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09.3796 · Interpellanza · 2009-09-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il primo processo penale dell'amianto si svolge in Italia. Quest'estate è stato deciso di rinviare a giudizio (a partire dal 10 dicembre 2009) due ex dirigenti dell'impresa Eternit, tra cui il miliardario svizzero Stefan Schmidheiny. Tale impresa aveva sede in Svizzera e possedeva due fabbriche, a Niederurnen (GL) e a Payerne (VD), in cui l'amianto ha fatto vittime molto numerose. Tuttavia, nell'agosto 2008 il Tribunale federale ha confermato una sentenza glaronese che aveva posto fine a un procedimento penale adducendo la motivazione secondo cui gli atti eventualmente punibili erano prescritti. Pertanto, poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Perché un processo è possibile in Italia, ma non in Svizzera, anche se l'amianto vi ha causato i medesimi drammi?

2. Il Consiglio federale è disposto a vagliare una modifica del Codice penale tesa a prolungare la prescrizione nei casi di malattie gravi con lungo periodo di latenza?

Begründung

Limitandosi ai casi riconosciuti dalla Suva, in Svizzera si contano ogni anno una settantina di decessi e altrettanti nuovi casi di malattia in relazione all'amianto. Tale situazione dovrebbe perdurare ancora per 15-20 anni, a causa del lungo periodo di latenza di tali malattie. Queste ultime, spesso molto gravi e perfino letali, possono infatti conclamarsi fino a 40 anni dopo l'esposizione alle fibre tossiche. Ben troppo tardi - in Svizzera - per poter perseguire penalmente i responsabili, come confermato dal Tribunale federale ad agosto 2008. Parallelamente al progetto del Consiglio federale, su mandato del Parlamento, di prolungare i termini di prescrizione in materia di responsabilità civile, auspichiamo che il Codice penale sia modificato per tenere conto delle conoscenze mediche sui tempi di latenza di determinate malattie, affinché le vittime non debbano aggiungere un sentimento di grave ingiustizia alle loro sofferenze fisiche e morali.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non nega il problema degli effetti nocivi dell'amianto e prende molto sul serio le sofferenze delle vittime. Tuttavia non ritiene che il diritto penale o una proroga della prescrizione penale costituisca un approccio che consenta di trovare una soluzione soddisfacente.

1. Rientra nella competenza dei singoli Stati emanare prescrizioni nell'ambito della loro sovranità. Ciò può comportare che fattispecie identiche o analoghe sottostiano a disciplinamenti differenti a seconda dei Paesi, anche nel diritto penale. Il procedimento penale avviato dalle autorità italiane nei confronti di due ex dirigenti della società Eternit SA è ancora pendente. Di conseguenza, non si sa ancora se le autorità italiane condanneranno penalmente qualcuno - e in caso affermativo chi. Tanto più che anche in Italia si pone la questione della prescrizione dei reati contestati agli imputati.

2. Un'estensione dei termini di prescrizione analoga a quella chiesta dall'autore dell'interpellanza è già stata discussa a più riprese a livello federale.

Con l'emanazione della nuova parte generale del Codice penale nel 2002, il legislatore ha rinunciato a modificare le modalità relative all'inizio della prescrizione, anche nei casi in cui il risultato del reato si manifesta solo molti anni dopo (DTF 134 IV 303).

La prescrizione è stata di recente discussa in maniera approfondita in relazione all'iniziativa parlamentare Heim 06.402, "Diritto di prescrizione nel CP", del 14 marzo 2006. Tale iniziativa chiedeva di rivedere il Codice penale, in particolare per prorogare i termini di prescrizione di reati le cui conseguenze si manifestano soltanto molti anni dopo la loro commissione. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proposto di non dare seguito a tale iniziativa parlamentare. Il 3 marzo 2009, il Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione della sua commissione con una schiacciante maggioranza (159 voti a 30).

Il Consiglio federale condivide l'opinione del Consiglio nazionale, secondo cui una proroga del termine di prescrizione dei reati il cui risultato si manifesta soltanto diversi anni dopo le azioni incriminate non è in ultima analisi sensata. Tali azioni riguardano principalmente la violazione delle regole dell'edilizia o di prescrizioni relative all'utilizzo di materiali dannosi per la salute e sono spesso commesse per negligenza. I reati in questione (perlopiù omicidio colposo, lesioni personali colpose, il fatto di causare un crollo per negligenza, esposizione a pericoli per violazione delle norme edili) sono puniti con una pena detentiva di tre anni al massimo e sottoposti pertanto a un termine di prescrizione di sette anni. Un termine di prescrizione più lungo risponderebbe principalmente al desiderio di trovare un responsabile e di soddisfare un bisogno di vendetta. Dal punto di vista della politica criminale, una sanzione penale non appare tuttavia necessaria. Se nel frattempo l'autore non ha commesso altri reati, la sanzione, il cui obiettivo principale consiste nel reinserire l'autore nella società e nell'evitare le recidive, non avrebbe molto senso. Inoltre, con il passare del tempo l'accertamento dei fatti diventa sempre più difficile. Ciò nuoce tanto all'accusa, che deve dimostrare la colpevolezza, quanto alla difesa, che può apportare elementi a discarico. I termini di prescrizione sono in particolare un'espressione concreta del principio di economia procedurale, che consente alle autorità di perseguimento penale, le cui risorse sono limitate, di concentrarsi sui casi che potranno essere risolti con maggiore probabilità.

Risposta del Consiglio federale.