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09.3079 · Mozione · 2009-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di applicare anche ai conigli la prescrizione relativa alla stabulazione in gruppo per gli animali delle specie sociali, conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, e di adeguare di conseguenza l'articolo 64 capoverso 2 che è in contraddizione con esso.

Begründung

È incontestabile il fatto che la detenzione individuale e durevole di animali delle specie sociali costituisce un maltrattamento degli stessi e non è compatibile con i principi della legge sulla protezione degli animali: infatti il Consiglio federale lo riconosce nell'articolo 13 OPAn. Anche l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) sostiene da parecchio tempo questa opinione nelle sue pubblicazioni.

Nelle sue note esplicative in merito all'ultima revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, il DFE ha affermato chiaramente che l'articolo 13 vale anche per i conigli:

"Il capoverso 3 completa i capoversi 1 e 2, sottolineando come i contatti sociali siano essenziali per un comportamento normale degli animali di specie sociali. Si tratta di un principio che non va applicato solo agli animali da reddito come bovini, suini, ovini, caprini, cavalli, conigli e volatili, bensì anche ad altri animali domestici, agli animali selvatici e agli animali da laboratorio. La formulazione è volutamente generica. Laddove necessario, questa condizione è stata concretizzata nelle sezioni riguardanti le singole specie animali. Per gli individui delle specie sociali la detenzione individuale corrisponde ad una notevole limitazione del comportamento normale. In più, l'assenza di contatti sociali rappresenta un impoverimento dell'ambiente in cui gli animali vivono."

L'articolo 64 capoverso 2 OPAn, che permette la detenzione individuale dei conigli di almeno otto settimane di vita, viola i principi della legge sulla protezione degli animali e contraddice l'opinione unanime delle organizzazioni svizzere di protezione degli animali.

Nella consultazione ufficiale comune delle organizzazioni svizzere di protezione degli animali in merito alla revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali è stato inoltre richiesto di estendere a tutti i conigli l'attuale divieto di detenzione individuale dei conigli giovani nelle prime otto settimane di vita. Siccome questa richiesta giustificata delle organizzazioni di protezione degli animali è stata ignorata senza una motivazione oggettiva, ora essa viene presentata sotto forma di mozione.