07.3151 · Interpellanza · 2007-03-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel novembre del 2005, due giorni prima della decisione del Consiglio federale concernente la privatizzazione di Swisscom e il divieto di impegnarsi all'estero, Markus Rauh ha acquistato opzioni put su azioni Swisscom. Esse gli hanno permesso di assicurare il valore delle sue azioni Swisscom. Con il sospetto palesemente fondato di operazioni insider la Commissione federale delle banche e il Ministero pubblico di Zurigo hanno quindi aperto le relative inchieste. Nello stesso periodo e indipendentemente da questi fatti la Borsa svizzera SWX ha anche pronunciato un monito contro Swisscom a causa della transazione e ha giudicato "non lieve" l'inosservanza del termine relativo alla comunicazione dell'operazione criticata.
La CFB ha ora chiaramente sospeso il procedimento contro il signor Rauh poiché egli ha annunciato le sue dimissioni dal consiglio d'amministrazione della Banca cantonale di San Gallo.
Il procedimento non è stato dunque sospeso perché i sospetti erano infondati, ma perché in futuro il sospettato non si candiderà più.
In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Perché la CFB sospende il procedimento - con la motivazione delle sue imminenti dimissioni - se Markus Rauh continua ad avere un posto nel consiglio d'amministrazione di una banca (Banca cantonale di San Gallo)? È possibile sostenere una motivazione del genere?
2. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la CFB non può esimersi dal pronunciare una decisione attesa adducendo a motivazione le dimissioni di Markus Rauh dal consiglio d'amministrazione?
3. Quali sono i risultati sinora ottenuti da questa inchiesta?
4. Il Consiglio federale condivide l'opinione che in presenza di chiari indizi di operazioni insider è assolutamente necessario condurre un'inchiesta e che essa non può essere interrotta senza una motivazione credibile? In questa situazione come intende procedere il Consiglio federale presso la Commissione delle banche?
Stellungnahme des Bundesrates
Bisogna premettere che, conformemente alla legge sulle banche e alla legge sulle borse, la vigilanza sulle banche e i commercianti di valori mobiliari è affidata alla CFB affinché essa la eserciti in modo autonomo, indipendente e secondo le istruzioni. Il Consiglio federale non ha perciò accesso ai singoli dossier dei procedimenti della CFB e, di conseguenza, non ha nessuna possibilità di intervenire.
1. Per esercitare la propria attività, la banca o il commerciante di valori mobiliari necessita di un'autorizzazione, che è concessa se gli organi delle banche garantiscono un'attività irreprensibile. Ottiene l'autorizzazione la banca o il commerciante di valori mobiliari. Se sussistono dubbi che un organo della banca non garantisca un'attività irreprensibile, nella procedura d'inchiesta a norma della legislazione in materia di vigilanza sono parti in causa sia l'istituto sia l'organo. In un simile procedimento bisogna valutare in futuro se, sulla base dei fatti che hanno dato adito a tali dubbi, le condizioni per la concessione dell'autorizzazione sono adempiute o meno. Di regola i dubbi sono superati se l'organo della banca interessato recede dalla propria funzione rilevante ai fini della garanzia dell'irreprensibilità. In tal caso non sussiste più alcun motivo per proseguire il procedimento e le relative inchieste sono sospese. L'organo che recede è d'altro canto invitato a comunicare alla CFB se intende assumere nuovamente una funzione rilevante ai fini della garanzia dell'irreprensibilità. Per la nuova funzione bisognerebbe valutare anticipatamente se la garanzia di un'attività irreprensibile è data.
2. Nel caso di Markus Rauh, la comunicazione delle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della Banca cantonale di San Gallo avrebbe ben presto reso infondata l'inchiesta. Non c'era dunque più alcuna ragione di valutare se egli garantiva un'attività irreprensibile. Come si deduce dalle spiegazioni al punto 1, questo può avvenire soltanto concretamente, in riferimento alla funzione di un organo ben precisa.
3. Il Consiglio federale non conosce lo stato di avanzamento dell'inchiesta al momento della sospensione del procedimento.
4. Le operazioni insider degli organi delle banche non sono compatibili con l'obbligo dell'irreprensibilità dell'attività. Se vi sono elementi di sospetto in tal senso la CFB apre regolarmente le procedure d'inchiesta a norma della legislazione in materia di vigilanza. La commissione effettua i propri accertamenti in stretta collaborazione con le autorità penali che, come nella fattispecie, intervengono o devono intervenire. L'inchiesta deve essere sospesa se diventa infondata a seguito delle dimissioni dell'organo della banca interessato dalla funzione rilevante ai fini della garanzia.
Risposta del Consiglio federale.