09.3160 · Postulato · 2009-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un rapporto in cui esamina se e come permettere alle persone naturalizzate di adeguare foneticamente i loro cognomi stranieri alla lingua nazionale o ufficiale oppure di "elvetizzarli" in base al loro significato per libera scelta. Il Consiglio federale esamina anche altre varianti che reputa appropriate.
Begründung
I giovani di seconda generazione sono svantaggiati sul mercato del lavoro, come dimostrano diversi test alla cieca (cfr. ad es. il rinvio nell'interpellanza Fetz 07.3265, Impedire le discriminazioni sul mercato del lavoro e dei posti di tirocinio nei confronti dei giovani con un patronimico straniero). Per quanto concerne tali discriminazioni, all'epoca anche il Consiglio federale aveva incluso "l'accettazione volontaria di curriculum vitae anonimi presentati da persone che cercano un posto di tirocinio o un lavoro" tra le soluzioni possibili per porre fine a questo spreco di risorse economiche. I progetti avviati in tale direzione, tra gli altri dalla Società svizzera degli impiegati di commercio e da Travail.Suisse, ad esempio attraverso il sito www.we-are-ready-ch, sono molto promettenti e rappresentano un fattore importante per l'integrazione efficace di persone di origine o cognome stranieri volonterose di lavorare.
Un'altra opzione consisterebbe nell'elvetizzare i cognomi al momento della naturalizzazione. Una prima soluzione potrebbe essere quella di adeguare foneticamente i cognomi oppure di utilizzare parole della lingua ufficiale o nazionale con lo stesso significato: il cognome ungherese "Mészaros" potrebbe diventare "Metzger" (in base al suo significato, ossia macellaio) oppure "Messer" (in base a una lontana analogia fonetica).
Il Consiglio federale deve sottoporre un rapporto in cui esamina la possibilità e le modalità per "naturalizzare i cognomi" e quali problemi potrebbero sorgere. Deve inoltre poter valutare altre opzioni che reputa appropriate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il presente postulato riguarda il diritto dei cognomi e in particolare la possibilità di cambiare il proprio cognome presentando una domanda d'autorizzazione di cambiamento del cognome.
L'11 marzo 2009 il Consiglio nazionale ha rinviato alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale l'iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer 03.428, "Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità", con il mandato di proporre unicamente quanto assolutamente necessario in seguito alla sentenza CEDU Burghartz. Nella stessa occasione, il Consiglio nazionale ha respinto un esame più ampio del diritto dei cognomi, come quello proposto nel postulato Fetz.
In linea di massima, il diritto svizzero si fonda sul principio dell'immutabilità del cognome di nascita. Tuttavia, secondo l'articolo 30 capoverso 1 del Codice civile svizzero, il governo del cantone di domicilio può permettere a una persona di cambiare il proprio cognome se sussistono motivi gravi. È di norma il caso se l'interesse del richiedente a portare un nuovo cognome è predominante rispetto a quello dell'amministrazione e della società all'invariabilità del cognome acquisito e iscritto negli atti di stato civile nonché alla funzione identificatrice del nome. Il cambiamento di cognome mira a eliminare svantaggi seri legati al cognome di nascita; possono essere in gioco soprattutto interessi morali, intellettuali e spirituali. Il principale motivo che giustifica il cambiamento del cognome può consistere nell'interesse personale del richiedente a non essere deriso a causa del proprio cognome. Un cambiamento del cognome entra in linea di conto, ad esempio, se il cognome appare ridicolo, brutto o indecente oppure viene storpiato di continuo.
In base alla giurisprudenza restrittiva del Tribunale federale, i motivi/sentimenti soggettivi sono di principio irrilevanti (cfr. DTF 5C.163/2002 n. 2.1 e n. 3.2, caso Ibrahimi). Tale opinione è sostenuta anche dalla dottrina. Secondo Andreas Bucher ("Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz", 4 ed., Basilea 2009, n. marg. 801), se una persona porta un cognome che non ne compromette l'esistenza, non sussistono motivi gravi che giustifichino un cambiamento di cognome, anche se l'interessato fa valere motivi rilevanti (cfr. DTF 108 II 250-254; 118 II 1 segg., 11). Non sono sufficienti nemmeno motivi prettamente personali che hanno portato una persona a non potersi più identificare con il proprio cognome (DTF in RSC 1993 pag. 298).
Nell'ambito delle naturalizzazioni, la grafia dei cognomi stranieri è già oggi adeguata in base al set di caratteri standard dell'Europa occidentale e alla relativa tabella di traslitterazione (p. es. "d' in "dj' o "C' in "C'). Una traduzione del significato del cognome in una lingua nazionale presuppone tuttavia una pertinente domanda di autorizzazione al cambiamento di cognome, che di norma, in base alla prassi del Tribunale federale precedentemente illustrata, è accolta soltanto in casi eccezionali. La possibilità di modificare foneticamente il cognome non è praticata.
La situazione attuale consente già di attuare le richieste avanzate nel postulato nella misura permessa anche ai cittadini svizzeri. Una modifica del diritto vigente in materia di cognomi non è opportuna vista l'attuale posizione del Parlamento.
Occorre inoltre fare notare che, secondo l'articolo 4 della legge sugli stranieri, l'integrazione va intesa come un processo che presuppone, oltre alla volontà degli stranieri, un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera. Pertanto, per evitare di svantaggiare gli stranieri a causa del cognome, si punta a sensibilizzare la popolazione e a combattere le discriminazioni anziché ad adeguare i cognomi.
Per questi motivi il Consiglio federale non vede, per il momento, alcuna possibilità di dare seguito al postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.