06.3227 · Interpellanza · 2006-05-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con la decisione GICRA 2006/7-063, la commissione di ricorso in materia di asilo (CRA) ha nuovamente preso una decisione di principio che agevola gli abusi del diritto d'asilo in Svizzera, invece di ostacolarli. Sulla base di tale decisione, un richiedente l'asilo egiziano, ammesso provvisoriamente in Svizzera, ha potuto sposarsi nel suo Paese d'origine mediante procura e successivamente chiedere il ricongiungimento famigliare per la moglie. La CRA ha ritenuto che il matrimonio concluso all'estero per procura non viola l'ordine pubblico svizzero e va pertanto riconosciuto. Inoltre il ricongiungimento famigliare per le persone ammesse provvisoriamente non ha in linea di principio a che vedere con la separazione della famiglia dovuta alla fuga né è da collegare a un termine generale di attesa. In questo modo si spiana la strada all'abuso del diritto d'asilo da parte di persone che, dopo aver ottenuto lo statuto dell'ammissione provvisoria in Svizzera, si sposano nel loro Paese d'origine per consentire l'accesso ad altri connazionali nel nostro Paese.
Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Anche il Consiglio federale teme che la decisione di principio della CRA possa incentivare l'abuso del diritto d'asilo in Svizzera?
2. L'approvazione della nuova legge sull'asilo potrebbe consentire di evitare questo genere di abusi?
3. Nel contesto della futura politica in materia d'asilo, quali conseguenze ha questa interpretazione dell'ordine pubblico svizzero, in particolare per quanto concerne il riconoscimento di matrimoni poligami di richiedenti l'asilo e il loro ricongiungimento famigliare?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In base al principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non si pronuncia sulla correttezza delle decisioni di principio emanate dalla commissione di ricorso in materia d'asilo. Alla fine di dicembre 2005 vivevano in Svizzera 24 453 persone ammesse a titolo provvisorio in quanto l'esecuzione del loro rinvio era stata giudicata umanamente non esigibile, segnatamente a motivo della guerra. Alla medesima data vi erano in Svizzera 742 rifugiati ammessi a titolo provvisorio. Tale gruppo di persone, cui appartiene il caso citato, consiste principalmente di rifugiati che non hanno ottenuto l'asilo in applicazione delle clausole d'esclusione. Tale può essere il caso di persone divenute rifugiate unicamente a motivo del loro impegno politico in Svizzera. Già tuttora, in virtù dell'ordinanza 1 sull'asilo, questi rifugiati ammessi a titolo provvisorio - e loro soltanto - possono beneficiare del ricongiungimento familiare dopo un termine d'attesa di tre anni (art. 39 cpv. 1 OAsi1; RS 142.311). Salvo i casi eccezionali in cui è possibile una reinstallazione del richiedente e della sua famiglia in uno Stato terzo, il termine d'attesa è ora abrogato mediante una decisione di principio della CRA, il che attenua le condizioni poste al ricongiungimento familiare. Benché tale allentamento delle condizioni per il ricongiungimento familiare possa, in casi individuali, accrescere l'attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione, non ci si attende un forte aumento del flusso migratorio.
2. Nella legge sull'asilo riveduta e nella nuova legge sugli stranieri è previsto un termine minimo di tre anni prima che le persone ammesse a titolo provvisorio, compresi i rifugiati ammessi a titolo provvisorio, possano beneficiare del ricongiungimento familiare. La precisazione apportata dal legislatore è atta a risolvere il problema sorto in seguito alla predetta giurisprudenza.
3. Secondo la prassi attuale, un matrimonio poligamo non dà diritto al ricongiungimento familiare. La nuova giurisprudenza non verte su tale tematica e non modifica pertanto la prassi vigente.
Risposta del Consiglio federale.