Estensione a Stati terzi dell'accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE
08.3114 · Mozione · 2008-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. estendere a Stati terzi, segnatamente ai Paesi in via di sviluppo, il campo d'applicazione dell'accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio concluso tra la Svizzera e l'UE;
2. elaborare una strategia che definisca come e con quali Paesi sia possibile concludere questo accordo, dando la priorità ai Paesi in cui si concentra l'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo.
Begründung
Un gran numero di Paesi in via di sviluppo si sforza di ristrutturare le proprie istituzioni e di introdurre strumenti di controllo democratici. Questi Paesi intendono procedere a riforme fiscali globali e impegnarsi nella lotta contro la corruzione.
Dai Paesi in via di sviluppo affluiscono in Svizzera ingenti capitali; le perdite di gettito fiscale che ne derivano superano i fondi che il nostro Paese stanzia per l'aiuto allo sviluppo.
Il meccanismo introdotto dall'accordo tra la Svizzera e l'UE costituisce uno strumento efficace che permette ai Paesi da cui provengono i capitali di recuperare una parte delle imposte perdute e di trarre realmente profitto dalla cooperazione svizzera allo sviluppo.
Attualmente i Paesi in via di sviluppo hanno più che mai bisogno di collaborazione e di un meccanismo simile, che vanno considerati come componenti della cooperazione allo sviluppo. Non è opportuno attendere che questi Stati divengano nazioni industrializzate per concludere siffatti accordi. Inoltre, vi è una contraddizione tra la necessità di trattare tutti gli Stati terzi come partner uguali e l'idea di non concludere accordi di questo genere con i Paesi in via di sviluppo.
In questa sede non è importante stabilire se nei territori di questi Paesi il denaro sia gestito e distribuito in maniera leale ed equa. La Svizzera ha principi morali propri che devono trovare applicazione nelle proprie relazioni internazionali.
Sono pochi i Paesi in via di sviluppo che hanno chiesto ufficialmente la collaborazione della Svizzera in questo settore, in quanto manca un'informazione coordinata sulle procedure necessarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'accordo del 26 ottobre 2004 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) è entrato in vigore il 1° luglio 2005. Esso stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
Questo accordo è stato negoziato nel quadro degli accordi settoriali (accordi bilaterali II) e fa quindi parte dei vincoli contrattuali particolari della Svizzera con l'UE. La ritenuta d'imposta secondo la citata direttiva è stata concepita e introdotta dall'UE e si basa sul fatto che tutti i Paesi interessati applicano lo stesso sistema. Per gli Stati terzi tuttavia queste premesse non sono date.
2. Tenuto conto del contesto che ha motivato la conclusione e l'attuazione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio, il Consiglio federale non ha sviluppato alcuna strategia per definire le modalità e gli Stati terzi con i quali potrebbe essere concluso un accordo analogo. Il memorandum d'intesa che accompagna l'accordo sulla fiscalità del risparmio prevede al contrario che l'UE avvii dibattiti con altri importanti centri finanziari affinché questi ultimi adottino misure equivalenti a quelle applicate dalla comunità. Il Consiglio federale appoggia questo procedimento. Dato che lo spunto deve venire dall'UE, non è compito della Svizzera elaborare una strategia per la conclusione di accordi analoghi con i Paesi a cui essa presta aiuto allo sviluppo. Del resto, sinora la Svizzera non ha ricevuto alcuna richiesta da altri Stati al fine di concludere accordi sulla fiscalità del risparmio.
3. Infine occorre ricordare che i pagamenti di interessi da fonte svizzera sono gravati dall'imposta preventiva. In presenza di una relativa convenzione di doppia imposizione, è concesso il rimborso parziale o completo di questa imposta, se il creditore della prestazione imponibile presenta un'istanza di rimborso convalidata dall'altro Stato. Tutti gli Stati che hanno concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, vengono in tal modo informati sugli interessi percepiti dai loro contribuenti e possono quindi procedere all'imposizione di questi redditi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.