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Esonerare dalla TTPCP i veicoli che trasportano esclusivamente legna

08.3193 · Mozione · 2008-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esonerare dalla TTPCP unicamente il trasporto di legna interno.

Begründung

La materia prima "legno" può essere utilizzata economicamente solo tramite il trasporto su camion. Una tassazione (TTPCP) dei trasporti di legna non provoca effetti fiscali sul piano ecologico, ma comporta solamente la rinuncia all'utilizzazione di una materia prima che potrebbe sostituire le materie prime e i vettori energetici esteri e non rinnovabili.

Il valore aggiunto del legno è relativamente contenuto. L'importanza ecologica del legno come materia prima e vettore energetico, alla luce degli effetti diretti e indiretti di riduzione di CO2, risulta tuttavia enorme. L'esenzione dalla TTPCP dei trasporti di legna elimina quindi gli ostacoli politici indesiderati e consente un maggiore sfruttamento di una materia prima sostenibile, in sostituzione di materie prime e vettori energetici non rinnovabili e che causano emissioni di CO2. In virtù del limitato valore aggiunto sul prodotto, appare inverosimile una crescita dei trasporti inutili di legna.

Questa esenzione dalla TTPCP non provoca nessun effetto pregiudiziale, poiché la Svizzera non dispone di altre materie prime povere di CO2 con simili riflessi positivi sul sistema ecologico. Una maggiore utilizzazione del legno, nell'ambito della legge sulle foreste, è di interesse pubblico ed incrementa, nella maggior parte dei casi, la biodiversità, la produttività biologica, la funzione di protezione e di benessere delle foreste svizzere.

Nell'ottica della politica economica viene rafforzata la competitività dell'intero settore senza ricorrere a mezzi di promozione. L'esenzione dalla TTPCP dei trasporti di legna non comporta quindi nessun carico ambientale, bensì un sostegno diretto agli obiettivi ecologici e di conseguenza alle prerogative ecologiche iniziali auspicate dalla TTPCP (senza considerare gli effetti fiscali trascurabili).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La possibilità di esonerare dalla TTPCP il trasporto di legna è già stata vagliata attentamente prima dell'introduzione della tassa. La base di riferimento era rappresentata dallo studio "Ripercussioni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sull'economia forestale e sull'industria del legno", condotto dall'ufficio Basler & Hofmann. In virtù dell'articolo 4 capoverso 1 LTTP, il Consiglio federale ha deciso di adottare un disciplinamento speciale per il trasporto di legna. Alla luce delle conclusioni presentate nello studio appena menzionato, è stato introdotto un rimborso della TTPCP di fr. 1.30 per metro cubo di legno grezzo trasportato. Questa somma corrisponde a un quarto del totale medio della tassa. La presente disposizione speciale è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, contemporaneamente alla TTPCP. Il 1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2008, con l'aumento dell'aliquota della TTPCP, il rimborso è stata adeguato e ammonta oggi a fr. 2.10 per metro cubo. Nell'ambito dell'aumento della tassa introdotto nel 2005, la disposizione speciale è stata ulteriormente modificata a favore dei veicoli che trasportano esclusivamente legna. Questi ultimi sottostanno, infatti, ad un'aliquota inferiore del 25 per cento. Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legna rimane valida invece la regolamentazione iniziale. Il Consiglio federale ritiene inopportuno prevedere ulteriori misure a favore del trasporto di legna per i motivi seguenti:

- grazie all'aumento del limite di peso, nel settore del trasporto di legna la produttività ha conosciuto una notevole impennata con un relativo abbassamento dei costi;

- gli incentivi connessi alla TTPCP e volti a favorire, per il trasporto di legna, l'utilizzo nel modo più efficiente possibile dei veicoli e il ricorso alla ferrovia, laddove è più opportuno e sensato, non vanno limitati oltre misura.

Contro l'esenzione dalla TTPCP per il trasporto di legna vi è pure la condizione posta all'articolo 7 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), secondo la quale si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.

La dicitura "trasporto di legna" risulta inoltre fuorviante poiché non precisa se l'auspicata esenzione è limitata al trasporto di legna grezza oppure se è da estendere anche al trasporto di legna lavorata. Una regolamentazione in tal senso non sarebbe applicabile e comporterebbe un elevato dispendio amministrativo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.