07.1025 · Interrogazione · 2007-03-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale come valuta il rischio che, nel lungo periodo, sotto gli effetti di una concorrenza fiscale internazionale senza limiti indotta dalla globalizzazione, i soggetti fiscali facoltosi e mobili contribuiscano sempre meno al finanziamento dei compiti pubblici e che invece lo Stato debba gravare sempre di più i fattori meno mobili come le attività meno retribuite e le PMI?
2. Nella sua risposta all'interpellanza 02.3283 sulla cooperazione fiscale internazionale presentata dal gruppo socialista, il Consiglio federale ha affermato che: "La Svizzera è disposta anche in futuro a offrire la propria collaborazione, nei limiti dei principi della sua legislazione, nei casi in cui si tratta di proteggere il substrato fiscale degli altri Paesi o di affinare la lotta alla criminalità." Da allora in quali casi il Consiglio federale ha proposto all'interno e all'esterno dell'UE soluzioni capaci di assicurare il sostrato fiscale?
3. In seno al comitato di esperti dell'ONU per la cooperazione internazionale in materia fiscale, la Svizzera è rappresentata dal professor Robert Waldburger. Nella sua seconda sessione del 2006 il comitato ha elaborato una proposta di risoluzione che nel 2007 dovrebbe essere approvata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc). La risoluzione si rifà in parte al Consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, a cui la Svizzera ha contribuito. Al numero 66 del consenso si raccomanda di rafforzare la collaborazione internazionale nel settore dell'imposizione, ampliare il dialogo tra le autorità fiscali nazionali e migliorare il coordinamento del lavoro dei relativi organi bilaterali dedicando una particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione. Il Consiglio federale come intende sostenere la risoluzione presentata dall'Ecosoc e il lavoro del suddetto comitato ONU? In particolare cosa ne pensa della proposta di estendere il mandato del comitato, istituire altre sottocommissioni e gruppi di lavoro ed elaborare un codice di comportamento nel settore dello scambio di informazioni in materia fiscale?
4. Il Consiglio federale ha ripetutamente spiegato - anche recentemente nel suo rapporto sull'economia esterna 2006 (06.098) - i vantaggi della via multilaterale rispetto ai negoziati bilaterali. In quali organi e con quali misure il Consiglio federale provvede affinché anche le questioni di politica fiscale (evitare la doppia imposizione, garantire il sostrato fiscale straniero e lottare contro i comportamenti criminosi) siano affrontate sempre più in modo multilaterale invece che in modo prevalentemente bilaterale come avvenuto finora?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che la concorrenza fiscale vada a vantaggio dell'economia svizzera e della popolazione. Nell'ambito della concorrenza internazionale tra piazze economiche, la Svizzera gode di una situazione di partenza favorevole. In quanto Paese di piccole dimensioni ha un vantaggio strategico, ulteriormente potenziato dall'autonomia fiscale dei cantoni e dei comuni. La concorrenza fiscale nazionale rafforza la posizione del Paese nell'ambito della concorrenza fiscale internazionale e deve pertanto essere mantenuta. Infine, la concorrenza fiscale avvantaggia anche i fattori di produzione immobili ubicati in Svizzera.
2. Con la conclusione e l'attuazione dell'accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio, il Parlamento e il Consiglio federale hanno offerto un importante contributo per assicurare il sostrato fiscale degli Stati membri dell'UE. L'accordo prevede che la Svizzera trasferisca il 75 per cento delle ritenute d'imposta supplementari pagate dagli agenti pagatori svizzeri e applicate ai pagamenti di interessi a persone fisiche con domicilio in uno Stato membro dell'UE. L'accordo prevede inoltre che i contribuenti possano provvedere volontariamente, tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni, a comunicare i pagamenti degli agenti pagatori agli Stati di domicilio. Infine, la convenzione di doppia imposizione conclusa con l'Austria prevede nei confronti dei lavoratori austriaci un'assistenza limitata in materia di esecuzione dei crediti fiscali, mentre l'accordo aggiuntivo siglato con la Francia prevede l'assistenza reciproca nelle richieste di pagamento.
Inoltre, in diversi accordi stipulati o modificati, la Svizzera si è impegnata a garantire assistenza amministrativa in caso di frode fiscale. Anche queste misure, che non sono limitate agli Stati membri dell'UE, contribuiscono ad assicurare il sostrato fiscale estero. Ciò va ricondotto anche al loro effetto preventivo.
3. Il professor Robert Waldburger partecipa al comitato di esperti dell'ONU in qualità di esperto. Come tutti gli altri 24 esperti, egli non è vincolato a istruzioni del governo, e il Consiglio federale non gli ha pertanto impartito alcuna istruzione.
Il Consiglio federale definirà la sua posizione nei confronti dell'ONU quando sarà disponibile il risultato del lavoro del gruppo di esperti. Dato che il mandato del gruppo dura quattro anni, vale a dire fino al 2008, il Consiglio federale non è ancora in grado di effettuare una valutazione o di esprimere il proprio sostegno.
4. Le convezioni di doppia imposizione sono strumenti importanti nella soppressione della doppia imposizione internazionale e sono quasi sempre trattati internazionali bilaterali. Ciò è da ricondurre alla necessità, da un lato, di conciliare gli interessi di due Stati, dall'altro, di armonizzare i sistemi fiscali di tali Stati in modo tale da evitare la doppia imposizione. Per la Svizzera, garantire il sostrato fiscale costituisce un obiettivo secondario e pertanto generalmente non è contenuto nel preambolo della relativa convenzione.
Finché i singoli Stati godranno di sovranità fiscale, esisteranno anche diversi sistemi fiscali da armonizzare. Per questo le convenzioni di doppia imposizione sono una questione bilaterale tra i due Stati contraenti. Esistono invece organizzazioni internazionali come l'OCSE o l'International Organisation of Tax Adminstrations, nelle quali si sviluppano standard fiscali internazionali. La Svizzera collabora attivamente con entrambe le organizzazioni, trae vantaggio dallo scambio di esperienze con altri Stati e può difendere in tal modo i propri interessi.
L'attività di altre organizzazioni multilaterali è limitata dal punto di vista regionale o politico (ad es. Nord America, Commonwealth of Nations ecc.). In questi casi la Svizzera non soddisfa le condizioni per poterne far parte.
Risposta del Consiglio federale.