09.4185 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nei dibattiti attorno all'iniziativa sul divieto dei minareti tutti i partiti politici hanno più volte ribadito quanto sia sentito in Svizzera il valore dell'uguaglianza tra uomo e donna. La Svizzera ha iscritto il principio della parità dei sessi nella Costituzione e ratificato la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) che prevede tra l'altro la stesura di regolari rapporti e la formulazione di raccomandazioni. Il rapporto CEDAW dell'agosto 2009 fa stato di alcuni incoraggianti miglioramenti, ma anche del permanere di alcune grosse lacune.
In relazione alle raccomandazioni del comitato CEDAW del 7 agosto 2009, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo il largo pubblico viene informato sulle raccomandazioni contenute nel rapporto, così come chiesto dall'articolo 50 delle raccomandazioni stesse?
2. Quali mezzi supplementari sono messi a disposizione per il richiesto potenziamento dei lavori a favore della parità fra sessi (art. 22)?
3. Quali misure sono state elaborate e attuate per impedire la rappresentazione stereotipata e discriminatoria, tuttora ampiamente diffusa, che si fa delle donne (specie quelle appartenenti a minoranze etniche o con un vissuto migratorio) e degli uomini nella pubblicità, nei media e nei libri scolastici (articolo 26)?
4. In che modo il Consiglio federale intende attuare la richiesta di una normativa esaustiva che garantisca la protezione delle donne contro la violenza (articolo 28)?
5. Sempre più uomini cercano sostegno, vuoi perché autori, vuoi perché vittime di atti di violenza. In che modo il Consiglio federale valuta la loro situazione? Quali strategie sono state elaborate e attuate per sostenerli?
6. Il Consiglio federale condurrà uno studio sulla situazione delle donne appartenenti a diversi gruppi e minoranze etniche o con un vissuto migratorio, così come chiesto dall'articolo 44?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha preso atto delle raccomandazioni del comitato CEDAW. Nel 2014, in occasione del prossimo rapporto periodico, la Svizzera dovrà dimostrare di avere tenuto conto delle richieste formulate nelle osservazioni conclusive. Un gruppo di lavoro interdipartimentale si è incontrato per la prima volta il 14 dicembre 2009 per pianificare le misure in vista dell'attuazione di tali raccomandazioni.
1. Le osservazioni conclusive del comitato CEDAW sono state tradotte nelle lingue ufficiali e pubblicate sui siti Internet del Dipartimento federale degli affari esteri e dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU. Tali raccomandazioni sono state inoltre inviate a una vasta cerchia di destinatari, accompagnate da una lettera e da un opuscolo che illustra la Convenzione CEDAW e i suoi meccanismi di funzionamento. Un primo invio è stato recapitato ai governi cantonali, al Tribunale federale, agli uffici federali interessati e ai membri dell'Assemblea federale. Nel 2010 sarà effettuato un altro invio all'attenzione di organizzazioni non governative e di altre cerchie interessate. Tali raccomandazioni dovranno inoltre essere oggetto di conferenze, seminari e riunioni di lavoro.
2. La realizzazione dell'uguaglianza fra donna e uomo rientra nel campo di attività di ogni singolo ufficio federale. L'UFU rappresenta il centro di competenza dell'amministrazione federale per questo tipo di problematica e mediante i suoi specifici campi d'intervento prioritari rafforza le misure adottate da altri attori. Non sono previsti finanziamenti aggiuntivi per mettere in pratica le osservazioni conclusive del comitato CEDAW, né per l'UFU né per gli altri uffici. Peraltro a tal riguardo il Consiglio federale non può fornire indicazioni ai cantoni, poiché si tratta di settori e di attività di loro competenza.
3. Nel quadro del gruppo di lavoro summenzionato è stato previsto che gli uffici interessati, in collaborazione con altri attori, sviluppino e applichino misure che restano ancora da definire.
4. Nella sua risposta alla mozione Leutenegger Oberholzer 09.3411, "Legge federale sulla protezione dalla violenza", il Consiglio federale ha dimostrato che l'articolo 28b del Codice civile costituisce una base legale chiara per la lotta contro la violenza, le minacce o le persecuzioni. Una legislazione che va oltre questa disposizione dovrebbe riprendere i contenuti che attualmente rientrano per lo più nella sfera di competenza dei cantoni e per i quali la Confederazione possiede solamente una competenza legislativa puntuale. Nel rapporto sulla violenza nei rapporti di coppia (in risposta al postulato Stump 05.3694; FF 2009 3483), il Consiglio federale ha annunciato che valuterà l'applicazione dell'articolo 28b del Codice civile (compreso l'art. 55a del Codice penale), a cinque anni dalla sua entrata in vigore. I primi risultati sono attesi non prima del 2013 e solo allora si potrà capire se e dove si dovranno concentrare gli interventi.
5. L'offerta di possibilità di consulenza, assistenza e alloggio per le vittime di atti di violenza e per i loro autori rientra principalmente nei compiti dei cantoni. A livello federale è attivo il Servizio per la lotta alla violenza dell'UFU, che organizza convegni nazionali dei servizi di consulenza per autori di violenze e propone programmi specifici antiviolenza. Nel 2008 questo Servizio ha realizzato uno studio sulle offerte esistenti in Svizzera.
Gli uomini sono vittime di atti di violenza soprattutto nello spazio pubblico; la violenza subita fra le mura domestiche continua invece a essere un tabù e un tema poco studiato. Per questa tipologia specifica di vittime l'offerta dei cantoni risulta piuttosto limitata. Nel 2010 il Servizio per la lotta alla violenza pubblicherà un rapporto sulle lacune della ricerca sulla violenza nei rapporti di coppia. In tale sede si parlerà di questo aspetto del problema e della necessità di promuovere una ricerca mirata.
La revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, prevede che i cantoni tengano conto delle esigenze particolari delle diverse categorie di vittime. In questa categoria rientrano anche gli uomini che sono vittime di violenze. Nel quadro della valutazione della nuova legge, l'Ufficio federale di giustizia valuterà l'applicazione di questa disposizione.
6. Il credito federale per la promozione dell'integrazione finanzia diverse misure che si prefiggono di rafforzare l'integrazione delle donne con un vissuto migratorio, in particolare nel campo delle lingue, della formazione, dei matrimoni forzati e del sostegno alla prima infanzia. Queste misure vengono costantemente valutate e i risultati, insieme ai dati più recenti della statistica degli stranieri, saranno comunicati al comitato CEDAW in occasione del prossimo rapporto. L'Ufficio federale della migrazione ha inoltre commissionato studi mirati su gruppi migratori che presentano differenze sessospecifiche. L'Ufficio federale di statistica sta invece elaborando un sistema di indicatori sull'integrazione. Tutte queste informazioni permetteranno di comprendere meglio la situazione delle donne con un vissuto migratorio e di intervenire in modo appropriato.
Risposta del Consiglio federale.