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09.4030 · Interpellanza · 2009-11-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Alessandro è un bambino vittima dell'incuria, dell'incompetenza e della negligenza colposa di autorità amministrative e giudiziarie.

Il piccolo Alessandro è nato a Lugano il 2 settembre 2003 da madre svizzera e padre italiano. Prima ancora della sua nascita il rapporto tra i suoi genitori s'incrina gravemente e si trasforma ben presto in un conflitto aperto. Alessandro e la sua mamma vivono in Ticino, il padre in Italia. Approfittando di un diritto di visita e ricorrendo a procedure giudiziarie avviate in Italia - in particolare con denunce contro la madre per presunti maltrattamenti, accuse poi rivelatesi prive di qualsiasi fondamento - a partire dal 10 giugno 2006 il padre impedisce ad Alessandro di ritornare dalla madre in Svizzera.

Inizia una vicenda allucinante che da tre anni e mezzo priva Alessandro della sua mamma. La madre è considerata dai servizi sociali italiani alla stregua di una criminale e può vedere suo figlio solo saltuariamente, per un periodo limitato a un'ora - un'ora e mezza, sempre sotto sorveglianza e alla presenza di terzi. Dall'estate 2006 all'estate 2009 Alessandro ha potuto incontrare la mamma, nelle circostanze appena descritte, per una durata totale di circa 60 ore.

I diritti fondamentali di Alessandro sono stati e continuano a essere gravemente lesi sulla base di accuse infondate, confortate da una sedicente "perizia" italiana. I procedimenti penali aperti in Svizzera e in Italia sulla base delle accuse del padre sono stati abbandonati. La "perizia" italiana è stata totalmente smentita - oltre che demolita dal punto di vista scientifico e metodologico - da altre perizie e da numerose testimonianze che attestano la capacità della madre (che è insegnante!) di accudire a suo figlio.

La competenza di statuire sull'affidamento di Alessandro è, secondo la convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni, l'autorità svizzera, competenza peraltro riconosciuta dalla Corte di Appello di Bologna. In data 24 luglio 2009 la Commissione Tutoria Regionale 6 di Agno (Ticino) ha deciso di affidare la cura e l'educazione di Alessandro alla madre. La sentenza non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato. Sono in corso, tuttavia, altre manovre dilatorie in Italia e il piccolo Alessandro continua a essere privato della mamma. Questo nel cuore dell'Europa civilizzata nel ventunesimo secolo.

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Quali passi concreti ha intrapreso la Svizzera per risolvere questa incredibile vicenda?

2. Quali ulteriori misure intende prendere il Consiglio federale nei confronti dell'Italia per far rispettare il diritto internazionale?

3. Ritiene il Consiglio federale che l'autorità svizzera abbia agito con la necessaria diligenza?

4. Ritiene necessario prendere provvedimenti per evitare in futuro simili vicende indegne di uno Stato di diritto?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Italia è legata alla Svizzera dalla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02). Nella procedura in oggetto l'Ufficio federale di giustizia, quale Autorità centrale per il trattamento di rapimenti internazionali di minori, ha assistito attivamente la madre del minore, in stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri e le competenti rappresentanze svizzere in Italia (ambasciata di Roma e consolato generale di Milano), andando oltre i compiti previsti nella convenzione. Il caso e i suoi più recenti sviluppi sono stati discussi anche a livello ministeriale in occasione della visita ufficiale della consigliera federale Widmer-Schlumpf a Roma.

2. L'Ufficio federale di giustizia continua ad adoperarsi per il ritorno del minore in Svizzera. Dopo che a luglio 2009 l'autorità tutoria di Agno ha deciso definitivamente di attribuire alla madre l'autorità parentale e al padre un diritto di visita accompagnato, è ora prioritario che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita in Italia. Il consolato generale di Milano si è offerto di accompagnare la madre durante gli incontri con il figlio.

3. Le autorità svizzere hanno agito con la dovuta premura. Invece, la protezione giuridica della madre in Italia era ed è insufficiente, dato che il figlio le è stato e continua a esserle tolto mediante decisioni provvisorie non impugnabili.

4. La Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori intende impedire che il genitore non titolare (o non titolare unico) dell'autorità parentale possa ottenere una nuova competenza nel luogo di fuga (quindi impedire il cosiddetto "shopping" del foro competente). Il caso di Alessandro dimostra che in Italia è facile eludere il meccanismo di rimpatrio previsto dalla Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori: come nella fattispecie, se il genitore rapitore riesce a farsi affidare provvisoriamente il figlio mediante una misura di protezione del minore, nemmeno la Corte suprema italiana ammette il rapimento e pertanto il minore non viene rimpatriato in Svizzera. Tale modo di procedere costituisce una violazione della convenzione.

Né l'Italia né la Svizzera hanno formulato una riserva in merito al gratuito patrocinio nella procedura di rimpatrio previsto nella convenzione. In violazione di tale principio, in Italia i richiedenti svizzeri interessati da un rapimento di minore devono di norma assumersi le spese di patrocinio.

Il caso di Alessandro solleva pertanto interrogativi fondamentali in merito alla cooperazione con l'Italia nell'ambito dei rapimenti internazionali, che sono stati discussi a livello ministeriale. La Svizzera si attende un miglioramento sostanziale per quanto riguarda il rispetto da parte italiana degli obblighi risultanti dalla convenzione. Se ciò non dovesse verificarsi entro tempo utile, occorrerà prendere in considerazione eventuali contromisure.

Risposta del Consiglio federale.

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