2004 i centri di medicina procreativa hanno trasmesso all'Ufficio federale dello stato civile circa 250 notifiche sui donatori di sperma. Per il momento non si può quindi affermare che l'obbligo di documentazione e di notifica ai sensi della LPAM sia rimasto lettera morta.

5. All'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sulle cellule staminali (LCel) è prescritto l'obbligo di riferire all'Ufficio federale della sanità pubblica sulla derivazione di cellule staminali; l'articolo 9 capoverso 2 lettera a chiede che siano comunicate la conclusione e l'interruzione di progetti di ricerca volti a migliorare i processi di derivazione.

Finora è stato presentato, esaminato e autorizzato un unico progetto di ricerca in materia di derivazione. Il progetto non è stato tuttavia ancora avviato, dato che prima devono ancora essere soddisfatte le condizioni a cui è stata vincolata l'autorizzazione.

All'articolo 13 capoverso 1 è sancito l'obbligo di notificare all'Ufficio federale della sanità pubblica i progetti di ricerca approvati da una commissione d'etica; il capoverso 2 lettera a prescrive la notifica dell'interruzione o della conclusione dei progetti.

L'unico progetto con cellule staminali embrionali realizzato finora in Svizzera e non ancora concluso rientra nel campo d'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 28, essendo stato avviato prima dell'entrata in vigore della LCel il 1° marzo 2005, ed è stato notificato all'Ufficio federale della sanità pubblica e registrato entro il termine (l'iscrizione può essere consultata nel registro pubblico all'indirizzo www.stemcells.bag.admin.ch). Un secondo progetto, che prevede l'importazione di 15 linee di cellule staminali, è stato autorizzato dalla competente commissione d'etica (progetto) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (importazione). I lavori non sono però ancora stati avviati (informazioni sul progetto e sulle cellule staminali importate sempre all'indirizzo www.stemcells.bag.admin.ch).

L'articolo 16 capoverso 1 prescrive l'obbligo di notificare tutte le cellule staminali conservate in Svizzera. Tutte le cellule staminali che si trovano in Svizzera nonché quelle oggetto di un'autorizzazione d'importazione sono registrate presso l'Ufficio federale della sanità pubblica e utilizzate nell'ambito dei progetti di ricerca autorizzati.

L'articolo 19 capoverso 1 incarica l'Ufficio federale della sanità pubblica di controllare il rispetto delle prescrizioni di legge.

Data la situazione attuale nel campo della ricerca sulle cellule staminali - un solo progetto in corso - un'attività di controllo che vada oltre il trattamento delle domande di autorizzazione non sarebbe opportuna. Alla fine del 2005 in Svizzera esisteva un'unica coltura di cellule staminali.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

Risposta del Consiglio federale.