07.3142 · Interpellanza · 2007-03-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il 19 dicembre 2005 la Commissione della concorrenza (Comco) ha pubblicato, sulla base dell'articolo 6 capoverso 1 lettera e della nuova legge sui cartelli, la cosiddetta Comunicazione PMI, secondo la quale, nell'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, possono essere conclusi solo accordi con un impatto sul mercato limitato. A più di un anno dalla sua introduzione, la maggior parte delle PMI non hanno assolutamente tenuto conto di detta comunicazione.
Tale motivo mi spinge a chiedere al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. La Comunicazione PMI ha finora dato qualche risultato o è rimasta solo lettera morta?
2. Ritiene che la Comco dovrebbe effettuare il più rapidamente e dettagliatamente possibile la verifica prevista dalla cifra 10 della Comunicazione PMI?
3. È d'accordo con l'autore dell'interpellanza che la Comunicazione PMI dovrebbe prevedere, soprattutto per le microimprese, un margine di manovra maggiore, a livello di politica della concorrenza, per poter compensare gli svantaggi concorrenziali strutturali rispetto alle grandi imprese?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Comunicazione PMI del 19 dicembre 2005 (consultabile su www.weko.ch, pubblicazioni) indica le condizioni alle quali un accordo non è problematico e non viene quindi, in linea di massima, sottoposto a verifica. Alle microimprese poi, la comunicazione aggiunge il diritto - eccetto in caso di accordi rigidi - di fare per così dire tutto senza temere una procedura da parte delle autorità della concorrenza. Con riferimento agli accordi rigidi in materia di cartelli, in particolare agli accordi verticali e orizzontali sui prezzi previsti dall'articoli 5 capoverso 3 e 4 della legge sui cartelli (LCart), dall'articolo 6 capoverso 1 lettera e LCart non si può dedurre alcuna volontà legislativa di favorire le PMI rispetto alle altre imprese. Di conseguenza, la legislazione limita notevolmente il margine di manovra nell'ambito dell'adozione di una comunicazione o di un'ordinanza. La Comunicazione PMI stabilisce dunque che le PMI, in riferimento all'accordo rigido sui cartelli, non saranno trattate in maniera differente dalle altre imprese.
2. Quest'anno le autorità della concorrenza avvieranno la verifica in collaborazione con le cerchie interessate, come stabilito dalla cifra 10 della Comunicazione PMI e, se si renderà necessario, adegueranno di conseguenza la comunicazione. Contemporaneamente è in corso la valutazione dell'efficacia delle misure e dell'esecuzione della LCart prevista nell'articolo 59a LCart.
3. Il margine di manovra per le microimprese a livello di politica della concorrenza è, come menzionato, già limitato dalla legge la quale, però, non esclude che un accordo possa essere giustificato in sede di valutazione di un singolo caso. Tale margine di manovra legislativo esiste e viene utilizzato dalle autorità della concorrenza in casi singoli.
Risposta del Consiglio federale.