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09.3417 · Mozione · 2009-04-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 190 del Codice penale:

La pena minima di cui all'articolo 190 capoverso 1 (violenza carnale) va innalzata a tre anni ("... una pena detentiva da tre a dieci anni ..."). Il capoverso 3 (fattispecie qualificata) deve prevedere, come sanzione minima, "una pena detentiva non inferiore a cinque anni".

Begründung

In seguito all'introduzione del nuovo diritto penale, gli autori di violenza sessuale sono puniti in maniera più mite. Stando ai dati più recenti dell'Ufficio federale di giustizia, un quarto di queste persone non devono nemmeno più andare in prigione (pena con la condizionale), un altro terzo solo per breve tempo (sospensione parziale della pena). Dall'entrata in vigore del nuovo Codice penale, il 1° gennaio 2007, 274 persone sono state condannate per violenza carnale in Svizzera. I condannati senza precedenti in materia cui è stata inflitta una pena massima di due anni non devono andare in prigione. In tali casi il giudice non può irrogare una pena senza la condizionale. Con il nuovo Codice penale soltanto le pene minime di tre anni possono essere pronunciate senza sospensione condizionale; in passato ciò era possibile a partire da 18 mesi. Concretamente, ciò significa che nel 2005 e nel 2006 il 77 per cento delle persone ritenute colpevoli di violenza sessuale erano state condannate senza condizionale, mentre dal gennaio 2007 tale quota ammonta appena al 48 per cento.

La violenza carnale è uno dei reati più gravi. La vittima ne è segnata a vita. È inaccettabile che una persona che ha commesso violenza sessuale non debba andare in carcere. Occorre pertanto innalzare la pena minima a tre anni affinché l'autore di un tale reato debba sempre scontare una pena detentiva senza condizionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Al pari dell'autrice della mozione, anche il Consiglio federale considera la violenza carnale un reato grave, le cui conseguenze possono segnare la vittima per tutta la vita.

Dietro la pena detentiva minima di un anno prevista dall'articolo 190 capoverso 1 del Codice penale non vi è in alcun modo l'intenzione di minimizzare la violenza carnale. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che un innalzamento della pena minima a tre anni per la fattispecie semplice e a cinque anni per la fattispecie qualificata costituisca un'inopportuna limitazione della discrezionalità del giudice, che non gli permetterebbe più di prendere adeguatamente in considerazione tutti i fattori necessari per la commisurazione della pena e quindi di valutare il singolo caso.

Inoltre, va fatto rilevare che, anche secondo il nuovo diritto penale, le pene senza condizionale possono essere pronunciate anche in caso di comminatoria inferiore ai tre anni. Sono tuttavia obbligatorie soltanto a partire dai tre anni.

Tra l'altro, nel suo messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011, il Consiglio federale ha annunciato che, al fine di attuare l'obiettivo 5 "prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità", intende verificare la coerenza delle disposizioni penali del diritto federale (FF 2008 664). Nell'ambito del progetto sull'armonizzazione del quadro penale e abrogazione delle disposizioni obsolete analizzerà anche le pene comminate in caso di reati contro l'integrità sessuale. Tuttavia, in questo contesto non potranno essere innalzate in modo generalizzato tutte le pene. Piuttosto, si tratta di garantire un quadro normativo adeguato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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