08.3417 · Interpellanza · 2008-06-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Da qualche tempo le imprese svizzere dell'edilizia e dei rami accessori dell'edilizia che eseguono mandati in Germania devono rispettare una serie di nuove condizioni (in seguito alla recente revisione dell'"EU/EWR Handwerksverordnung") in aggiunta alle disposizioni del diritto tedesco sul lavoro distaccato già esistenti.
Concretamente, per le PMI svizzere ciò significa che: prima di eseguire un mandato in Germania devono sottoporsi a un esame e alla registrazione da parte di una camera dell'artigianato tedesca; devono richiedere presso la stessa il modulo di notifica "Meldung der vorübergehenden Erbringung von Dienstleistungen gemäss Artikel 8 EU/EWR Handwerksverordnung" da compilare per la fornitura temporanea di servizi; a questo modulo devono allegare in primo luogo un estratto attuale del registro di commercio o una dichiarazione che ne attesta l'attività indipendente; devono inoltre unirvi un documento da cui risulta che i richiedenti dispongono di un'esperienza professionale di almeno due anni quali indipendenti o imprenditori, documento che dev'essere dapprima richiesto in Svizzera all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
La notifica, corredata di tutti gli allegati, va inoltrata a complemento della notifica usuale del lavoro distaccato prevista dalla pertinente legge tedesca.
Il rispetto di queste disposizioni, che per le PMI svizzere implicano un onere enorme, è sistematicamente controllato alla dogana tedesca. A ciò si aggiungono le tasse addebitate per l'iscrizione e per l'acquisizione dei documenti richiesti, comprese quelle delle camere dell'artigianato tedesche.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di queste nuove disposizioni, e le autorità svizzere sono state consultate prima della loro emanazione?
2. Il Consiglio federale conviene che si tratta di prescrizioni prevaricatrici, con le quali si creano veri e propri ostacoli tecnici al commercio e tasse supplementari per le PMI svizzere che svolgono un'attività economica in Germania?
3. Le PMI svizzere che operano all'estero dovranno rassegnarsi ad accettare queste imposizioni supplementari, oltre alle disposizioni già previste dal diritto tedesco sul lavoro distaccato?
4. Il Consiglio federale condivide l'idea che questi oneri supplementari non siano tanto motivati da un'esigenza specifica in questo ambito ma che rappresentino piuttosto una mossa tattica da ricondurre ai negoziati in altri settori?
5. Cosa intende fare in futuro per liberare o per proteggere le PMI svizzere da simili misure prevaricatrici?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3./5. Da ottobre 2007, la nuova direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere applicata negli Stati membri dell'Unione europea. Partecipando come Paese osservatore alle attività del comitato di cui all'articolo 58 della direttiva in questione, la Svizzera è a conoscenza dell'introduzione simultanea di quest'ultima nei 27 Stati membri dell'UE. La Germania ha modificato la sua normativa conformemente alla direttiva, estendendone l'applicazione alle imprese svizzere con lavoratori distaccati sul territorio tedesco. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche nel caso di numerose attività del settore industriale enumerate all'allegato A della "Handwerksordnung", siano esse esercitate da lavoratori dipendenti o indipendenti.
Il 18 giugno 2006 il Consiglio federale si è espresso favorevolmente nei confronti del recepimento nel diritto svizzero della direttiva 2005/36/CE. Con la sua entrata in vigore - che dovrebbe avvenire, al più tardi, durante il primo semestre del 2010 - i fornitori di servizi provenienti dall'UE, e perciò anche dalla Germania, saranno a loro volta soggetti all'applicazione della direttiva in questione sul territorio svizzero.
2./4. Mediante la direttiva 2005/36/CE viene essenzialmente mantenuto il sistema di riconoscimento dei diplomi vigente finora nell'UE. Essa semplifica la prestazione temporanea di servizi grazie ad una nuova procedura in materia di riconoscimento dei diplomi. Anche se nello Stato ospitante una professione è soggetta a regolamentazione (in virtù della "Handwerksordnung", ciò corrisponde generalmente alla situazione in Germania nei settori dell'edilizia e dei rami accessori dell'edilizia) non è più richiesto un riconoscimento dei diplomi. Gli Stati membri possono richiedere una dichiarazione preliminare ai fornitori di servizi, e ciò comporta in effetti degli oneri supplementari; d'altra parte, le aziende svizzere non sono più tenute a documentare le qualifiche professionali dei loro collaboratori. L'abolizione della procedura di riconoscimento dei diplomi, in alcuni casi complessa per tasse, esame dell'equipollenza, ecc., ha sgravato i prestatori d'opera stranieri da un onere maggiore di quello che implica invece la procedura di notifica. La previa registrazione a una camera dell'artigianato tedesca, menzionata dall'autore dell'interpellanza, non costituisce una condizione nuova, è infatti già da diversi anni un requisito.
Alla luce della direttiva 2005/36/CE, la nuova procedura vigente per i fornitori di servizi non dovrebbe comportare tasse e oneri sproporzionati, né impedire o rendere meno attrattiva la fornitura di servizi in uno Stato membro dell'UE.
Nei confronti dei cittadini svizzeri intenzionati a stabilirsi in Germania, la direttiva 2005/36/CE non modifica in alcun modo il sistema in vigore attualmente. L'esercizio in Germania di una professione soggetta a regolamentazione necessita il riconoscimento dei diplomi.
Risposta del Consiglio federale.