08.3558 · Mozione · 2008-09-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare in tempi possibilmente rapidi l'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) in modo da soddisfare i seguenti criteri:
1. Nei casi in cui, il 1° gennaio 2008, il valore contatabile di un impianto di rete era inferiore al valore residuo di acquisto o di costruzione, gli ammortamenti nel primo e nel secondo anno dopo l'entrata in vigore della modifica della LAEl sono calcolati in base a tale valore contabile. Nel periodo tra il terzo e il sesto anno dopo l'entrata in vigore, il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è aumentato annualmente in modo lineare, fino a corrispondere al valore residuo di acquisto o di costruzione. Anche il valore di base su cui si fondano gli ammortamenti funge da base per il calcolo degli interessi annui degli impianti necessari all'esercizio.
2. I gestori dei grossi impianti elettrici svizzeri sono obbligati a mettere a disposizione il 60 per cento della necessaria riserva di potenza per l'energia di regolazione a prezzo di costo.
Begründung
Le attuali basi legali non tengono conto del fatto che in Svizzera l'energia elettrica è prevalentemente prodotta da impianti e distribuita attraverso reti che erano in ampia misura già ammortizzati prima dell'apertura del mercato elettrico. Buona parte degli aumenti tariffari sono da ricondurre al fatto che i gestori di rete sono autorizzati ad effettuare gli ammortamenti sulla base del valore residuo di acquisto o di costruzione, anche se gli impianti sono già stati ammortizzati a quota zero. Ciò pregiudica in modo massiccio la competitività dell'industria elvetica e obbliga i consumatori finali a pagare due volte le infrastrutture di rete. Il proposto avvicinamento, lineare e progressivo (sull'arco di quattro anni), del valore di base per gli ammortamenti al valore residuo di acquisto o di costruzione consente di evitare improvvise impennate delle tariffe elettriche quali quelle registrate attualmente, pur consentendo ai gestori di rete di procedere a congrui accontanamenti per ammodernare la rete.
Il punto 2 riguarda una parte dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, ossia la costituzione di riserve di energia. Già prima della liberalizzazione del mercato queste riserve erano necessarie. Il massiccio aumento tariffario in questo caso è dovuto all'articolo 22 capoverso 1 OAEl, secondo cui la società nazionale di rete è tenuta ad acquisire le prestazioni di servizio relative al sistema a prezzi di mercato (procedura orientata al mercato). Ciò conduce a un aumento sproporzionato dei costi per tali prestazioni di servizio, senza peraltro che vi sia un tornaconto in termini di sicurezza di approvvigionamento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nelle scorse settimane, sia gli ambienti economici (Economiesuisse) che diverse commissioni parlamentari hanno presentato una serie di proposte costruttive volte a contenere gli aumenti tariffari annunciati dal settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2009. Il 24 ottobre ultimo scorso il capo del DATEC ha inoltre incontrato i rappresentanti delle aziende elettriche, dei cantoni e dei comuni, esortandoli tra l'altro ad adoperarsi a favore di tariffe elettriche moderate.
Al termine del colloqui, l'Ufficio federale dell'energia ha presentato le seguenti proposte di soluzione, unitamente a un progetto di revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl). Detto progetto, che ingloba una serie di provvedimenti semplici da adottare nella pratica ed efficaci a breve termine, volti a contenere gli aumenti delle tariffe, è stato sottoposto per parere ai rappresentanti del settore elettrico. Il 5 dicembre 2008, il Consiglio federale ha adottato il progetto; l'OAEl è pertanto così modificata:
1. I costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (riserve di energia) dovranno essere ricalcolati tenendo conto del principio di un'equa attribuzione. Ai consumatori finali potrà essere addossata soltanto una parte dei costi globali, ossia al massimo 0,4 centesimi (anziché 0,9) per chilowattora. I costi rimanenti saranno a carico dei gestori dei grossi impianti elettrici con una potenza annua superiore ai 50 megawatt.
2. I gestori di rete che valutano le proprie infrastrutture sulla base dei prezzi di sostituzione (metodo di valutazione sintetico), si vedono addossare un malus del 20 per cento; ciò significa che dal valore di rete calcolato viene automaticamente dedotto il 20 per cento.
3. L'aliquota massima di rimunerazione del capitale proprio subisce una riduzione. La quota d'interesse per le indennità commisurate al rischio (WACC), a favore delle infrastrutture esistenti, viene ridotta dell'1 per cento per un periodo transitorio di cinque anni. Sono esclusi da questa regola i nuovi investimenti. Il provvedimento è volto a compensare parzialmente i guadagni inerenti alla rivalutazione, realizzati attraverso l'ammortamento troppo rapido delle reti. In casi giustificati la Commissione federale dell'energia elettrica (Elcom) può concedere deroghe.
4. L'ordinanza riveduta, e le tariffe corrette al ribasso, entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Le nuove tariffe dovranno essere pubblicate entro il 1° aprile 2009. I prezzi eccessivi pagati dai consumatori sino a quel momento dovranno essere rimborsati al più tardi con il primo conteggio definitivo.
Era intenzione del Consiglio federale far sì che questa revisione dell'OAEl non intralciasse o arrestasse gli esami attualmente in corso presso l'Elcom, poiché anche le decisioni di questo organo di regolazione potrebbero condurre a un ulteriore abbassamento delle tariffe.
Grazie all'attuale revisione dell'OAEl e alle decisioni, su essa basate, emanate dall'Elcom, sarà possibile raggiungere l'obiettivo fissato, ossia ridurre in media del 40 per cento gli aumenti delle tariffe elettriche previsti all'inizio del 2009.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.