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08.3962 · Mozione · 2008-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sul rafforzamento dei diritti di azionista delle casse pensioni e dei loro destinatari. Il rapporto dovrà mostrare in che modo le casse pensioni, che perseguono obiettivi a lungo termine, possano proteggere maggiormente le loro partecipazioni aziendali dai saccheggi perpetrati dai manager stessi delle aziende, da raider interessati al profitto a breve termine e dal versamento di salari e bonus eccessivi. Il rapporto dovrà presentare proposte concrete per:

- permettere alle casse pensioni di imporre norme alle aziende di cui detengono quote di partecipazione (regole per i salari e i bonus, costituzione di riserve);

- raggruppare maggiormente i diritti di voto delle casse pensioni, le cui partecipazioni azionarie sono spesso assai frammentate;

- migliorare il processo decisionale dei responsabili delle casse pensioni e degli investitori istituzionali;

- migliorare l'analisi e la prevenzione dei rischi degli investimenti a carattere prevalentemente speculativo.

Begründung

Le casse pensioni e gli investitori istituzionali, pur essendo tra i principali possessori della ricchezza nazionale, esercitano raramente i loro diritti d'azionista. Questo atteggiamento ha avuto ripercussioni molto discutibili, che in futuro andranno evitate. L'obiettivo primario dovrà essere la salvaguardia delle partecipazioni aziendali, il che implica anche il conseguimento di un rendimento adeguato. Mediante il loro diritto di voto alle assemblee degli azionisti, le casse pensioni dovrebbero poter imporre raccomandazioni salariali e una limitazione della differenza tra i salari massimi e quelli minimi all'interno di un'azienda.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene inappropriata la stesura di un rapporto che presenti proposte concrete per rafforzare i diritti degli azionisti nel senso richiesto nella mozione. L'imposizione di raccomandazioni salariali, di limitazioni della differenza tra i salari più alti e quelli più bassi e di regolamentazioni concernenti i bonus o i rimborsi spese non dovrebbe essere raggiunta mediante prescrizioni vincolanti per le casse pensioni, bensì tramite il diritto azionario. Le casse pensioni devono poter decidere liberamente in che modo esercitare i loro diritti di azionista. L'emanazione di una normativa legale in materia rappresenterebbe un'ingerenza inopportuna nella gestione e nella responsabilità dell'organo supremo.

In virtù dell'articolo 49a capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), l'organo supremo è tenuto a definire le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza. Ha pertanto l'obbligo di discutere e stabilire l'orientamento strategico dell'esercizio della responsabilità dell'istituto in quanto comproprietario del capitale nazionale. L'organo supremo deve anche decidere, nel rispetto della pluralità di opinioni, in che misura ricorrere ai servizi di società specializzate nel rappresentare posizioni di voto, analizzare gli ordini del giorno delle assemblee generali ed emettere raccomandazioni di voto.

Il raggruppamento dei voti degli azionisti può senz'altro essere ragionevole nell'ottica della riduzione dei costi di transazione o del governo d'impresa. Questo vale per principio per ogni investitore, indipendentemente dalla sua forma istituzionale. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia opportuno imporre prescrizioni in tal senso agli istituti di previdenza. Se il raggruppamento dei voti dovesse effettivamente contribuire a ridurre i costi di transazione, sarebbe compito degli organi supremi paritetici delle casse pensioni optare per questa strategia. Anche in questo caso, l'emanazione di disposizioni legali sarebbe una soluzione inappropriata e costituirebbe un'ingerenza nella gestione autonoma della cassa pensioni da parte dell'organo supremo.

Che l'investimento del patrimonio debba fondarsi su un'accurata analisi dei rischi è indiscutibile. L'articolo 71 capoverso 1 LPP e l'articolo 50 capoverso 1 OPP 2 esigono che l'istituto di previdenza scelga, gestisca e controlli accuratamente gli investimenti che opera. Le disposizioni in materia d'investimento entrate in vigore il 1° gennaio 2009 rafforzano ulteriormente la responsabilità dell'organo supremo. Il divieto di impiegare strumenti derivati che esercitano effetti di leva sul patrimonio globale dell'istituto di previdenza e di effettuare investimenti alternativi che contemplano l'obbligo di operare versamenti suppletivi e la prescrizione di prodotti ben diversificati garantiscono l'esclusione di investimenti in prodotti a "carattere prevalentemente speculativo". Poiché l'orizzonte temporale della previdenza professionale è molto lungo e il rendimento necessario è superiore a quello degli investimenti a basso rischio, la minimizzazione dei rischi non dovrebbe essere un imperativo assoluto per l'istituto di previdenza, che dovrebbe invece garantire un rapporto equilibrato tra la sicurezza e il conseguimento di un rendimento adeguato. Occorre tenere presente che nella previdenza professionale le prestazioni sono in gran parte finanziate con i redditi degli investimenti. Senza un certo rischio non è quindi possibile ottenere un rendimento sufficiente. Se si vietassero per principio gli investimenti che comportano rischi più elevati, sarebbe necessario ridurre sia il tasso d'interesse minimo che il tasso d'interesse tecnico e l'aliquota di conversione. A questo proposito, il Consiglio federale rinvia alle sue spiegazioni sulla mozione 08.4045, "Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati", depositata dalla consigliera agli Stati Simonetta Sommaruga.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.